In questa guida spieghiamo in cosa consiste possesso vale titolo.
L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà, disciplinato dal codice civile e che affonda le sue radici nel diritto romano, nel cosiddetto usus. Essa consiste nell’acquisire la proprietà di un bene per il possesso protratto nel tempo, se costellato da determinate condizioni, come vedremo.
Gli effetti giuridici si producono automaticamente per il sussistere di tali condizioni, per cui la sentenza che ne accerta l’esistenza deve essere intesa possedere un mero valore dichiarativo e non costitutivo. Dunque, l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, senza cioè che vi sia alcun nesso di derivazione tra il diritto esercitato sul bene dal precedente titolare.
Andando alla nozione di possesso, merita approfondimento la regola del possesso vale titolo, contenuta nell’art.1153 e seguenti del codice civile, sezione II del Capo dedicato agli effetti del possesso.
Accanto alla nozione di usucapione ordinaria, infatti, il legislatore ha previsto anche quella che la dottrina definisce l’usucapione speciale, così detta per i caratteri particolari che la segnano. L’istituto, come abbiamo accennato, viene anche definito possesso vale titolo o acquisto a non domino. Tale norma prevede che il possessore di un bene mobile ne acquista la proprietà immediatamente, attraverso la consegna materiale dello stesso, sempre che egli sia in buona fede e il trasferimento del bene sia avvenuto sulla base di un titolo astrattamente idoneo.
Va detto che se sulla cosa gravano diritti reali limitati, l’acquisto a non domino ne determina l’estinzione, tranne nel caso che l’acquirente fosse a conoscenza della loro esistenza o fosse nelle condizioni di conoscerle, utilizzano l’ordinaria diligenza. Inoltre, se più soggetti ne rivendicano la proprietà, la regola applicata per dirimere il conflitto è la seguente, acquisisce la proprietà colui che per primo è entrato in possesso del bene in buona fede. Parliamo sempre di bene mobile, perché la disciplina è diversa per quelli immobili, per i quali la regola del possesso vale titolo non è valida. In questi casi, invece, la proprietà è assegnata a colui che per primo ha trascritto l’atto, anche se per ipotesi dovesse avere acquistato il bene successivamente ad altri.
Dunque, tre sono gli elementi per usucapire un bene mobile, il possesso, la buona fede e l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo. Quanto al possesso, ci riferiamo ai beni mobili, l’universalità di mobili e i mobili iscritti in pubblici registri, non ai beni immobili. Per la buona fede, essa consiste nell’ignorare di avere leso un diritto altrui, tranne che ciò non avvenga per colpa grave, si presume ed è sufficiente che essa esistesse al momento dell’entrata in possesso del bene.
Buona fede significa nel concreto che l’acquirente non deve essere a conoscenza, nel momento in cui entra in possesso del bene, che il cedente non sia il proprietario della cosa. In sostanza, l’acquirente è tutelato giuridicamente, purché alla base della cessione vi fosse un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traslazione.
Dato che il codice civile intende proteggere l’acquirente in buona fede e non l’alienante, esso prevede anche che il proprietario reale della cosa può rivalersi sul proprietario apparente, ma non sull’acquirente.
Con riferimento al titolo astrattamente idoneo, si tratta di una peculiare disposizione del codice, in quanto un soggetto non può trasferire la proprietà a terzi di un bene di cui non la possiede. Tuttavia, qui si è voluto proteggere l’acquirente, anche se per l’efficacia della transazione è necessario che l’acquisto non sia stato gravato da vizi così gravi da determinarne la nullità.
Infine, componente fondamentale per l’usucapione è il tempo. Solo il protratto possesso di un bene per un periodo di tempo ininterrotto consente al possessore di acquisire la proprietà della cosa a titolo originario, ma la determinazione di questo lasso temporale dipende dalla categoria del bene stesso e non solo.
Tre sono gli elementi per determinare il tempo previsto per usucapire un bene: la buona fede o meno del possessore, l’esistenza o meno di un titolo astrattamente idoneo e l’esistenza o meno della trascrizione per i beni immobili.
L’usucapione ordinaria di immobili si ha in venti anni, quella abbreviata in dieci anni, a far data dalla trascrizione. L’usucapione abbreviata può anche riguardare beni mobili e universalità di mobili, anche quelli non soggetti ad alcuna trascrizione.
Per i beni mobili non registrati, in assenza del titolo astrattamente idoneo, ma in presenza degli altri requisiti, è sufficiente il possesso ininterrotto per almeno dieci anni. Per i beni mobili registrati, invece, in presenza della buona fede del possessore e degli altri requisiti sopra citati, è sufficiente il possesso ininterrotto per almeno tre anni dalla data di registrazione. L’universalità di mobili richiede, invece, dieci anni.
Infine, un’ipotesi particolare di usucapione si ha nei casi di comproprietà di un bene, quando uno dei proprietari si comporta per un periodo ininterrotto e protratto in maniera non compatibile con l’esercizio della proprietà sul bene da parte degli altri soggetti. Esempio, Tizio, Caio e Sempronio sono proprietari di una collezione di libri dal valore rilevante, ma solo Tizio li tiene a casa sua, escludendone gli altri sia dal possesso che dalla lettura.