La colpevolezza raggruppa quegli elementi soggettivi per i quali è prevista la responsabilità penale. Per quanto nel nostro Codice Penale non si faccia riferimento ad essa, i criteri fondamentali per delimitare il principio di colpevolezza li troviamo all’art.27 della Costituzione, dove si sancisce che la responsabilità penale è personale, che l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva e che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità.
In poche parole, sono sintetizzati i cardini su cui si appoggia la nostra attuale civiltà giuridica. Oggi potrebbe sembrarci persino logico che la responsabilità penale sia personale, ma non sempre e non in ogni luogo è così. In alcuni sistemi giuridici odierni, per esempio, si è passibili di pena anche se a commettere un reato, spesso anche di sola opinione, sia un parente o un amico. Altro principio fondamentale risiede nella considerazione dell’imputato come non colpevole fino alla condanna definitiva. Questo significa che, in caso di ricorso del condannato, si è non colpevoli fino alla condanna definitiva. Inoltre le pene non possono essere disumane. Già è oggetto di dibattito in giurisprudenza se il 41-bis applicato per i reati gravissimi, come quelli di mafia, prevedendo l’isolamento in carcere dell’imputato non sia contrario allo spirito costituzionale.
Ad essere colpevole è chi abbia commesso un reato con dolo o colpa, ovvero la fattispecie prevista dalla legge come tale. Elementi della colpevolezza sono l’imputabilità, il dolo o la colpa, la conoscibilità del precetto penale e l’assenza di cause che escludano la colpevolezza.
Condizione preliminare per la colpevolezza di un individuo è la sua imputabilità, ovvero nel momento in cui questi commette un reato deve essere capace di intendere e di volere, ovvero di capire i fatti. Cause di esclusione dell’imputabilità sono l’assenza di capacità di intendere e di volere per la minore età, per infermità mentale o di natura tossica. Non sono imputabili i minori di 14 anni, mentre i soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni lo sono sulla base della valutazione del giudice. Il legislatore riconosce, quindi, che la maturazione dell’individuo non può determinarsi a scatti, e che avviene nel tempo in modo soggettivo. Quanto all’infermità mentale, può aversi anche per un breve periodo,limitatamente al momento in cui è stato commesso il reato.
Dolo e colpa sono altri requisiti necessari per l’imputabilità. Il primo si ha quando un soggetto commette un reato con la volontà e la consapevolezza di compierlo, la colpa, invece, presuppone che il soggetto agisca con volontà, ma che non sia consapevole delle conseguenze della sua azione, ovvero del non rispetto di leggi, regolamenti o ordini. Infine, esiste anche la preterintenzione, una situazione mista, per la quale il soggetto agisce con volontà, è consapevole delle conseguenze delle sue azioni, ma allo stesso tempo queste producono un effetto diverso dalle intenzioni. Per il concetto di colpa, si fa riferimento oggi alla condizione psicologica dell’individuo e quella normativa. La prima pone in relazione il soggetto con l’azione commessa, mentre la seconda pone in risalto la volontà dell’individuo e il contrasto con le norme della società in cui esso agisce. In sostanza, questo diventa oggetto di censura per il suo comportamento contrario alle leggi.
Sulla base di quanto sopra scritto, desumiamo che il principio di colpevolezza implica, almeno in teoria, che i casi di responsabilità oggettiva debbano avere origine nel nostro ordinamento, che il soggetto non sia mai impunibile e che la pena debba essere commisurata alla colpevolezza del soggetto e ad essa proporzionata. In pratica, maggiore sarà stata la sua volontà di commettere un reato, maggiore dovrebbe essere la pena. Da questo deriva la constatazione di condanne anche molto differenti per la stessa fattispecie, a seconda della valutazione del giudice, caso per caso, del grado di volontà dell’imputato.
In considerazione di questo, l’aggravante per un reato si ha a carico del reo solo se sussiste colpa o dolo. Inoltre, l’ignoranza della legge non è scusabile, tranne nel caso in cui il soggetto non sia impossibilitato a conoscere il precetto penale.