Clausole Vessatorie

In questa guida spieghiamo cosa sono le clausole vessatorie.

In genere, quando si stipula un contratto, le varie clausole di cui esso si compone sono negoziate dalle parti. Si pensi, per esempio, alla compravendita di un immobile, per la quale la fissazione del prezzo di cessione è frutto di un compromesso tra acquirente e proprietario. Tuttavia, esistono diversi altri tipi di contratto, in cui le parti negoziali non godono dello stesso potere contrattuale, vuoi per la sproporzione economica esistente tra le due, vuoi anche perché si tratta di un bene o servizio fornito a condizioni standard, non suscettibili di variazioni sulla base delle preferenze e necessità personali.

Si pensi al contratto della luce, del gas o per la telefonia fissa o mobile. In tutti questi casi, l’utente non ha la minima possibilità di negoziare alcuna condizione contrattuale, dato che le clausole sono standardizzate e uguali per milioni e milioni di persone. Non sarà, quindi, possibile chiedere alla propria compagnia telefonica di abbassare il costo delle chiamate, in cambio di un aumento per quello dei messaggi, perché il cliente può solo aderire alle condizioni proposte, in una sorta di prendere o lasciare.

Sorge allora l’esigenza di tutelarsi contro quelle clausole, che proprio in quanto non negoziabili, possono risultare vessatorie, ovvero sproporzionatamente sfavorevoli al contraente debole e chiaramente molto benefiche per la controparte forte. Parliamo, come abbiamo capito, di tutti quei contratti siglati con la firma di moduli prestampati, sempre più spesso da firmare anche solo online, magari spuntando con il mouse il quadratino, dove compare la scritta Accetto, attraverso la quale si aderisce automaticamente e indipendentemente che le si sia lette o meno all’insieme delle condizioni proposte e immodificabili di una società offerente l’erogazione di un servizio o di un prodotto.

Questi sono definiti contratti per adesione, che, per quanto detto, possono prevedere condizioni gravose per il contraente debole, il quale non ha, però, la possibilità di modificarle. Proprio quando tali clausole prevedono uno squilibrio eccessivo dei diritti e doveri tra le parti, sono definite vessatorie e sono oggetto di una specifica disciplina, nel caso in cui siano contenute nelle condizioni generali di un contratto, predisposto tramite formulario o modulo.

Queste clausole, prevede l’art-1341 c.c., sono inefficaci, se non approvate per scritto. Questo significa che la società che offre tali condizioni è tenuta a attirare l’attenzione del contraente, chiedendogli di firmarle a parte, ossia separatamente dalle clausole generali, come in questo esempio di approvazione clausole vessatorie sul sito Modulieditabili.com. In questo modo, l’utente cliente ha la possibilità di essere attento rispetto a specifiche condizioni gravose nei suoi confronti, magari convincendosi che il contratto non meriti di essere firmato o che bisogna prendersi più tempo per decidere il da farsi. Una cosa è, infatti, apporre la propria firma su svariate pagine di condizioni contrattuali illeggibili il più delle volte, un’altra è che la controparte chieda di firmare separatamente una o più clausole, che a quel punto attireranno l’attenzione del contraente.

Vediamo in quali casi, l’art.1341 c.c. ritiene tassativa la firma di clausole vessatorie

-Quando esse stabiliscono limitazioni di responsabilità.

-Consentono al contraente forte di recedere dal contratto.

-Consentono al contraente forte di sospendere l’erogazione del servizio.

-Stabiliscono a carico del contraente debole casi di decadenza.

-Limitano la facoltà di opporre eccezioni verso il contraente forte.

-Restringono la libertà contrattuale nei confronti di terzi.

-Impongono tacite proroghe e rinnovi contrattuali, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’attività giudiziaria.

Cerchiamo di capire se basta la firma separata di clausole sproporzionatamente favorevoli a un contraente per tutelare la parte debole in un contratto. La pratica ha sconfessato questa impostazione, perché si è notato come di fatto i consumatori si limitassero a firmare automaticamente tutto quanto venisse loro somministrato, svuotando di significato l’intento di tutela che le norme si erano preposte. Pertanto, dopo la riforma dell’art.1469 nel 1996, negli ultimi anni è nato il cosiddetto codice del consumo, che si rifà espressamente alle modifiche apportate a questo articolo.

Da sottolineare come negli ultimi tempi si sia accentuata l’attenzione, anche mediatica, sulle clausole vessatore spesso imposte a proposito di svariati servizi finanziari, con il risultato che numerosi clienti di banche o altre istituzioni finanziarie si siano ritrovati a volte ad avere firmato contratti poco o nulla convenienti nei loro confronti. Per questo, per esempio, è previsto che le clausole proposte per scritto al consumatore debbano essere redatte in modo chiaro e comprensibile. Nel caso di dubbia interpretazione, poi, prevale quella più favorevole al consumatore. Nel caso una clausola sia considerata vessatoria, essa diventa inefficace, restando in piedi il resto del contratto. Infine, è inefficace quella clausola, che rimandando all’applicazione di una legge di un paese extracomunitario, si risolva nell’affievolimento delle tutele dei consumatori.

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