Quietanza di Pagamento – Fac Simile e Guida

La quietanza di pagamento è una dichiarazione scritta da parte del creditore che attesta il pagamento di una determinata obbligazione. Sul piano giuridico essa può essere considerata una dichiarazione di scienza, che può essere contestata dal creditore sotto il profilo della veridicità, ma che non può essere sottoposta a termine o condizione, non trattandosi di un negozio.

Abbiamo scritto che può esserne contestata la veridicità. Ci riferiamo a quelle ipotesi di simulazione della dichiarazione, ovvero quando il creditore intende dimostrare che le prestazioni quietate indicate non sarebbero state, invece, adempiute. Un altro caso di possibile contestazione si ha nel caso in cui la dichiarazione sia stata estorta con la violenza. Attenzione, perché non essendo un negozio, non se ne deve chiedere l’annullabilità, quanto l’inefficacia. Si pensi al caso limite di un creditore che venisse minacciato con la violenza per redigere una dichiarazione, in base alla quale sostiene di essere stato soddisfatto con riguardo a un dato debito di un debitore specifico.

Stando all’art.2735 del Codice Civile, la quietanza di pagamento può considerarsi una confessione stragiudiziale fatta all’altra parte o a chi la rappresenta, il cui valore è pari a quello di una confessione giudiziale. Se è resa a un terzo, il giudice la apprezza direttamente. Inoltre, essa non ammette testimoni, se verte su un oggetto che non ammette la prova testimoniale.

Quanto alla forma, la quietanza di pagamento deve essere scritta per atto pubblico o dichiarazione ricevuta dal notaio o da altro pubblico ufficiale. Non essendo, poi, un atto negoziale, non necessita, secondo parte della dottrina, di alcuna firma del creditore. Con riferimento al contenuto, invece, bisogna indicare espressamente il debito che si intende quietare, il nome del debitore, il rapporto obbligatorio, vale a dire la causale, riportando la data e la firma, con i dubbi citati in precedenza per questo elemento. La quietanza deve essere rilasciata dal creditore su richiesta del debitore e il primo non può esimersi dal redigere tale dichiarazione. Le spese sono a carico dell’acquirente.

La dichiarazione contenente la quietanza può essere riportata sul contratto stesso o su un altro documento, spedita per posta elettronica certificata o tramite raccomandata. Si sconsiglia, invece, l’uso della posta elettronica ordinaria, che non essendo certificata si presterebbe facilmente a contestazione.

Abbiamo scritto che risulta necessario indicare la causale, ovvero l’obbligazione alla quale si fa riferimento. Tuttavia, la sua assenza non comporta l’annullamento della dichiarazione, ma genererebbe confusione nel caso di sussistenza di diversi rapporti di debito credito tra le parti. Si pensi, per esempio, al caso di un’azienda e di un fornitore che intrattengono rapporti frequenti. Pertanto, se dalla quietanza non emerge con chiarezza la causale, si fa riferimento al rapporto obbligatorio più datato tra le parti.

La quietanza può essere rilasciata sia dal creditore che da un suo rappresentante o mandatario, sempre che sia munito del potere di quietanzare un pagamento, anche se il mandato è stato conferito successivamente all’avvenuto pagamento o in mani di terzi. Come detto, invece, può essere rilasciata spontaneamente dal creditore, oppure su richiesta del debitore adempiente.

Nel caso in cui il creditore dichiari di avere ricevuto il pagamento dell’intera somma vantata a credito, si parla anche di quietanza liberatoria, nel senso che libera in modo completo il debitore, essendo formalmente riconosciuto adempiente dalla controparte di un rapporto obbligatorio. In un simile caso, si intende che il creditore è stato soddisfatto anche con riferimento al versamento degli interessi dovuti. Al contrario, se il creditore dichiara di avere ricevuto parte del pagamento spettante, si è in presenza di una quietanza parziale, che ovviamente non libera il debitore per il debito residuo non ancora ottemperato. Si ha, poi, il caso di remissione del debito residuo, quando il creditore dichiara di avere ricevuto solo parte del pagamento che gli spetta, ma di non avere nulla più a pretendere. In pratica, egli condona il debito residuo, cosa non infrequente nelle relazioni commerciali, quando si chiude spesso un occhio sulle controprestazioni, al fine di non intaccare il rapporto con la clientela.

Riepilogando, la quietanza di pagamento è un atto unilaterale con cui il creditore dichiara di avere ricevuto l’ottemperanza da parte del creditore di un rapporto obbligatorio. Deve essere redatta in forma scritta, per atto pubblico o in qualità di dichiarazione ricevuta da un notaio o altro pubblico ufficiale, deve contenere i dati riferiti sia al debito che al nome del debitore, oltre che la causale. Infine, dovrebbe essere apposta la data e firmata, anche se non tutti concordano sulla necessità della sottoscrizione.

In questa pagina è possibile scaricare un fac simile di quietanza di pagamento da utilizzare come modello per questo documento.

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