Responsabilità Extracontrattuale

Per responsabilità extracontrattuale, detta anche aquiliana, dal nome con cui prende origine per la legge romana, si intende la violazione non già di un dovere specifico legato a un rapporto obbligatorio, quanto di uno generico, che i romani erano soliti riassumere con l’espressione neminem laedere, ovvero l’infrazione del divieto di ledere la sfera giuridica altrui. La norma fondamentale che regola la materia è contenuta nell’art.2043 del Codice Civile, che sancisce quanto segue, Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Dunque, questa norma introduce di fatto la responsabilità extracontrattuale, che come bene spiega la stessa espressione non nasce da un rapporto obbligatorio, ma dal danno subito per la condotta di altri. In tempi recenti, la dottrina ha dibattuto anche sull’esistenza anche di un altro tipo di responsabilità, cosiddetta da contatto sociale, una sorta di via di mezzo tra le due ipotesi, ovvero quando le due parti non risultano legate da alcun rapporto obbligatorio, ma non sono tra loro nemmeno estranee. Per esempio, quando si viene meno all’obbligo della buona fede nelle trattative precontrattuali.

Per fatto si intende qualsiasi azione umana, sia essa commissiva o omissiva, qualora infranga un obbligo posto dall’ordinamento. Può anche consistere in un fatto materiale indipendente dalla condotta umana, come nel caso di un cornicione, che staccandosi da un edificio colpisce un bene o la persona altrui, recandole un danno.

Quanto alla distinzione tra dolo e colpa, il primo caso riguarda quegli atti commessi con la volontà di provocare il danno, mentre la colpa consiste in una negligenza, nella mancata osservanza di una norma, nell’imprudenza o nell’imperizia. Per esempio, se scaglio una bottiglia di vetro contro un passante dal balcone di casa arreco a questi un danno con dolo, mentre nel caso citato della caduta di un pezzo di cornicione, magari a causa dei mancati lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza dell’edificio, il proprietario provoca un danno a terzi con colpa.

Tra il fatto commesso e il danno subito da terzi deve sussistere un nesso evidente di causalità, nel senso che il primo deve essere la causa del secondo. Per fare in modo che sia provato tale nesso, ci si rifà al Codice Penale, dove prevede che il fatto debba essere conditio sine qua non, perché provochi il danno subito da terzi, ovvero che sia idoneo a cagionarlo.

La norma dell’art.2043 c.c. è considerata una clausola generica, ovvero non indica espressamente quando un dato comportamento possa considerarsi lesivo degli interessi altrui. Tale lesione dipende, infatti, da una scala di valori mutevole nel tempo. Possiamo cogliere, però, gli elementi fondamentali in essa contenuti, il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità giuridica o materiale tra fatto commesso e danno, la colpevolezza dell’agente e l’imputabilità del fatto lesivo.

Quanto al fatto illecito, abbiamo già scritto sulla distinzione tra comportamento doloso e colposo, oltre che tra condotta omissiva e commissiva. Concentriamoci adesso brevemente sul concetto di danno ingiusto. Infatti, per fare in modo che scatti l’obbligo del risarcimento, non è sufficiente che sia stato arrecato a terzi un danno, ma che questi sia anche ingiusto, ovvero in contrasto con un dovere giuridico. Con il tempo, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno ampliato il concetto di danno ingiusto, considerando dato qualsiasi lesione di un interesse giuridicamente meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, sia sul piano patrimoniale che non patrimoniale.

Tornando al nesso di causalità, esso va indagato sotto il profilo materiale e giuridico. Nel primo caso, deve sussistere un collegamento tra condotta illecita e fatto dannoso, nel secondo caso s’intende l’accertamento di un collegamento giuridico tra il fatto lesivo e il danno arrecato a terzi, in modo da definire e delimitare l’obbligo del risarcimento.

La colpevolezza dell’agente ha a che fare con la distinzione sopra accennata tra dolo e colpa, mentre l’imputabilità consiste nel valutare se la condotta colpevole sia riconducibile a un soggetto dotato di adeguata capacità di intendere e di volere. Stando all’art.2046 c.c., non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa.

A differenza del campo penale, dove la responsabilità dell’agente è esclusa solo per casi tassativamente previsti, nel campo civilistico, il requisito di incapacità è inteso con maggiore elasticità e viene valutato dal giudice sulla base dell’esperienza comune, delle nozioni scientifiche fornite dagli esperti, del tipo di illecito, della gravità del fatto e della personalità di chi ha commesso il danno, per esempio, se l’obbligazione deriva dall’esecuzione di un’attività professionale, il soggetto è tenuto non già a utilizzare la diligenza media del buon padre di famiglia, ma quella superiore richiesta alle obbligazioni ordinarie.

A differenza della responsabilità contrattuale, in cui il danneggiato è tenuto semplicemente a dimostrare dell’esigibilità della prestazione e della mancata soddisfazione della sua obbligazione, con la responsabilità extracontrattuale si ha l’inversione dell’onere della prova, in quanto è colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno, che deve dimostrare sia il fatto commesso, sia anche il nesso con il danno subito. In altri termini, il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità, l’esistenza del danno ingiusto e l’imputabilità soggettiva.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui questo si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile, come sentenziato dalla Corte di Cassazione.

Questo significa che la prescrizione non decorre dal momento stesso in cui il danno viene prodotto a terzi, ma dal sorgere dal suo manifestarsi all’esterno, diventando percepibile oggettivamente e riconoscibilmente.

Il danneggiato può anche richiedere il risarcimento in forma specifica, quando sia possibile e non comporti un onere eccessivo a carico del debitore. Tale azione mira alla reintegrazione degli stessi beni danneggiati. Per esempio, tornando all’esempio sopra esposto della caduta di un cornicione da un palazzo, qualora questo abbia colpito un’automobile in sosta sul ciglio di una strada e abbia distrutto parte della carrozzeria, il proprietario del veicolo potrebbe chiedere al proprietario dell’edificio di provvedere alla riparazione a sue spese, invece che a erogare una somma di denaro. Questa, invece, consiste nel risarcire sia il danno emergente che il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno. Restando nel caso appena esposto, immaginando che l’auto in sosta sia utilizzata dal proprietario per svolgere l’attività di rappresentante di un determinato prodotto, non solo il proprietario dell’edificio potrebbe venire chiamato a risarcire il danno derivante dalla parziale distruzione della carrozzeria, ma anche quello conseguente all’impossibilità di lavorare per i giorni necessari alla riparazione, qualora non siano possibili valide alternative.

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