La chiamata in causa consente di estendere il contraddittorio a un soggetto estraneo al processo quando la causa gli è comune o quando si chiede garanzia nei suoi confronti. La base normativa è l’art. 106 c.p.c., che riconosce a ciascuna parte la facoltà di chiamare il terzo; resta distinta l’ipotesi in cui sia il giudice a ordinare l’intervento del terzo per opportunità processuale, disciplinata dall’art. 107 c.p.c.. In dottrina e giurisprudenza si ribadisce che la chiamata è funzionale a evitare giudizi paralleli e a definire in un unico processo tutti i rapporti connessi (comunanza di causa o garanzia), ferma la discrezionalità del giudice nell’ipotesi “iussu iudicis”.
Il come e il quando chiamare il terzo sono oggi scanditi dall’art. 269 c.p.c., riformulato: il convenuto che intenda chiamare un terzo deve dichiararlo nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, e contestualmente chiedere al giudice di differire la prima udienza per rispettare i termini di comparizione dell’art. 163-bis c.p.c.; il giudice provvede con decreto fissando nuova udienza e la citazione è poi notificata al terzo a cura del convenuto. Se invece, a seguito delle difese del convenuto, sorge l’interesse dell’attore a chiamare un terzo, l’attore deve chiedere autorizzazione nella prima memoria ex art. 171-ter, n. 1, e, ottenutala, notificare la citazione entro il termine perentorio stabilito. Le preclusioni già maturate restano ferme, ma i termini legati alla nuova udienza decorrono nuovamente rispetto alla data fissata per la comparizione del terzo.
I termini a comparire dopo Cartabia sono più lunghi: tra notifica della citazione al terzo e udienza devono intercorrere almeno 120 giorni se la notifica è in Italia e 150 giorni se all’estero; ciò discende dall’art. 163-bis c.p.c. nella versione vigente. I termini delle memorie integrative ex art. 171-ter (40, 20 e 10 giorni a ritroso rispetto all’udienza “confermata o differita” con decreto ex art. 171-bis) si coordinano con la nuova data fissata proprio per consentire la costituzione del terzo. In pratica, prima si ottiene il decreto che fissa la nuova udienza e solo da quella data decorrono i termini “40-20-10”.
Quanto agli adempimenti successivi, la parte che chiama in causa deve depositare la citazione notificata entro il termine dell’art. 165 c.p.c.; il terzo chiamato si costituisce ai sensi dell’art. 166 c.p.c. ed è soggetto alle stesse preclusioni relative all’udienza fissata per la sua comparizione. Il terzo può, a sua volta, chiamare un ulteriore terzo dichiarandolo nella propria comparsa di risposta e chiedendo l’autorizzazione secondo lo schema dell’art. 269, con fissazione di una nuova udienza e termini perentori di notifica. Questi passaggi — inclusi i rinvii d’udienza per rispettare i termini a comparire e il ricalcolo delle scansioni 171-ter — sono dettagliati nei materiali applicativi successivi alla riforma.
Resta distinta l’ipotesi di intervento ordinato dal giudice ai sensi dell’art. 107 c.p.c.: quando ritiene opportuno che il processo si svolga anche verso un terzo, il giudice ne ordina l’intervento; la valutazione è ampiamente discrezionale e, in mancanza di attivazione delle parti, la giurisprudenza segnala conseguenze sul prosieguo del giudizio (anche sino alla cancellazione della causa dal ruolo nelle prassi commentate). È buona regola, quindi, attivarsi tempestivamente per la notifica.
Sul piano strategico, la chiamata in garanzia (propria o impropria) e quella per causa comune vanno ponderate alla luce delle preclusioni introduttive: per il convenuto la finestra è la comparsa di risposta; per l’attore la prima memoria 171-ter, n. 1; per entrambi valgono i termini a comparire di 120/150 giorni. Una chiamata tardiva rischia l’inammissibilità per decadenza o l’impossibilità pratica di rispettare i termini, con pregiudizio difensivo. Le fonti codicistiche (artt. 106, 107, 269 c.p.c.) e i commenti aggiornati post-Cartabia aiutano a impostare correttamente i tempi e a coordinare gli oneri di notifica e deposito con i decreti “organizzativi” ex art. 171-bis.
In sintesi, la chiamata del terzo nel 2025 funziona così: facoltà delle parti ai sensi dell’art. 106, corsia “iussu iudicis” ex art. 107, canale procedurale tipizzato dall’art. 269 con decadenze rigorose e termini dilatati dell’art. 163-bis; il tutto si innesta nel calendario delle memorie 171-ter e dei provvedimenti di conferma/differimento ex art. 171-bis. Una corretta pianificazione — specie nei giudizi complessi o con catene di garanzia — evita nullità e decadenze, consente un contraddittorio pieno e riduce il rischio di giudizi paralleli. Per un caso concreto conviene verificare subito quale parte debba attivarsi, in quale atto e con quali termini a ritroso rispetto all’udienza fissata o differita.