Inadempimento Contrattuale – Risoluzione e Risarcimento

L’articolo 1.453 del Codice Civile disciplina l’ipotesi di inadempimento contrattuale, stabilendo che Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Vediamo quale risulta essere la logica di questa previsione. Quando un contratto è a prestazioni corrispettive, ciascuna di queste è giustificata dall’adempimento dell’altra, venuto meno il quale si legittima l’altra parte a chiedere la risoluzione del contratto, sempre che la parte non inadempiente non preferisca insistere per ottenere l’adempimento. In questo caso, in assenza ancora dell’adempimento della prestazione, la parte può ancora agire per la risoluzione, altrimenti subirebbe un danno potenziale dalla volontà di pretendere che il contratto venga adempiuto. Tuttavia, se ha già agito per ottenere la risoluzione, non è più nelle condizioni di chiedere che il contratto venga adempiuto, in quanto con la prima azione segnalerebbe di non avere più interesse a ottenere la prestazione della controparte.

Dunque, in un contratto a prestazioni corrispettive, una prestazione viene eseguita nell’aspettativa che lo sia anche quella dell’altra parte contrattuale. Se ciò non avviene, la parte in bonis o non inadempiente ha davanti due strade, o chiedere che il contratto venga adempiuto, oppure chiederne la risoluzione.

Ora, la parte creditrice potrebbe ritenere, una volta accertatasi della mancata prestazione altrui, che questa possa ancora venire adempiuta, nutrendo speranze in questo senso e sostanzialmente restando in attesa che ciò avvenga. Se ciò, invece, non trova riscontro, essa può perdere del tutto fiducia che accada, almeno non in tempi accettabili, potendo successivamente scegliere per la risoluzione del contratto. In altre parole, si può prima fare un tentativo, chiedendo all’altra parte del contratto di adempierlo, in seguito, si può decidere di chiederne la risoluzione, se l’altra parte non risponde o segnala chiaramente di non essere nella volontà o possibilità di adempiere alla sua obbligazioni.

Non può avvenire, come abbiamo sopra accennato, il caso contrario, ovvero che prima si chieda la risoluzione del contratto, a seguito di un inadempimento contrattuale, e che successivamente, invece, se ne chieda l’adempimento. Questo, anche al fine di porre un punto fermo nei rapporti giuridici, altrimenti anche la parte inadempiente, anche se in difetto, non avrebbe più certezze sul modo in cui dovrebbe comportarsi.

Un aspetto legato a quanto detto è quello del risarcimento del danno, perché l’art.1453 stabilisce che in ogni caso alla parte adempiente esso spetterà, quindi, indipendentemente dal fatto che abbia fatto richiesta di risoluzione o che abbia chiesto l’adempimento contrattuale, chiaramente in presenza di un danno verificatosi e accertato.

Ora, sempre questo articolo, parlando di inadempimento, chiarisce che per aversi una richiesta di risoluzione, è necessario che derivi da una colpa del debitore, in mancanza della quale non può chiedersi la risoluzione e non può ottenersi il risarcimento del danno, che ha come presupposto la colpa del debitore, ovvero della parte inadempiente.

A questo punto, possono accadere due cose, in presenza di un inadempimento, l’obbligazione potrà ancora eseguita, ma magari in ritardo. e si tratta allora solo di subire un ritardo altrui. Nell’altro caso, l’adempimento non sarebbe più possibile e di conseguenza, la parte non inadempiente o creditrice ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, ovviamente senza a sua volta eseguire la propria prestazione.

L’inadempimento, quindi, porta alla risoluzione del contratto, se esso è imputabile all’altra parte e se è rilevante. L’art.1455 c.c. dispone, infatti, che il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra.

Secondo l’art.1458, la risoluzione ha efficacia retroattiva tra le parti, ovvero è come se il contratto non fosse mai sorto e, pertanto, le parti devono restituire all’altra le prestazioni che hanno ricevuto. Tuttavia, visto che potrebbe risultare iniquo o di difficile realizzazione, questo precetto non viene applicato ai contratti a esecuzione continuata o periodica.

La risoluzione contrattuale può avvenire anche senza l’intervento del giudice. Esistono tre ipotesi, la prima si ha con la diffida a adempiere, attraverso la quale una parte assegna all’altra un lasso di tempo non inferiore ai 15 giorni per farlo, decorsi i quali il contratto si considera risolto di diritto, senza che sia necessaria una sentenza del giudice.

La seconda è la clausola risolutiva espressa, ovvero quando in un contratto viene pattuito che questi si risolve nel caso di inadempimento di una o più obbligazioni. La clausola scatta quando la parte creditrice comunica all’altra la volontà di volersene avvalere.

Infine, abbiamo il termine essenziale, cioè quando è necessario che l’obbligazione venga adempiuta entro una scadenza esatta, superata la quale non avrebbe più senso, tranne che la parte creditrice non esiga ugualmente la prestazione, dandone comunicazione all’altra entro tre giorni dal termine.

La parte creditrice può tutelarsi davanti all’inadempimento dell’altra parte con la richiesta di risoluzione del contratto o dell’adempimento coattivo, ma questa azione è possibile solo se già si è adempiuto alla propria obbligazione, altrimenti si può fare ricorso all’eccezione di adempimento, una forma di autodifesa privata, che consiste nel rifiuto a adempiere alla propria prestazione, se l’altra non segnali di volere fare lo stesso o non lo faccia contemporaneamente.

L’eccezione di adempimento non è possibile, però, per i casi in cui sono fissati tempi diversi per la prestazione dell’una e dell’altra obbligazione, quando dalla natura del contratto si desumono tempi diversi per l’adempimento, quando opporre all’altra parte l’eccezione di adempimento è contrario alla buona fede.

Tornando al risarcimento del danno per inadempimento o ritardo, l’art.1223 c.c. prevede che esso deve comprendere così la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. In pratica, viene sancito il diritto della parte adempiente a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per lucro cessante e danno emergente, per utilizzare due espressioni della dottrina.

In dottrina si è discusso della possibilità di riconoscere, in via generale, la possibilità di chiedere il risarcimento per danni morali, in relazione all’inadempimento dell’obbligazione altrui. La Corte di Cassazione ha di recente riconosciuto l’esistenza possibile del danno non patrimoniale, quando l’inadempimento abbia leso beni e diritti costituzionalmente rilevanti. Ci sono alcune ipotesi, poi, in cui la previsione del risarcimento del danno morale è previsto esplicitamente, come dal codice del consumo, in relazione al danno da vacanza rovinata.

Esistono, poi, alcune differenze tra il risarcimento da responsabilità contrattuale con quello derivante da fatto illecito. I danni provocati da illecito hanno prescrizione quinquennale, quelli derivanti da inadempimento altrui la prevedono di dieci anni. L’onere della prova è a carico del danneggiato per i danni da illecito, a carico del debitore o parte inadempiente per i casi di risarcimenti da inadempimento. Infine, i danni imprevedibili sono a carico di chi commette l’illecito per i casi di responsabilità extracontrattuale, mentre non sono risarcibili per i casi di responsabilità contrattuale

Torna in alto