In questa guida spieghiamo come opporsi al pignoramento esattoriale ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973.
L’ART. 72 BIS D.P.R. 602/1973
L’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) disciplina una forma speciale e più snella di pignoramento che può essere azionata dall’agente della riscossione in alternativa all’espropriazione forzata prevista dall’art. 545 c.p.c.
In particolare, il concessionario, anziché procedere all’espropriazione forzata presso terzi citando debitore e terzo innanzi al Tribunale competente, può azionare il c.d. pignoramento diretto, ordinando al terzo di corrispondergli le somme dovute al debitore (ad eccezione dei crediti pensionistici), entro il termine di sessanta giorni se si tratta di somme per le quali il debitore ha già maturato il diritto alla percezione, oppure alle rispettive scadenze.
Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, il concessionario procederà al recupero giudiziale delle somme dovute secondo le norme del codice di procedura civile, previa citazione del terzo intimato e del debitore, così come dispone l’articolo 72, comma 2 DPR 602/1973.
Questa forma speciale di pignoramento inizia con la notifica di un atto stragiudiziale al debitore e al terzo, che assume a tutti gli effetti gli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c. e si conclude, senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, con il pagamento del credito da parte del terzo. Se quest’ultimo è tenuto a pagare somme a scadenze successive, permane la legittimazione dell’agente della riscossione alla percezione delle stesse fino alla concorrenza del credito azionato.
Si tratta, quindi, di una procedura di carattere stragiudiziale, che non richiede l’attività del Giudice dell’Esecuzione, necessaria solo se il terzo non ottempera entro l’indicato termine dei sessanta giorni all’ordine di pagamento rivolto ai sensi dell’art. 72 bis.
L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE O AGLI ATTI ESECUTIVI AVVERSO IL PIGNORAMENTO ESATTORIALE EX ART. 72 BIS
Avverso l’atto di pignoramento diretto notificato dal concessionario ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973, può essere frapposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.
L’opposizione, tuttavia, incontra dei limiti di ammissibilità stabiliti dall’art. 57 d.p.r. 602/1973 e segnatamente:
l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. può essere proposta solo per motivi attinenti alla pignorabilità dei beni (es. pignoramento di somme eccedenti i limiti stabiliti dall’art. 72 ter d.p.r. 602/1973 o pignoramento della prima casa o di altri immobili per un credito inferiore a centoventimila euro ecc.)
l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. può essere invece proposta solo per vizi del procedimento esecutivo, non anche per le irregolarità formali e della notificazione del titolo esecutivo. Rientrano tra gli altri motivi dell’opposizione agli atti esecutivi, i seguenti:
nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento per omessa prodromica notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni al pagamento delle somme risultanti dal ruolo, se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento (art. 50, comma 2, d.p.r. 602/73)
inefficacia dell’avviso di cui al punto 1. e la conseguente nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento se questo viene azionato dopo 180 giorni dalla data della notifica dell’avviso
inefficacia del pignoramento dei beni mobili o immobili, se dall’inizio dell’esecuzione sono trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto (art. 53 d.p.r. 602/1973).
improcedibilità del pignoramento se azionato prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 50 d.p.r. 602/1973)
estinzione del pignoramento per avvenuto pagamento, in qualunque momento anteriore alla vendita dei beni pignorati, della somma portata dal ruolo, oltre ai relativi accessori e alle spese, tasse e diritti dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva (art. 61 d.p.r. 602/1973). Il pagamento o l’esibizione dell’avvenuto pagamento delle somme al concessionario, determina l’estinzione del procedimento di espropriazione.
L’opposizione si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale, che in materia di esecuzione forzata e dei relativi giudizi di opposizione ha competenza funzionale esclusiva.
La giurisdizione – secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità – spetta, quindi, al Giudice ordinario e non alla Commissione Tributaria, avuto riguardo al tenore dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/92, a mente del quale non sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.
ITER PROCESSUALE
Introdotta l’opposizione con il deposito del ricorso, il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Con il medesimo decreto, il giudice ordina al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione e pronuncia, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All’udienza fissata, l’Autorità adita concede o nega con ordinanza i provvedimenti indilazionabili o la sospensione dell’esecuzione e quindi fissa i termini per l’introduzione del giudizio di merito che si svolge secondo le norme degli artt. 180 e seg. c.p.c. (udienza di trattazione, eventuale fase istruttoria e fase decisoria) e si conclude con sentenza non impugnabile. (cfr. Cass. 21258/2016)
Si evidenzia sul tema che, secondo l’orientamento della Cassazione, in ultimo confermato con la sentenza n. 21258 del 20/10/2016, l’opposizione avanzata avverso un pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è da intendersi come opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione ex artt. 615, 617 secondo comma e 618 c.p.c.
IL DEPOSITO TELEMATICO DEL RICORSO
Per il deposito del ricorso in opposizione, qualora l’Ufficio Giudiziario competente reputi che l’opposizione vada depositata nel registro esecuzioni e necessaria la preventiva iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, occorrerebbe, ad avviso di chi scrive, fare riferimento all’art. 159 ter disp. att. c.p.c. (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore) a mente del quale, colui che deposita un atto o un’istanza prima che il creditore abbia iscritto a ruolo la procedura esecutiva, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento.
Il deposito della nota di iscrizione a ruolo può avere luogo anche con modalità non telematiche e la copia dell’atto di pignoramento può essere priva dell’attestazione di conformità.
Se si opta per il deposito cartaceo dell’iscrizione a ruolo e dell’atto di pignoramento, occorrerà attendere l’assegnazione del numero di ruolo della procedura per procedere al deposito telematico dell’opposizione, che in questo caso avverrà selezionando gli estremi del fascicolo telematico del procedimento esecutivo iscritto e come atto “costituzione avvocato”.
Se si opta invece per l’iscrizione a ruolo telematica della procedura esecutiva, consentita a decorrere dal 02.01.2016, nonché dell’opposizione al pignoramento esattoriale, è possibile procedere all’espletamento di entrambe le attività predisponendo una sola busta telematica con il proprio redattore, che avrà come atto principale la nota di iscrizione a ruolo (che i redattori generalmente caricano automaticamente nella busta) e come allegato semplice il ricorso in opposizione, oltre al titolo esecutivo, all’atto di pignoramento, al contributo unificato e la marca dovuti per l’iscrizione della procedura esecutiva, all’atto di pignoramento notificato dal concessionario ai sensi dell’art. 72 bis d.p.r. 602/1973.