La disciplina degli attraversamenti pedonali è stabilita dall’articolo 190 del Codice della Strada. In caso di contravvenzioni, il pedone può essere sanzionato con una multa (da € 25 ad € 99).
In particolare, la legge prevede che i pedoni debbano camminare sui marciapiedi, sui viali e sugli spazi per essi predisposti. Se questi ultimi siano assenti, la circolazione deve avvenire sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia delle autovetture.
Circolare nel margine della carreggiata opposta al senso di marcia è invece obbligatorio al di fuori dai centri abitati, così come è obbligatorio il marciare sul margine destro rispetto al senso di marcia laddove vi sia un’unica corsia.
Di notte la circolazione di più pedoni al di fuori dai centri abitati deve avvenire su di un’unica fila.
Per gli attraversamenti pedonali della carreggiata si debbono utilizzare gli spazi appositi (tipo strisce pedonali o sottopassaggi) e, quando questi non ci sono o si trovano a più di 100 metri di distanza, l’attraversamento può avvenire solamente in perpendicolare rispetto al senso di marcia, dovendosi evitare di creare pericoli per sé e per i terzi.
Sempre la legge prevede poi che sia vietato il fermarsi per qualsiasi motivo sulla carreggiata, a meno che non vi siano delle particolari necessità, così come è vietato il costituire intralcio per altri pedoni.
Nel caso in cui non vi siano degli spazi per l’attraversamento, i pedoni debbono dare la precedenza alle vetture ed agli altri veicoli. Non è poi consentito passare per l’attraversamento anteriormente agli autobus, tram e filoveicoli in sosta nelle relative fermate.
Si noti inoltre che la legge vieta espressamente di circolare sulla carreggiata mediante tavole, pattini o altri acceleratori di velocità (numero 8 dell’articolo 190 del Codice della Strada).
Ogni violazione dei divieti su elencati comporta come detto l’applicazione di una multa da € 25 ad € 99 (articolo 190 Codice della Strada), e quindi esclusivamente l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Nell’ipotesi di investimento del pedone da parte di un auto, sussiste una presunzione di colpa da parte del conducente della vettura (art. 2054 Cod. Civ.), ma, se con la colpa del primo sussiste anche la colpa del pedone, perché ad esempio è stato imprudente, vi sarà un concorso di colpa (art. 1227 Cod. Civ.) e quindi una responsabilità da parte di entrambi.
Del resto, il concorso di colpa non sussisterà mai laddove l’attraversamento sia avvenuto sulle strisce pedonali, nemmeno qualora non sia avvenuto in modo “diligente”, dovendo i conducenti dei veicoli prestare cautela in prossimità degli spazi riservati agli attraversamenti pedonali. L’unica eccezione la sia ha rispetto all’attraversamento del pedone avvenuto in modo del tutto straordinario ed imprevedibile (Cassazione Civile, n. 20949 del 30.09.2009).
La giurisprudenza in tema di attraversamenti pedonali
Di seguito si riporta la giurisprudenza maggiormente significativa in tema di attraversamenti pedonali
Sussiste l’esclusiva responsabilità del pedone nel caso in cui questi, attraversando lontano dalle strisce in presenza di vetture che si erano fermate per consentirgli il passaggio, venga investito per non aver notato – come invece gli spetta – il sopraggiungere di altri veicoli in fase di sorpasso delle altre vetture ferme (Tribunale di Roma, n. 640 del 10.01.2001).
L’automobilista deve comunque dare la precedenza al pedone che si ponga sulla strada, pur se si trovi al di fuori delle strisce pedonali, salvo il caso della impossibilità di evitare l’urto; il comportamento colposo del pedone che non abbia attraversato sulle strisce non esclude la responsabilità penale, ma semmai può incidere sul risarcimento del danno in sede civile (Cassazione Penale, IV° Sezione, n. 41554 del 13.10.2010).
La sola circostanza che il pedone, in fase di attraversamento della carreggiata, si fermi momentaneamente al centro della strada, non autorizza il conducente di un veicolo a ritenere senz’altro libera la strada stessa, ben potendo il pedone, dopo la breve sosta, riprendere l’attraversamento. In questo caso sussiste la tipica ipotesi del pedone indeciso che tarda a scansarsi, per cui i conducenti sono tenuti a rallentare la velocità ed anche a fermarsi, pur se l’attraversamento sia avvenuto fuori dalle strisce pedonali (Cassazione Penale, IV° Sezione, n. 4862 del 2.05.1991).
Vi è la responsabilità al 70% del conducente di un veicolo laddove investa un minore che di corsa stava attraversando un passaggio pedonale, pur alla presenza di un vigile che aveva visibilmente intimato l’alt al minore stesso ed alla sua scolaresca, in quanto in prossimità delle scolaresche si deve sempre rallentare l’andatura del mezzo (Tribunale di Firenze, addì 9.07.1993).
Il pedone che scende repentinamente dal marciapiede ed invade la carreggiata, facendo cadere un ciclista, è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti di quest’ultimo (Cassazione Penale n. 35957 del 5.06.2014).
Si tratta quindi di un argomento complesso.