In anni di intensa crisi economica, che hanno portato al dissesto numerose aziende e famiglie italiane, è naturale che i creditori soffrano per le elevate percentuali di prestiti non onorati, come dimostra il caso eclatante dei cosiddetti crediti deteriorati delle banche. In un simile contesto serve meglio conoscere le forme di tutela dei creditori, passando per quelle azioni che impediscano al debitore di intaccare il proprio patrimonio, che funge da garanzia per chi vanta nei suoi confronti un credito.
Parliamo dell’azione revocatoria, che può essere ordinaria o fallimentare e che implica la conoscenza del concetto di responsabilità patrimoniale del debitore. Per impedire che questo compia atti con i quali metterebbe a repentaglio l’integrità dei suoi beni e, quindi, la garanzia verso i creditori, esistono specifiche azioni giudiziarie.
Gli articoli da 2901 a 2904 del codice civile disciplinano l’azione revocatoria ordinaria, mentre l’articolo 67 della Legge fallimentare riguarda la revocatoria fallimentare.
L’azione revocatoria ordinaria è quella che consente al creditore di fare dichiarare inefficaci gli atti di disposizione del suo patrimonio, nel caso abbiano pregiudicato il credito vantato. Di conseguenza, si tratta di un provvedimento, finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale in favore del creditore. L’effetto dell’azione revocatoria ordinaria non consiste in una dichiarazione di nullità degli atti dispositivi del patrimonio, ma di inefficacia nei confronti del creditore, mentre conservano pienamente efficacia nei confronti dei terzi acquirenti.
Vediamo quali sono i presupposti giuridici per fare in modo che l’azione revocatoria ordinaria possa avere seguito. Come prima cosa, l’esistenza del consilium fraudis, ovvero della frode del debitore. Per fare in modo che questa sussista, è necessario che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che avrebbe potuto arrecare l’atto dispositivo del suo patrimonio al creditore. Nel caso questi fosse avvenuto prima del sorgere del credito, si ha il consilium fraudis per i casi di atti di disposizione patrimoniale con dolo, ovvero finalizzati a sottrarre al futuro creditore parte del patrimonio eventualmente attaccabile.
Il secondo elemento necessario è il cosiddetto eventus damni, ovvero l’atto deve essere di natura tale da mettere a rischio la garanzia in favore del credito. Poniamo che Tizio abbia contratto un debito di 100.000 euro e che risulti proprietario di 4 immobili, ciascuno del valore commerciale di 200.000 euro. Se egli vendesse uno di tali immobili, non vi sarebbe alcun pregiudizio per il creditore, perché il patrimonio rimanente e in capo del debitore sarebbe ugualmente più che sufficiente a garantire il suo credito.
Se l’atto è stato compiuto a titolo oneroso, l’azione revocatoria è possibile, oltre alla sussistenza della frode e del danno, anche nel caso in cui il terzo acquirente risulti consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovvero bisogna provare che fosse in malafede. Se tale atto è stato compiuto prima del sorgere dell’obbligazione, è necessario che il terzo abbia agito dolosamente, ovvero con il preciso scopo di collaborare con il debitore per la sottrazione delle garanzie in favore del futuro creditore.
Se l’atto è stato compiuto a titolo gratuito, invece, sarà sufficiente l’esistenza della frode e del danno, non essendo rilevante la malafede o meno del terzo. L’azione revocatoria gode del termine di prescrizione di 5 anni dal compimento dell’atto pregiudizievole.
Passiamo ora ad analizzare l’azione revocatoria fallimentare. Si tratta di un’azione esercitabile dal curatore fallimentare con lo scopo di reintegrare il patrimonio del fallito, rispetto alle operazioni compiute nel periodo pregresso sospetto e con la finalità di soddisfare i creditori. In altri termini, il curatore fallimentare fa rientrare nel patrimonio del fallito quanto era uscito, consentendo di colpire gli atti del debitore insolvente, che hanno pregiudicato il rispetto del principio della par condicio creditorium.
L’azione revocatoria fallimentare può essere esperita entro il termine di decadenza di 3 anni dalla dichiarazione di fallimento o, se il termine è inferiore, di 5 anni dal compimento dell’atto. Vediamo quali atti possono essere oggetto di una simile azione. Quelli considerati anomali, per i quali spetta al terzo provare la buona fede, secondo un principio di inversione dell’onere della prova. Questi deve dimostrare, in sostanza, di non essere a conoscenza dello stato finanziario deteriorato del soggetto, che poi è stato dichiarato fallito. Parliamo di atti per i quali sussiste una sproporzione di almeno un quarto tra il valore della prestazione resa e quella ottenuta dal fallito, che siano stati compiuti nell’anno precedente a quello della sentenza di fallimento, del pagamento di debiti scaduti, effettuato con mezzi anomali ed eseguito nell’anno precedente alla sentenza di fallimento; di garanzie per debiti già scaduti, prestate dal fallito nei 6 mesi precedenti alla sentenza di fallimento.
Quanto agli atti considerati normali, parliamo di quelli per i quali non sussiste l’inversione dell’onere della prova a carico del terzo, perché è compito del curatore fallimentare provarne la malafede. Si tratta degli atti eseguiti dal fallito nei 6 mesi precedenti alla sentenza di fallimento, relativi al pagamento di debiti esigibili effettuati con mezzi normali, a garanzie prestate nello stesso periodo del sorgere del debito, a ogni altro atto compiuto dal fallito a titolo oneroso.
Dunque, riassumiamo adesso le differenze salienti tra azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare. La prima, come dicevamo, è regolata da alcuni articoli del codice civile e comporta l’inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal debitore, mentre la seconda è normata dalla Legge fallimentare, ma a differenza del primo caso, è applicabile solo nel caso di fallimento e a carico dell’imprenditore.
L’azione revocatoria ordinaria può essere esperita indipendentemente dallo stato d’insolvenza del debitore, ma solo se l’atto di disposizione del patrimonio compiuto possa arrecare pregiudizio al creditore. L’azione revocatoria fallimentare può essere esperita solo in relazione ad atti dispositivi dell’imprenditore fallito, compiuti tra i 6 mesi e i 2 anni antecedenti alla sentenza di fallimento.
Nel primo caso, gli atti compiuti a titolo gratuito sono revocati, ma è necessario che si provi la malafede o il dolo del debitore, indipendentemente dalla malafede del terzo. Nel secondo caso, la revoca è automatica.
Gli atti compiuti a titolo oneroso sono revocabili con l’azione revocatoria ordinaria, solo se si riesce a provare la malafede o il dolo del debitore e la malafede o il dolo del terzo. Nel caso di azione revocatoria fallimentare, sono revocabili per gli atti apparentemente anormali, solo se il curatore fallimentare riesce a provare l’esistenza delle condizioni previste dalla legge, mentre per gli atti apparentemente normali, solo se riesce a provare che il terzo conoscesse lo stato d’insolvenza del debitore poi giudicato fallito.
Risulta essere più difficile, come si nota, fare revocare un atto dispositivo pregiudizievole del creditore con un’azione revocatoria ordinaria, piuttosto che una fallimentare, ma il creditore è solito agire attraverso la prima per i casi in cui non risulti possibile farlo con la seconda. Si consideri il caso di un imprenditore fallito, che abbia intaccato parte del suo patrimonio prima dei due anni dalla sentenza di fallimento. La legge fallimentare non consente più al creditore di agire, quella ordinaria sì.
L’art.70 della Legge fallimentare stabilisce che, nel caso di revocazione riuscita, il terzo che abbia restituito quanto aveva ricevuto dall’imprenditore fallito è ammesso al fallimento in qualità di creditore. Inoltre, qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o di rapporti continuativi o reiterati, il terzo è tenuto a restituire una somma, par alla differenza tra l’ammontare massimo della sua pretesa, relativamente al periodo in cui fosse a conoscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore, e l’ammontare residuo delle stesse alla data di apertura della procedura concorsuale.