La lettera di diffida consiste in una richiesta, che un soggetto effettua a un altro, di porre in essere un’azione o di astenersi dal compierla. Essa assume rilevanza giuridica nel caso in cui sia stata redatta in maniera corretta, perché l’inosservanza della richiesta da parte del destinatario consente al mittente di utilizzare i mezzi legali per agire contro l’altra parte, rivolgendosi alle autorità.
Una lettera di diffida può essere inviata dal creditore a un debitore, per fare in modo che questi provveda entro un termine congruo a pagare il debito residuo o parte di esso. Con essa si può anche chiedere al proprietario di un terreno confinante dall’astenersi di sconfinare nel proprio appezzamento di terreno o di raccoglierne i frutti. Si può chiedere a un vicino di casa dall’astenersi dal continuare a porre in essere rumori molesti in determinate fasce orarie, per esempio, in caso di lavori di ristrutturazione.
Attenzione, perché la lettera di diffida è una semplice richiesta e non ci si può spingere oltre. La stessa avvocatura, per esempio, nel codice forense, all’art.48, autorizza i propri iscritti a redigere lettere di diffida in rappresentanza dei propri clienti, ma limitandosi a segnalare al destinatario le conseguenze legali alle quali andrebbe incontro, senza minacce di azioni sproporzionate.
Detto questo, quando ci si rivolge a un avvocato per cercare di fare valere le proprie ragioni contro un altro soggetto, questo generalmente ci consiglia per prima cosa di inviargli una lettera di diffida, invece che passare subito alle azioni legali, in modo da testare se si ha davanti una persona ragionevole, evitando le lungaggini tipiche di una battaglia giudiziaria, il cui esito sarebbe, peraltro, non scontato. A questo punto si redigere la lettera, nella quale bisogna indicare le generalità proprie e, in maniera chiara e sintetica, le ragioni della diffida, ovvero l’oggetto. Il tono deve essere quanto più neutrale possibile, nel senso che non bisogna farsi prendere dall’astio e dall’irritazione, anche se si ha ragione, ma si deve cercare di indicare i fatti alla base della richiesta senza minacce. L’assistenza di un avvocato garantisce certamente che il testo sarà redatto con le espressioni opportune.
Vediamo cosa accade nel momento in cui la lettera di diffida viene inviata?.Il diffidato spesso è solito rivolgersi a sua volta a un altro avvocato, non fosse altro per cercare di mettersi al riparo da eventuali azioni legali. Contrariamente a quanto si pensi, non è un fatto negativo, perché ciò spinge a una trattativa tra professionisti, i quali sono più portati a intavolare trattative e a raggiungere un accordo. Dunque, si crea un dialogo tra i rappresentanti delle parti, che potrebbe sfociare in un’intesa, che da un lato eviti il ricorso alle azioni legali e che dall’altro soddisfi il diffidante, grazie al compimento dell’azione richiesta o alla sua astensione da parte del diffidato.
Un caso interessante di diffida è quella a adempiere un’obbligazione derivante dalla stipulazione di un contratto. Dopo le dovute sollecitazioni, se la controparte contraente non adempie a una sua obbligazione, la parte adempiente può decidere di inviarle una lettera di diffida, intimandole una sorta di termine. Questo è previsto dall’art.1454 del Codice Civile, che stabilisce che alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risoluto. Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
In questi casi, per fare in modo che la lettera di diffida abbia valore legale, il documento deve essere inviato tramite raccomandata e contenere l’intimazione ad adempiere, l’indicazione di un termine congruo e, salvo eccezioni, non inferiore a 15 giorni, come previsto dal legislatore, oltre che la dichiarazione che il contratto si intende risoluto nel caso di inadempimento.
Facciamo l’esempio di un acquirente di un immobile, che prima ancora di fare il rogito notarile si accorge del vizio della cosa, come la mancata esecuzione della costruzione dello stesso da parte dell’impresa edile a regola d’arte o in modo diverso da quello che era stato pattuito. Lo stesso dicasi per il caso di scoperta di uno o più vizi dopo la consegna dell’immobile, qualora essi risultino conseguenza dei lavori di costruzione. Anche in questo caso l’acquirente deve inviare alla società costruttrice una lettera di diffida, dove riporterà i dati del mittente, quelli del destinatario, l’oggetto della diffida, descrizione dei fatti contestati, diffida ad intervenire al più presto per la risoluzione dei problemi evidenziati, pena la denuncia alle autorità competenti.
Lo schema resta sempre lo stesso, quale che sia la ragione alla base della diffida. L’importante, lo ribadiamo, è che oltre a contenere tutti gli elementi formali richiesti, il tono della lettera sia non intimidatorio, ma quanto più neutrale possibile e che ci si affidi a un professionista, che avendo conoscenze in materia, sia in grado di redigere una missiva corretta nella forma e nella sostanza.