Cauzione Provvisoria e Cauzione Definitiva

In questo guida vi spiegheremo brevemente la differenza esistente tra cauzione provvisoria e cauzione definitiva. Partiamo dalla prima. Quando una stazione appaltante o committente indice una gara di appalto, richiederà all’impresa partecipante al bando il versamento di una cauzione provvisoria, pari al 2% del prezzo di base dell’asta e il cui importo può essere dimezzato qualora l’impresa sia in possesso di certificazione ISO. La cauzione provvisoria viene versata a conferma dell’impegno dell’impresa a sottoscrivere e eseguire il relativo contratto, nel caso risultasse aggiudicataria dell’appalto. Essa copre anche l’eventuale mancato possesso dei requisiti tecnici e organizzativi, necessari per partecipare alla gara e per risultarne eventualmente vincitori. In cambio del versamento, il committente rilascerà una polizza, con la quale si assume l’impegno nei confronti dell’impresa partecipante alla gara di garantire l’esecuzione del contratto, nel caso di aggiudicazione.

Come avrete capito, stiamo parlando di una gara di appalto indetta da un ente della Pubblica Amministrazione. In questi casi, la richiesta di versamento di una cauzione si ha, infatti, a tutela dell’interesse pubblico, al fine di evitare che una o più imprese partecipino a una gara senza essere in possesso dei requisiti, finendo con il fare perdere tempo e di provocare un potenziale danno al committente, che agisce chiaramente nell’interesse della collettività.

La cauzione provvisoria, quindi, opera in qualità di vera e propria fideiussione e può essere, a scelta dell’impresa concorrente, bancaria o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano allo scopo autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La garanzia è valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere operativa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Con l’offerta, poi, il concorrente dovrà presentare anche l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, nel caso risultasse aggiudicatario.

Per il momento abbiamo visto cosa sia la cauzione provvisoria, che sostanzialmente si configura quale garanzia nei confronti dell’ente appaltante e che a tutti gli effetti ha valore di fideiussione. Una volta che il committente ha individuato chi deve aggiudicarsi l’appalto, sulla base dei criteri previamente pubblicati, le imprese partecipanti non aggiudicatarie sono svincolate dalla cauzione provvisoria, mentre quella risultante vincitrice dovrà costituire una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale. Questa prende anche il nome di cauzione definitiva e risulta essere dovuta a garanzia dell’esecuzione del contratto e a copertura degli oneri per l’eventuale mancato o inesatto adempimento.

Il decreto legislativo 163/2006 al comma 3 dell’art.113 prevede un’altra modalità di svincolo, ovvero progressiva, mentre si ha l’avanzamento dei lavori, ovvero in fase di esecuzione del contratto. In pratica, lo svincolo si ha a ogni fase di avanzamento dei lavori, ma nel limite massimo del 75% dell’importo iniziale garantito, senza che sia necessaria previa autorizzazione del committente.

L’impresa risulterà svincolata dalla cauzione definitiva una volta che sarà rilasciato dal committente il certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come da certificato rilasciato. Così come per la cauzione provvisoria, anche per quella definitiva, le imprese in possesso di certificazione UNI EN ISO 9000 potranno usufruire dell’abbattimento del 50% dell’importo da versare a garanzia del committente.

L’art.129 del Codice degli appalti prevede per i soli appalti pubblici di lavori alcune garanzie supplementari. L’impresa aggiudicataria dei lavori, infatti, ha l’obbligo di stipulare una polizza per tutelare da ogni rischio la stazione appaltante, anche a copertura della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. Per alcuni lavori, poi, sussiste anche l’obbligo di presentare una polizza della durata decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera o dei rischi derivanti da gravi difetti nella costruzione. Si pensi a un’impresa che si aggiudichi un appalto per la costruzione di una scuola, di cui parte di un cornicione dovesse cadere a distanza di qualche anno dalla consegna dei lavori, provocando danni a terzi e essendo l’evento conseguenza di gravi errori commessi dall’impresa esecutrice.

Infine, per gli appalti di servizi di progettazione, il Codice prevede solo una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione per l’intera durata dei lavori e fino alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio.

In sintesi, sia la cauzione provvisoria che quella definitiva hanno a che fare con la partecipazione a una gara di appalto indetta da un ente pubblico. La prima è dovuta a conferma della serietà dell’impresa nell’assumersi l’impegno di eseguire il contratto, qualora risultasse aggiudicataria, la seconda ha la finalità di coprire i rischi di eventuale inadempimento totale o parziale del contratto, nel caso di assegnazione dell’appalto. Ulteriori garanzie sono richieste, poi, per l’esecuzione di lavori.

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