Contratto d’Opera – Modello e Guida

In diritto, per contratto d’opera si intende l’obbligo che una persona si assume, dietro corrispettivo, di compiere un’opera o un servizio, avvalendosi prevalentemente del lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Caratteristiche del Contratto d’Opera

La disciplina è contenuta nell’art.2222 del Codice Civile, che recita, Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

La norma ha contenuto nozionistico, nel senso che definisce i caratteri essenziali del contratto d’opera, quali la prestazione di lavoro prevalentemente personale, l’assenza di vincolo di subordinazione e la corresponsione di un corrispettivo. La forma scritta non è obbligatoria, come si evince dal breve articolo del codice. In genere, però, le parti vi provvedono, indicando in essa gli obblighi essenziali e reciproci delle parti, ovvero la descrizione dettagliata dell’opera o del servizio commissionato, i tempi di consegna da parte del committente, i materiali necessari alla progettazione e realizzazione, i tempi di consegna del lavoratore, il prezzo pattuito, i tempi di pagamento, la data e le modalità del recesso.

Si hanno similitudini con in contratto di appalto, tranne che per l’aspetto della prevalenza del lavoro personale, che non presupponendo l’esigenza di organizzazione dei mezzi, non dovrebbe anche utilizzare il lavoro altrui. Di conseguenza, possiamo anche affermare che il contratto di appalto è maggiormente tipico delle imprese di medio grandi dimensioni, mentre il contratto d’opera per lo più delle imprese di medio piccole dimensioni, specie quelle dell’artigianato.

In più, a differenza dell’appalto, il contratto d’opera consiste più in un fare piuttosto che in un dare. All’articolo successivo, 2223 cc., viene fissata una regola interpretativa, secondo la quale le norme sul contratto d’opera si applicano se la materia è fornita dal prestatore d’opera.

Un’altra caratteristica del contratto d’opera è l’assenza del vincolo di subordinazione del prestatore d’opera nei confronti del committente. Vediamo come si fa a distinguere un rapporto di subordinazione da uno autonomo. Nel primo, il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro con riferimento alla disciplina e all’esecuzione della prestazione. Inoltre, egli è inserito all’interno del contesto produttivo del secondo, mentre con un contratto autonomo è tenuto sostanzialmente solo a raggiungere un certo risultato, essendo nella sua autonomia, per l’appunto, il come. Infine, il rischio d’impresa ricade sul datore di lavoro e mai sul lavoratore, mentre nel contratto d’opera è il prestatore d’opera ad assumerselo.

Per il resto, il grosso della disciplina per il contratto d’opera è comune al contratto d’appalto. Il committente ha poteri di verifica dell’opera in corso di esecuzione, avendo il diritto di recesso, non di risoluzione,, nel caso in cui il prestatore d’opera non si sia conformato alle sue disposizioni. In relazione alle difformità e i vizi dell’opera, il termine di denuncia è quello più breve di otto giorni e non di sessanta, mentre la prescrizione è annuale, invece che biennale. Il committente ha anche il diritto di recesso unilaterale e comune è la disciplina sull’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera.

Quanto alla fissazione del corrispettivo, essa viene determinata dalla libera pattuizione tra le parti. In mancanza di accordo, si fa riferimento alle tariffe, successivamente agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, che nel fissare il prezzo, tiene conto del risultato ottenuto e del lavoro necessario per ottenerlo. Il prestatore d’opera è tenuto a conformarsi alle disposizioni del committente nello svolgimento dell’opera, ma queste non possono essere tali da metterne in dubbio l’autonomia, caratteristica importante di questo tipo di contratto.

Una volta effettuata l’opera, è previsto il collaudo da parte del personale tecnico. Il contratto d’opera si considera estinto, sia nel caso di adempimento delle reciproche obbligazioni che in quello di recesso del committente o per impossibilità sopravvenuta. In questi ultimi due casi, il prestatore d’opera ha diritto a percepire il compenso per il lavoro effettuato.

Per adesso abbiamo considerato il caso un contratto d’opera di tipo manuale, ma potrebbe essere possibile anche uno di tipo intellettuale. Questo può essere generalmente eseguito da professioni protette, ovvero da liberi professionisti iscritti in un albo. L’iscrizione all’albo rappresenta la condizione preliminare per potere esigere il compenso da parte del committente. Anche in questo caso, il prezzo è fissato da un accordo tra le parti, ma in sua assenza dalle tariffe, successivamente dagli usi e, infine, dal giudice. Alcune professioni, per esempio l’avvocato, prevedono un compenso minimo per ogni tipologia d’opera svolta, pratica tesa a ridurre la concorrenza all’interno della medesima categoria, in modo da favorire, almeno teoricamente, la qualità del servizio svolto e impedire che tariffe eccessivamente basse possano compromettere la professionalità. A questo riguardo ci sovviene l’art.2233, comma 2, dove prescrive che la misura del compenso debba essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Il legislatore, in altri termini, ha voluto porre in risalto il lavoro intellettuale rispetto a quello manuale, imponendo che per il primo non possa essere pattuito un prezzo, che fosse lesivo del decoro della professione, previsione assente per il secondo. Nel caso degli avvocati, poi, le prestazioni sono nulle, qualora non vengano stipulate in forma scritta.

Nel caso del professionista, il rischio dell’opera è a carico del cliente, perché il prezzo è dovuto indipendentemente dal risultato. Così, un assistito condannato in un processo civile o penale, ad esempio, è tenuto ugualmente a versare la parcella all’avvocato difensore. Questo differenzia notevolmente il lavoro manuale da quello intellettuale, perché nella determinazione del prezzo per il primo, il giudice è tenuto a considerare anche il risultato ottenuto.

In termini formali, possiamo anche affermare che nel contratto d’opera intellettuale vi è a carico del professionista un obbligo di mezzi, mentre nel contratto d’opera manuale vi è a carico del prestatore d’opera un’obbligazione di risultato. Con l’obbligazione di mezzi, il professionista è tenuto a utilizzare la diligenza, ma senza garanzia per l’esito finale. Quando la prestazione professionale, però, si risolve in un’opera, l’obbligazione è di risultato.

L’art.2236 cc. conferma l’impostazione del legislatore favorevole alla prestazione d’opera di tipo intellettuale, stabilendo che nel caso questa comportasse la soluzione di problemi tecnici complessi, il prestatore d’opera non può essere responsabile dei danni, se non per dolo o colpa grave. La giurisprudenza, però, tende a interpretare restrittivamente questa norma. Dunque, il legislatore non intende tutelare a priori il professionista nei confronti degli eventuali danni provocati al cliente, ma semplicemente per i casi in cui, pur avendo utilizzato la diligenza dovuta, non ha potuto raggiungere il risultato sperato.

Infine, il compenso del professionista è dovuto successivamente alla prestazione effettuata, ma il cliente è tenuto ad anticipare le spese sostenute da questi per la prestazione dell’opera versando un acconto.

Esempio di Contratto d’Opera

Tra
[Commitente – denominazione/nome], C.F./P.IVA [•], con sede/domicilio in [•], PEC/e-mail [•], in persona di [•], di seguito “Commitente”;
e
[Prestatore d’opera – denominazione/nome], C.F./P.IVA [•] ([iscritto all’Albo/Ordine • n. • / non iscritto]), con sede/domicilio in [•], PEC/e-mail [•], di seguito “Prestatore”.
Commitente e Prestatore, congiuntamente, le “Parti”.
1. Oggetto dell’incarico
Il Prestatore si obbliga a svolgere, con organizzazione e a proprio rischio e senza vincolo di subordinazione, la seguente prestazione d’opera: [descrizione sintetica] secondo il dettaglio contenuto nell’Allegato A – Specifiche tecniche/Scope of Work. Il risultato atteso è [descrizione del risultato] con i deliverable di cui all’Allegato A.
2. Durata, cronoprogramma e luogo di esecuzione
Il contratto decorre dal [data] e termina il [data/scadenza], salvo proroga scritta. Le attività si svolgono [da remoto/presso la sede del Committente in •/presso terzi] secondo il cronoprogramma dell’Allegato B. Eventuali slittamenti dovuti a cause non imputabili al Prestatore comportano aggiornamento dei termini.
3. Corrispettivo, fatturazione e rimborsi
Il Committente corrisponderà al Prestatore:
a) Corrispettivo pari a € [•] (a corpo / a misura / tariffa oraria € [•]/h), secondo il piano pagamenti dell’Allegato C;
b) Rimborsi spese (inclusi / esclusi); se esclusi, saranno rimborsate le spese documentate e autorizzate (viaggi, vitto, alloggio, materiali) entro [•] giorni dal rendiconto.
La fatturazione avverrà (a stati d’avanzamento / a milestone / a saldo). Il pagamento sarà effettuato entro [•] giorni dalla data fattura, a mezzo [bonifico IBAN •].
Regime fiscale/contributivo (scegliere e completare):
– (Prestazione professionale con P.IVA): imponibile + IVA [•]%, assoggettata a ritenuta d’acconto [•]% se dovuta; contributo integrativo [cassa/4%] se applicabile.
– (Lavoro autonomo occasionale senza P.IVA): compenso lordo € [•] con ritenuta d’acconto 20% ex art. 25 DPR 600/73; contribuzione Gestione Separata INPS se dovuta.
– (Regime forfetario): si applica il regime fiscale dichiarato dal Prestatore, senza IVA e senza ritenuta d’acconto, con dicitura di legge in fattura.
In caso di ritardo nei pagamenti, maturano interessi moratori ai sensi dell’art. 1224 c.c. (oppure d.lgs. 231/2002 se B2B), oltre al rimborso delle spese di sollecito/recupero.
4. Modalità di esecuzione e autonomia
Il Prestatore esegue l’opera con piena autonomia organizzativa e operativa, con propria attrezzatura e personale di cui si assume ogni responsabilità. Eventuali indicazioni del Committente hanno natura di specifiche di risultato, non di direzione gerarchica. È vietata ogni subordinazione di fatto. L’eventuale subappalto/ausilio di terzi è (consentito previa autorizzazione scritta / vietato); in caso di autorizzazione, il Prestatore resta unico responsabile verso il Committente.
5. Consegna, collaudo e accettazione
I deliverable saranno consegnati secondo l’Allegato B. Il Committente dispone di [•] giorni per verificare congruità e conformità; in caso di rilievi specifici e motivati, il Prestatore provvederà a correzione/rimessa in conformità entro [•] giorni, senza nuovi oneri salvo variazioni richieste dal Committente. Trascorso il termine senza contestazioni, l’opera si intende accettata.
6. Variazioni e lavori extra
Qualsiasi modifica allo Scope che incida su tempi/costi dovrà essere formalizzata con Ordine di Variazione firmato da entrambe le Parti, con aggiornamento di Allegati A–C. In mancanza, il Prestatore non è tenuto a svolgere attività extra.
7. Garanzie, responsabilità e manleva
Il Prestatore garantisce la corretta esecuzione secondo regole dell’arte e normativa applicabile. Sono esclusi vizi derivanti da informazioni/ materiali errati o incompleti forniti dal Committente.
Il Prestatore risponde nei limiti del danno diretto e prevedibile; la responsabilità complessiva è limitata a [massimale: es. 100% del corrispettivo], con esclusione di indiretti/consequenziali (perdita di profitto, dati, avviamento), salvo dolo o colpa grave e salvi i danni alla persona. Il Committente manleva il Prestatore da pretese di terzi originate da usi non conformi dei deliverable o da contenuti/dati forniti dal Committente.
Assicurazione (opzionale): il Prestatore dichiara di avere polizza RCT/RCP n. [•] con massimale € [•]; copia disponibile su richiesta.
8. Proprietà intellettuale e diritti d’uso
Salvo diverso accordo scritto:
a) i diritti patrimoniali sui deliverable (passano / sono concessi in licenza) al Committente al pagamento integrale del corrispettivo, con estensione [territoriale] e [temporale] come da Allegato D – IP & Licenze;
b) restano al Prestatore gli strumenti, metodi, know-how, librerie preesistenti e riutilizzabili; il Prestatore concede al Committente una licenza d’uso non esclusiva sui componenti incorporati nella misura necessaria a fruire dell’opera;
c) i diritti morali d’autore restano inalienabili e spettano all’autore.
Se sono impiegati componenti open source/terzi, il Prestatore fornirà l’elenco delle licenze e relative condizioni.
9. Riservatezza e dati personali
Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni dell’altra per [•] anni dalla cessazione, usandole solo per eseguire il contratto.
Il trattamento di dati personali avviene ai sensi del GDPR: le Parti si qualificano (titolari autonomi / titolare e responsabile) come da Allegato E – Addendum Privacy, che disciplina finalità, misure di sicurezza, tempi di conservazione e gestione delle richieste degli interessati.
10. Sicurezza, accessi e DUVRI (se lavori presso il Committente)
Se l’attività si svolge presso sedi del Committente, quest’ultimo fornisce informazioni sui rischi e misure di emergenza ex art. 26 d.lgs. 81/2008; le Parti sottoscrivono, se dovuto, DUVRI in Allegato F. Il Prestatore garantisce l’osservanza delle norme HSE e l’idoneità del proprio personale/attrezzature.
11. Recesso, sospensione e risoluzione
Il Committente può recedere ad nutum ai sensi dell’art. 2227 c.c., corrispondendo al Prestatore le spese sostenute, il compenso per l’opera eseguita e l’eventuale mancato guadagno nella misura [•]% del corrispettivo residuo, salvo prova diversa.
Ciascuna Parte può risolvere ex art. 1456 c.c. per: inadempimento essenziale (mancato pagamento, violazione riservatezza/IP, mancata cooperazione, subappalto non autorizzato). Resta salvo il risarcimento del danno. Il Prestatore può sospendere l’attività in caso di mora nei pagamenti superiore a [•] giorni, previa diffida.
12. Anticorruzione, antiriciclaggio e conflitti
Le Parti si impegnano a comportamenti conformi a leggi anticorruzione e, se applicabile, al Modello 231 del Committente. Il Prestatore dichiara la liceità dei flussi finanziari e, ove richiesto, collabora agli adempimenti AML.
13. Comunicazioni, cessione e subentro
Le comunicazioni avverranno via PEC/e-mail agli indirizzi in epigrafe. Il contratto non è cedibile senza consenso scritto dell’altra Parte; il Committente può cedere il contratto nell’ambito di trasferimenti d’azienda/gruppo, previa notifica.
14. Legge applicabile, foro e ADR
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Foro esclusivo: [•]. Prima dell’azione giudiziaria, le Parti esperiranno un tentativo di mediazione presso l’Organismo [•], salvo provvedimenti d’urgenza.
15. Disposizioni finali
L’eventuale nullità parziale non inficia il resto. Modifiche e deroghe hanno efficacia solo per iscritto. Gli Allegati A–F formano parte integrante.
Luogo e data: [•]
Il Committente ___________________________
Il Prestatore _____________________________
Ai sensi degli artt. 1341–1342 c.c., il Committente e il Prestatore approvano specificamente le clausole: 3 (pagamenti e interessi), 4 (autonomia e subappalto), 5 (accettazione), 6 (variazioni), 7 (limitazioni di responsabilità e manleva), 8 (IP), 9 (riservatezza), 11 (recesso/risoluzione), 13 (cessione), 14 (foro/ADR).
Il Committente ____________________ Il Prestatore ____________________

Allegato A – Specifiche tecniche / Scope of Work
Obiettivo: [•]
Attività incluse: [•]
Deliverable/Formati: [•]
Prerequisiti e input del Committente: [•]
Criteri di accettazione: [•]
Allegato B – Cronoprogramma
Milestone 1: [descrizione – data]
Milestone 2: [descrizione – data]
Calendario disponibilità/slot onsite/da remoto: [•]
Allegato C – Piano pagamenti
Anticipo € [•] alla firma; SAL € [•] al raggiungimento della Milestone [•]; Saldo € [•] a [consegna/accettazione]. Termine pagamento: [•] giorni.
Allegato D – IP & Licenze
Titolarità finale: [Committente/Prestatore]
Ambito diritti concessi: [riproduzione, modifica, distribuzione, sublicenza: sì/no]
Limiti/royalties (se previste): [•]
Elenco componenti terzi/open source e licenze: [•]
Allegato E – Addendum Privacy (sintesi)
Ruolo parti: [titolari autonomi / titolare-responsabile]
Finalità e basi giuridiche: [•]
Misure tecniche e organizzative: [•]
Tempi di conservazione: [•]
Data Processing Agreement (se responsabile): [allegare]
Allegato F – Sicurezza e DUVRI (se applicabile)
Rischi interferenziali identificati: [•]
Misure di prevenzione e coordinamento: [•]
Referenti HSE: [•]

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