Contratto d’Opera – Modello e Guida

In diritto, per contratto d’opera si intende l’obbligo che una persona si assume, dietro corrispettivo, di compiere un’opera o un servizio, avvalendosi prevalentemente del lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

La disciplina è contenuta nell’art.2222 del Codice Civile, che recita, Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

La norma ha contenuto nozionistico, nel senso che definisce i caratteri essenziali del contratto d’opera, quali la prestazione di lavoro prevalentemente personale, l’assenza di vincolo di subordinazione e la corresponsione di un corrispettivo. La forma scritta non è obbligatoria, come si evince dal breve articolo del codice. In genere, però, le parti vi provvedono, indicando in essa gli obblighi essenziali e reciproci delle parti, ovvero la descrizione dettagliata dell’opera o del servizio commissionato, i tempi di consegna da parte del committente, i materiali necessari alla progettazione e realizzazione, i tempi di consegna del lavoratore, il prezzo pattuito, i tempi di pagamento, la data e le modalità del recesso.

Si hanno similitudini con in contratto di appalto, tranne che per l’aspetto della prevalenza del lavoro personale, che non presupponendo l’esigenza di organizzazione dei mezzi, non dovrebbe anche utilizzare il lavoro altrui. Di conseguenza, possiamo anche affermare che il contratto di appalto è maggiormente tipico delle imprese di medio grandi dimensioni, mentre il contratto d’opera per lo più delle imprese di medio piccole dimensioni, specie quelle dell’artigianato.

In più, a differenza dell’appalto, il contratto d’opera consiste più in un fare piuttosto che in un dare. All’articolo successivo, 2223 cc., viene fissata una regola interpretativa, secondo la quale le norme sul contratto d’opera si applicano se la materia è fornita dal prestatore d’opera.

Un’altra caratteristica del contratto d’opera è l’assenza del vincolo di subordinazione del prestatore d’opera nei confronti del committente. Vediamo come si fa a distinguere un rapporto di subordinazione da uno autonomo. Nel primo, il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro con riferimento alla disciplina e all’esecuzione della prestazione. Inoltre, egli è inserito all’interno del contesto produttivo del secondo, mentre con un contratto autonomo è tenuto sostanzialmente solo a raggiungere un certo risultato, essendo nella sua autonomia, per l’appunto, il come. Infine, il rischio d’impresa ricade sul datore di lavoro e mai sul lavoratore, mentre nel contratto d’opera è il prestatore d’opera ad assumerselo.

Per il resto, il grosso della disciplina per il contratto d’opera è comune al contratto d’appalto. Il committente ha poteri di verifica dell’opera in corso di esecuzione, avendo il diritto di recesso, non di risoluzione,, nel caso in cui il prestatore d’opera non si sia conformato alle sue disposizioni. In relazione alle difformità e i vizi dell’opera, il termine di denuncia è quello più breve di otto giorni e non di sessanta, mentre la prescrizione è annuale, invece che biennale. Il committente ha anche il diritto di recesso unilaterale e comune è la disciplina sull’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera.

Quanto alla fissazione del corrispettivo, essa viene determinata dalla libera pattuizione tra le parti. In mancanza di accordo, si fa riferimento alle tariffe, successivamente agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, che nel fissare il prezzo, tiene conto del risultato ottenuto e del lavoro necessario per ottenerlo. Il prestatore d’opera è tenuto a conformarsi alle disposizioni del committente nello svolgimento dell’opera, ma queste non possono essere tali da metterne in dubbio l’autonomia, caratteristica importante di questo tipo di contratto.

Una volta effettuata l’opera, è previsto il collaudo da parte del personale tecnico. Il contratto d’opera si considera estinto, sia nel caso di adempimento delle reciproche obbligazioni che in quello di recesso del committente o per impossibilità sopravvenuta. In questi ultimi due casi, il prestatore d’opera ha diritto a percepire il compenso per il lavoro effettuato.

Per adesso abbiamo considerato il caso un contratto d’opera di tipo manuale, ma potrebbe essere possibile anche uno di tipo intellettuale. Questo può essere generalmente eseguito da professioni protette, ovvero da liberi professionisti iscritti in un albo. L’iscrizione all’albo rappresenta la condizione preliminare per potere esigere il compenso da parte del committente. Anche in questo caso, il prezzo è fissato da un accordo tra le parti, ma in sua assenza dalle tariffe, successivamente dagli usi e, infine, dal giudice. Alcune professioni, per esempio l’avvocato, prevedono un compenso minimo per ogni tipologia d’opera svolta, pratica tesa a ridurre la concorrenza all’interno della medesima categoria, in modo da favorire, almeno teoricamente, la qualità del servizio svolto e impedire che tariffe eccessivamente basse possano compromettere la professionalità. A questo riguardo ci sovviene l’art.2233, comma 2, dove prescrive che la misura del compenso debba essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Il legislatore, in altri termini, ha voluto porre in risalto il lavoro intellettuale rispetto a quello manuale, imponendo che per il primo non possa essere pattuito un prezzo, che fosse lesivo del decoro della professione, previsione assente per il secondo. Nel caso degli avvocati, poi, le prestazioni sono nulle, qualora non vengano stipulate in forma scritta.

Nel caso del professionista, il rischio dell’opera è a carico del cliente, perché il prezzo è dovuto indipendentemente dal risultato. Così, un assistito condannato in un processo civile o penale, ad esempio, è tenuto ugualmente a versare la parcella all’avvocato difensore. Questo differenzia notevolmente il lavoro manuale da quello intellettuale, perché nella determinazione del prezzo per il primo, il giudice è tenuto a considerare anche il risultato ottenuto.

In termini formali, possiamo anche affermare che nel contratto d’opera intellettuale vi è a carico del professionista un obbligo di mezzi, mentre nel contratto d’opera manuale vi è a carico del prestatore d’opera un’obbligazione di risultato. Con l’obbligazione di mezzi, il professionista è tenuto a utilizzare la diligenza, ma senza garanzia per l’esito finale. Quando la prestazione professionale, però, si risolve in un’opera, l’obbligazione è di risultato.

L’art.2236 cc. conferma l’impostazione del legislatore favorevole alla prestazione d’opera di tipo intellettuale, stabilendo che nel caso questa comportasse la soluzione di problemi tecnici complessi, il prestatore d’opera non può essere responsabile dei danni, se non per dolo o colpa grave. La giurisprudenza, però, tende a interpretare restrittivamente questa norma. Dunque, il legislatore non intende tutelare a priori il professionista nei confronti degli eventuali danni provocati al cliente, ma semplicemente per i casi in cui, pur avendo utilizzato la diligenza dovuta, non ha potuto raggiungere il risultato sperato.

Infine, il compenso del professionista è dovuto successivamente alla prestazione effettuata, ma il cliente è tenuto ad anticipare le spese sostenute da questi per la prestazione dell’opera versando un acconto.

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