Si definiscono atipici quei contratti che non sono espressamente disciplinati dal Codice Civile, ma che risultano leciti, in quanto diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, seguendo l’ordinamento giuridico. Essi si considerano misti, nel caso siano caratterizzati dalla presenza di elementi di più tipologie contrattuali, sui generis, se presentano caratteristiche originali.
Per quanto atipici, devono ugualmente soddisfare i requisiti essenziali del contratto, pena la loro nullità. Vediamo quali sono i contratti atipici. Uno di questi è quello di leasing o locazione finanziaria, che consiste nella concessione da parte di un soggetto a un altro del diritto di utilizzare un certo bene per un determinato periodo di tempo, a fronte di un corrispettivo periodico, definito canone. Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha la facoltà di riscattare il bene di cui ha goduto, ovvero di acquistarlo, esercitando l’opzione e pagando la somma prestabilita.
Un altro contratto atipico è quello di franchising. Si tratta di un contratto con cui un imprenditore, detto franchisor, consente a un altro imprenditore, denominato franchisee, di vendere i suoi prodotti, usando il marchio e garantendogli un’assistenza commerciale per l’intera durata del contratto, dietro il pagamento di un canone periodico e generalmente a una fee d’ingresso. La pratica del franchising è molto diffusa in Italia, come all’estero, grazie ai diversi vantaggi che offre a chi si inserisce in un certo ambito commerciale. Si pensi a un imprenditore che abbia intenzione di aprire un negozio di abbigliamento. Una cosa è farlo senza un marchio riconoscibile, un’altra è farlo avvalendosi proprio di un marchio noto sul piano nazionale o internazionale. In questo secondo caso, l’investimento è più sicuro, sia perché la fama del marchio consente all’imprenditore di confidare in una risposta positiva del mercato dall’inizio, che perché il franchisor fa in modo di distribuire i negozi in franchising sul territorio nazionale, in modo da garantire a ciascuno una zona di competenza e una certa esclusiva. In sostanza, non rischio con il franchising di trovarmi a pochi metri o a qualche chilometro dalla mai attività un altro negozio che vende esattamente merce con il mio stesso marchio.
Un altro caso di contratto atipico si ha con il factoring, che consiste in un’attività che rileva dalle imprese i crediti vantati verso i clienti, amministrazioni pubbliche comprese, sostituendosi loro come creditore, anche se a tale fine esistono due tipologie, pro soluto e pro solvendo. Nel primo caso, il cedente garantisce la riscossione del credito e nel caso in cui questa non avvenga o si abbia solo in parte, è tenuto a risponderne. Nel secondo caso, invece, la società di factoring rileva il credito e libera immediatamente l’impresa cedente dal rischio di inadempienza del debitore. Chiaramente queste operazioni avvengono dietro la corresponsione di una percentuale sulla somma ceduta, proporzionale al rischio e alla tipologia contrattuale adottata. La commissione richiesta, infatti, sarà più bassa con la formula pro soluto e più alta con quella pro solvendo.
Anche i contratti per adesione sono atipici. Essi rispondono all’esigenza di praticità ed economicità in capo ad aziende che hanno una base clienti vasta e con cui non sarebbe nemmeno possibile negoziare le singole clausole, anche perché si tratta, in molti casi, di vendite di beni o erogazioni di servizi a distanza. Si pensi a una società elettrica, che fornisce l’energia domestica a milioni di famiglie. Non potrebbe mai negoziare con ciascuna di esse clausola per clausola. Da questo deriva la predisposizione di modelli contrattuali pre compilati, che il cliente deve limitarsi a sottoscrivere, nel caso intenda aderire. Tuttavia, è sorta anche l’esigenza di limitare i casi di abuso delle società che utilizzano questi tipi di contratti, che hanno un potere negoziale spropositatamente maggiore di quello del consumatore. Per questo sono vietate pratiche discriminatorie o tese ad escludere del tutto la responsabilità contrattuale in capo alla società, così come non sono ammesse clausole contrarie all’ordine pubblico, al buon costume e all’imperatività del diritto. Inoltre si sono individuate quelle clausole di natura vessatoria, ovvero che hanno come effetto una sproporzione tra diritti e doveri, a discapito del consumatore. In questo caso è stato previsto che chi aderisce al contratto deve sempre sottoscrivere a parte queste clausole, al fine di richiamare la sua attenzione su condizioni contrattuali potenzialmente negative.
Come abbiamo potuto notare con questa breve rassegna di contratti atipici vigenti in Italia, si tratta di tipologie, che sono sorte dalla necessità pratica di consentire alle parti di dotarsi di uno strumento negoziale diverso da quelli tipizzati e contenuti nel Codice Civile, ma non per questo meno importanti ai fini degli interessi coinvolti. Il factoring consente alle società di fare chiarezza sui bilanci, il franchising apre opportunità agli imprenditori novizi in un settore, i contratti per adesione rendono possibile l’erogazione di un servizio, che altrimenti non sarebbe proprio fattibile.