Norme Imperative – Significato e Definizione

Nel nostro ordinamento giuridico, per norme imperative si intendono quelle che non possono essere derogate dalle parti, dato che il legislatore ha assegnato loro una rilevanza primaria. Di solito, infatti, le parti di un negozio possono derogare alle norme vigenti, tranne, appunto, nel caso queste siano imperative. In caso di deroga, il negozio è  nullo.

Vediamo di cosa parliamo, quando facciamo riferimento a norme imperative.

Nel Codice Civile troviamo cinque differenti casi, in cui il legislatore esplicita l’impossibilità per le parti di derogare alle norme imperative.

-Condizioni impossibili o illecite, art. 634.

-Causa illecita, art. 1343.

-Contratto in frode alla legge, art. 1344.

-Condizioni illecite o impossibili, art. 1354.

-Causa di nullità del contratto, art. 1418, e nullità parziale, art. 1419.

L’art.1343 spiega che la causa di un contratto è illecita quando contrasta con le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume. L’art.1343 conferma illecita la causa, quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. Andando avanti, nell’art.1354 il legislatore stabilisce che è nullo il contratto al quale è apposta una condizione sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. L’art. 1418, invece, stabilisce che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Infine, l’art.1419, al secondo comma, recita che la nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Come abbiamo appena notato, seppure attraverso una carrellata veloce dei richiami da parte del legislatore alle norme imperative nel Codice Civile, di queste non vi è alcuna definizione. In sostanza, sappiamo che non possiamo derogare ad esse, tranne che sia la legge stesso a prevederlo, ma non siamo immediatamente in grado di definire cosa esse siano.

Partendo dalla constatazione di cui sopra, trattasi di norme non derogabili dalle parti di un negozio, la dottrina ha elaborato una sua interpretazione, in base alla quale è imperativa una norma proibitiva, che sulla base dell’esigenza di proteggere valori morali, sociali e ritenuti fondamentali dalla comunità giuridica, tende non solo a negare efficacia giuridica ai negozi ad essa contrari, ma anche più radicalmente a proibirne l’azione.

In generale, poi, sappiamo che le norme del diritto penale e costituzionale sono cogenti, mentre quelle del diritto privato sono derogabili. Dovremmo dedurre, quindi, che le norme imperative sono appartenenti alle prime due categorie del diritto, ma questo non è sempre vero, per cui bisogna interrogarsi quando, all’interno del diritto privato, un divieto o un obbligo siano imperativi. Sul punto ci viene in aiuto una considerazione, il carattere imperativo di una disposizione è legato all’indisponibilità dell’interesse tutelato dalla norma.

Vediamo quali sono le conseguenze di una violazione delle norme imperative. In generale, l’atto di autonomia privata ad essa contraria è considerato non valido, colpito per lo più da nullità. Può accadere, però, che non sia presente un’esplicita sanzione che lo invalidi e, pertanto, bisogna analizzare se l’atto sia stato inficiato da nullità o irregolarità. Quando il negozio contrasta con una norma imperativa, ma i suoi effetti non sono contrari all’interesse ad essa sotteso, si avrà un contratto irregolare, ovvero valido da un punto di vista civilistico, ma recante conseguenze come una sanzione accessoria. Ciò, in quanto sarebbe da considerarsi una sanzione eccessiva l’invalidamento di tutto il negozio.

Esempio, se un contratto di edilizia popolare viene concluso da un soggetto privo dei requisiti per accedere all’agevolazione nell’acquisto dell’immobile, esso è da ritenersi nullo, perché contrasta con la norma imperativa, tesa a tutelare i diritti dei soggetti più svantaggiati sul piano economico. Tuttavia, se il soggetto che ha stipulato il contratto è nel possesso dei requisiti, ma ha infranto altre norme imperative, come quelle di tipo tributario, il contratto resta valido, perché di fatto è stato tutelato l’interesse a garantire un soggetto economicamente svantaggiato.

Infine, bisogna distinguere tra contratto illegale e contratto illecito. Nel primo caso, il contenuto contrasta con una norma imperativa, mentre nel secondo è la causa ad essere contraria a questa. Le conseguenze, tuttavia, sono uguali, nel senso che in entrambi i casi, il contratto viene colpito da nullità.

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