Il contratto di factoring si inquadra all’interno della disciplina dellla legge n.52 del 1991 e consiste nella possibilità offerta a un’impresa di cedere i propri crediti esigibili a un soggetto, definito factor, che si assume obblighi di gestione, riscossione e contabilizzazione. Si tratta di una pratica oggi ormai abbastanza diffusa, per quanto in Italia vi sarebbe bisogno che questo mercato si sviluppasse più di quanto non abbia fatto sinora. Le parti del contratto sono tre, il creditore cedente, il creditore cessionario e il debitore ceduto.
Caratteristiche del Contratto di Factoring
La legge dispone la presenza di tre requisiti per fare in modo che possa avere luogo un contratto di factoring, il creditore cedente deve essere un’impresa, il cessionario deve essere una banca o altro istituto attivo nell’intermediazione finanziaria e i crediti ceduti devono rientrare nell’attività d’impresa. Da queste disposizioni, consegue che possono ricorrere al factoring solo le imprese, che il cessionario non possa che essere una società finanziaria con oggetto sociale consistente proprio nell’essere attiva nella rilevazione di crediti altrui e che questi devono essere attinenti all’attività d’impresa.
La legge dispone anche che, in assenza di previsione esplicita, i crediti si intendono ceduti dietro garanzia di solvibilità da parte del creditore cedente, nei limiti del corrispettivo pattuito. In assenza di anche solo uno dei tre requisiti indicati, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile sulla cessione di crediti agli articoli 1260 e seguenti.
Esistono due tipologie essenziali di factoring, la cessione del credito con la formula pro solvendo e quella con formula pro soluto. Nel primo caso il creditore originario rimane esposto al rischio di insolvenza fino all’effettiva riscossione del credito o dei crediti da parte della società di factoring. Nel secondo caso, invece, questo rischio non sussiste, in quanto i crediti si intendono ceduti senza garanzia e, pertanto, sarà il cessionario a doversi accollare le eventuali perdite derivanti dall’inadempienza contrattuale del debitore o dei debitori.
Spieghiamo meglio il significato di questo. Il factoring è un contratto con cui un’impresa cede a una società apposita la gestione dei propri crediti, finalizzata alla riscossione. Questo, in quanto nella generalità dei casi, un’impresa che produce beni e servizi non ha uffici specializzati nella gestione dei crediti, non rientrando nella sua attività principale. Potrebbe però accadere che nella pratica quotidiana i crediti concessi alla clientela si moltiplichino, diventando difficile starvi dietro. Si pensi alle piccole e medie imprese, il cui potere contrattuale è spesso ridotto al lumicino, essendo attive in settori con alta concorrenza. Queste, allo scopo di ottenere una commessa o un ordine, devono piegarsi ai tempi di pagamento dei clienti, che non di rado pagano a distanza di mesi dalla data di stipulazione del contratto di cessione di una partita di merce o dell’erogazione di servizi.
Il caso più noto, specie negli ultimi anni, è quello della Pubblica Amministrazione, che. anche per via della crisi, ha accumulato una massa enorme di debiti verso le imprese italiane, con la conseguenza di provocare a queste danni di liquidità anche molto gravi e che in diversi casi hanno portato alla chiusura delle aziende, le quali nonostante vantassero crediti certi, non erano nella condizione di pagare più i dipendenti e i fornitori e di accedere al credito bancario, i cui rubinetti si erano nel frattempo chiusi.
Ecco, quindi, che un mercato del factoring più sviluppato avrebbe potuto evitare in Italia molte delle situazioni più critiche. Dunque, le società di factoring possono venire in soccorso anche solo per la gestione della massa di crediti vantati, specie quando la quantità dei debitori è numerosa. Si pensi a un centinaio di clienti, ciascuno dei quali deve effettuare pagamenti a varie scadenze pattuite, tali da fare lievitare a centinaia di operazioni la mole di lavoro necessario per fare entrare la liquidità alle date convenute.
Le società di factoring agevolano la riscossione con un’azione di sollecito telefonico, in prossimità delle scadenze, oltre che studiando le eventuali soluzioni, per fare in modo che al debitore sia reso possibile pagare, anche se a volte non necessariamente nei tempi previsti. Parliamo di rateizzazioni. Per questo, il ruolo della società di factoring diventa essenziale spesso per l’impresa, specie se di piccole dimensioni, in quanto le anticipa liquidità, che altrimenti otterrebbe solo all’atto del pagamento da parte del debitore. Ovviamente, il servizio non è gratuito, ma avviene dietro il sostenimento di una commissione. Questa sconta l’anticipo e di fatto funziona da interesse vero e proprio. Inoltre copre anche il rischio di insolvenza del debitore, che esiste solo per il caso di cessione pro solvendo. Risulta essere evidente che con questa tipologia contrattuale il costo della commissione applicata sarà più alta che quella applicata nel caso di cessione del credito pro soluto.
Nel caso di cessione del credito con la formula pro soluto, se il debitore non adempie all’obbligazione alla scadenza, la società di factoring richiama l’impresa cedente, sollecitandola alla restituzione delle somme corrisposte. La società di factoring accetta o rifiuta di rilevare da un’impresa crediti, addossandosi il rischio di insolvenza del debitore, se dopo una disamina della pratica o della moltitudine delle pratiche, nota possibili criticità finanziarie in capo al debitore ceduto. Risulta essere ovvio che i crediti verso la Pubblica Amministrazione siano molto più facilmente rilevati con la formula pro solvendo, essendo gli enti pubblici generalmente, ma non sempre, pagatori certi, per quanto ritardatari.
Il factoring si configura quale contratto atipico. La sua natura essenziale consiste, come abbiamo visto, nella cessione di crediti d’impresa, mentre altre eventuali prestazioni effettuate dal factor hanno natura accessoria. La conseguenza è che il factoring deve essere inquadrato come mandato alla gestione di crediti ceduti, alla quale fa riferimento sia un negozio di finanziamento che un negozio di garanzia.
In un’economia sempre più veloce e competitiva, si capisce quanta importanza possa rivestire la corretta gestione della liquidità di un’impresa, con la capacità di fare entrare in cassa il denaro alle scadenze pattuite, evitando ritardi. Il factoring consente, addirittura, di incassare un credito in anticipo rispetto alla scadenza, e, se convenuto, di addossare a terzi il rischio d’insolvenza. A fronte di questo beneficio, bisogna chiaramente mettere in conto un costo, quello legato alle commissioni, che a sua volta andrebbe messo in relazione all’onere che la stessa impresa creditrice sosterrebbe con la gestione dei crediti per proprio conto, avendo la necessità di impiegare persone, mezzi e immobili allo scopo, con esiti probabilmente anche meno soddisfacenti, visto che la società di factoring è specializzata proprio nella gestione e riscossione dei crediti, essendo questo il suo oggetto sociale.
Esempio di Contratto di Factoring
Tra:
[Denominazione Factor], con sede in [•], C.F./P.IVA [•], iscritta all’Albo [banche/intermediari ex art. 106 TUB] n. [•], PEC [•], in persona del legale rappresentante pro tempore [•], di seguito “Factor”;
e
[Denominazione Cedente], con sede in [•], C.F./P.IVA [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•] n. [•], PEC [•], in persona del legale rappresentante pro tempore [•], di seguito “Cedente”.
Factor e Cedente congiuntamente le “Parti”.
Art. 1 – Oggetto e definizioni
1.1 Con il presente contratto il Cedente cede al Factor, che acquista e/o anticipa, i crediti pecuniari presenti e/o futuri vantati dal Cedente verso i soggetti indicati nell’Elenco Debitori di cui all’Allegato A (ciascuno, “Debitore Ceduto”) derivanti da forniture di beni e/o prestazioni di servizi, come meglio individuati nelle Fatture Coperte comunicate e/o presentate al Factor (ciascuna, “Fattura”; congiuntamente, “Crediti”).
1.2 (Selezionare una delle due opzioni): la cessione avviene (A) pro soluto con trasferimento al Factor del rischio di insolvenza del Debitore Ceduto nei limiti e alle condizioni di cui all’Art. 6 (Garanzia di Solvenza – Copertura); oppure (B) pro solvendo, con permanenza in capo al Cedente del rischio di insolvenza.
1.3 Ai fini del presente contratto: Data di Cessione è la data di efficacia della cessione verso il Factor; Data di Notifica è la data di ricezione, da parte del Debitore Ceduto, della comunicazione ex art. 1264 c.c.; Conto Riserva è il conto interno tenuto dal Factor per accantonamenti a fronte di diluizioni, contestazioni o storni.
Art. 2 – Modalità di cessione e documentazione
2.1 La cessione dei Crediti avviene in blocco e/o singolarmente mediante trasmissione al Factor del Flusso Cessioni (Allegato B – specifiche tecniche), contenente i dati identificativi delle Fatture, accompagnato da copia dei documenti di trasporto/accettazione, conferme d’ordine, stati d’avanzamento e ogni altro documento richiesto.
2.2 Il Cedente garantisce che le Fatture sono autentiche, correttamente emesse (inclusa fatturazione elettronica via SdI), scadute o a scadere, libere da vincoli, pegni, sequestri o precedenti cessioni, e che i beni/servizi sono stati regolarmente consegnati/erogati e accettati senza riserve, salvo quanto diversamente comunicato per iscritto al Factor prima della Data di Cessione.
2.3 La cessione produce effetti tra le Parti dalla Data di Cessione e verso i Debitori Ceduti dalla Data di Notifica o, se convenuto, mediante accettazione del Debitore Ceduto.
Art. 3 – Prezzo, Anticipi, Commissioni e Interessi
3.1 Il Prezzo di Acquisto di ciascun Credito è pari al Valore Nominale al netto di sconti, abbuoni, note di credito, dilazioni, resi e di quanto diversamente indicato nell’Allegato C (Condizioni Economiche).
3.2 A fronte dei Crediti ceduti, il Factor può erogare al Cedente, a propria discrezione nei limiti del Plafond e delle Regole di Erogazione, un Anticipo fino a [__]% del Valore Nominale dei Crediti eleggibili, a far data dalla Data Valuta indicata nell’Allegato C.
3.3 Il Cedente corrisponderà al Factor: i) una Commissione di Cessione/Servizio pari a [__]% del Valore Nominale; ii), per gli Anticipi, Interessi variabili pari a [indice: Euribor/€STR] + [__] bps, calcolati su base act/360, maturati dalla Data Valuta sino all’incasso/assegnazione; iii) eventuali commissioni accessorie (istruttoria, gestione incassi, recupero crediti stragiudiziale/giudiziale) come da Allegato C.
3.4 Il Factor è autorizzato a compensare/addebitare commissioni e interessi trattenendoli dagli Anticipi, dagli incassi o dal Conto Riserva.
Art. 4 – Notifica ai Debitori Ceduti e incassi
4.1 Il Cedente incarica sin d’ora il Factor a notificare la cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c., anche in via massiva o mediante diciture su fattura. In alternativa, su richiesta del Factor, il Cedente provvederà alla notifica usando il testo allegato (Allegato D) e trasmetterà al Factor prova dell’avvenuta ricezione.
4.2 Dalla Data di Notifica, tutti i pagamenti dei Debitori Ceduti dovranno essere effettuati esclusivamente sui conti indicati dal Factor; ogni pagamento ricevuto dal Cedente sarà da questo ritrasmesso immediatamente al Factor, senza compensazioni.
4.3 Il Factor gestisce gli incassi, registra le partite, applica gli incassi ai rispettivi Crediti e trasferisce al Cedente le eventuali eccedenze secondo l’ordine e le modalità di cui all’Allegato C.
Art. 5 – Eccezioni dei Debitori, diluizioni e Conto Riserva
5.1 Il Cedente riconosce che i Debitori Ceduti possono opporre al Factor le eccezioni maturate prima della conoscenza della cessione (art. 1264 e 1266 c.c.). Il Cedente risponde verso il Factor per diluizioni non coperte (note di credito, abbuoni commerciali, resi, contestazioni, compensazioni legittime, sconti fuori policy, errori di fatturazione).
5.2 A copertura del rischio non-solvenza commerciale diverso dall’insolvenza (con riferimento all’opzione selezionata all’Art. 1.2) il Factor può trattenere sul Conto Riserva fino a [__]% del Valore Nominale dei Crediti attivi; le somme sul Conto Riserva maturano/non maturano interessi come da Allegato C e sono restituite a chiusura delle relative posizioni al netto di partite a debito.
5.3 Il Cedente si impegna a comunicare tempestivamente al Factor ogni contestazione ricevuta dal Debitore Ceduto e a collaborare per la loro definizione.
Art. 6 – Garanzia di solvenza e coperture (solo per pro soluto)
6.1 Se è stata selezionata l’opzione pro soluto, il Factor assume, entro il Limite di Garanzia per Debitore/portafoglio indicato in Allegato C, il rischio di insolvenza definitiva del Debitore Ceduto (fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo con continuità bloccata, esecuzione infruttuosa) alle condizioni ivi previste.
6.2 Restano esclusi dalla copertura i casi di nullità/inesistenza del credito, contestazioni meritorie del Debitore, vizi della fornitura, compensazioni legittime, non conformità documentale, frodi, non rispetto delle Eligibility Criteria.
6.3 In opzione pro solvendo, in difetto di pagamento alla scadenza e decorsi [__] giorni, il Cedente, su richiesta del Factor, riacquista il Credito e rimborsa gli Anticipi e oneri maturati.
Art. 7 – Dichiarazioni e obblighi del Cedente
7.1 Il Cedente dichiara che i Crediti sono cedibili ex art. 1260 c.c., che eventuali clausole di incedibilità non si applicano o sono state espressamente autorizzate/waiver dal Debitore Ceduto, e che non sussistono vincoli di pegno o cessioni pregresse.
7.2 Il Cedente si obbliga a: i) mantenere coperture assicurative adeguate per rischi operativi; ii) rispettare le politiche di vendita e di credit management concordate; iii) non modificare senza consenso del Factor termini economici essenziali delle forniture già fatturate/cedute; iv) fornire reportistica periodica su vendite, resi, note credito, scaduti, incassi diretti; v) consentire audit documentali.
Art. 8 – Condizioni sospensive, KYC/AML, privacy
8.1 L’efficacia del presente contratto è condizionata alla positiva conclusione delle verifiche KYC/AML del Factor e, ove richiesto, al rilascio delle garanzie indicate in Allegato C.
8.2 Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, come novellato. Il Cedente garantisce di aver fornito ai Debitori Ceduti le informative necessarie per la comunicazione dei loro dati al Factor ai fini della cessione e della gestione degli incassi.
Art. 9 – Durata, recesso e sospensione
9.1 Il contratto ha durata [__] mesi/anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente per periodi di [__], salvo disdetta con preavviso di [__] giorni.
9.2 Ciascuna Parte può recedere per giusta causa con effetto immediato; restano salvi gli obblighi già sorti (restituzione Anticipi, pagamento oneri, chiusura posizioni).
9.3 Il Factor può sospendere erogazioni e acquisti in caso di: i) superamento del Plafond; ii) peggioramento significativo del merito creditizio del Cedente o dei Debitori Ceduti; iii) inadempimenti del Cedente; iv) eventi di frode o anomalie documentali.
Art. 10 – Inadempimenti ed eventi di risoluzione
10.1 Costituiscono eventi di risoluzione: mancato rimborso di somme dovute al Factor; violazioni gravi delle dichiarazioni; insolvenza del Cedente; cessioni in violazione del contratto; falsità documentale; mancata collaborazione nella notifica o nella gestione degli incassi.
10.2 In tali casi il Factor può dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, chiedere il rientro immediato degli Anticipi e oneri e compensare con ogni somma detenuta per conto del Cedente, incluso il Conto Riserva.
Art. 11 – Compensazioni e divieti
11.1 Il Cedente rinuncia a opporre al Factor compensazioni per partite diverse da quelle nascenti dal presente rapporto, salvo diverso accordo scritto.
11.2 Il Cedente si impegna a non accettare pagamenti dai Debitori Ceduti, dopo la Data di Notifica, su Crediti ceduti; in caso contrario, tali somme saranno da considerarsi incassate per conto del Factor.
Art. 12 – Recupero crediti e spese legali
12.1 In caso di mancato pagamento alla scadenza, il Factor potrà attivare procedure di sollecito/recupero stragiudiziale e giudiziale, anche in nome e per conto del Cedente se necessario.
12.2 Le spese vive e i compensi di recupero restano a carico del Cedente nei limiti e secondo le percentuali di cui all’Allegato C, fatto salvo quanto coperto dal Limite di Garanzia in pro soluto.
Art. 13 – Tassi di mora dei Debitori Ceduti
13.1 Sugli importi pagati in ritardo dai Debitori Ceduti spettano interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002, nella misura da questi corrisposta; quanto incassato a tale titolo è ripartito secondo l’Allegato C.
Art. 14 – Cessione del contratto e sub-cessione dei crediti
14.1 Il Factor può cedere a terzi, anche in forma securitisation/banche partecipanti, crediti o posizioni derivanti dal presente contratto; il Cedente presta sin d’ora il proprio consenso ai sensi e per gli effetti di legge.
14.2 Il Cedente non può cedere il presente contratto senza previo consenso scritto del Factor.
Art. 15 – Riservatezza
15.1 Le Parti si impegnano a mantenere confidenziali termini e informazioni del presente contratto, fatti salvi gli obblighi di legge, vigilanza e revisione.
Art. 16 – Legge applicabile e foro
16.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
16.2 Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di [•]. Prima di adire l’Autorità Giudiziaria, le Parti esperiranno un tentativo di mediazione presso l’Organismo di [•], salvo urgenze cautelari.
Art. 17 – Disposizioni finali
17.1 Eventuali nullità parziali non inficiano la validità delle restanti clausole. Modifiche e deroghe hanno effetto solo se per iscritto.
17.2 Allegati A–D e Condizioni Economiche (Allegato C) costituiscono parte integrante e sostanziale.
17.3 Ai sensi degli artt. 1341–1342 c.c., il Cedente dichiara di approvare specificamente le clausole: 3 (commissioni e interessi), 4 (incassi), 5 (diluizioni e riserva), 6 (garanzia/riacquisto), 8 (condizioni sospensive), 9 (recesso/sospensione), 10 (risoluzione), 11 (compensazioni), 12 (recupero), 14 (sub-cessione), 16 (foro).
Luogo e data: [•]
Il Cedente ___________________________
Il Factor _____________________________
Allegato A – Elenco Debitori
Ragione sociale | C.F./P.IVA | Sede | Termini di pagamento standard | Plafond/limite per Debitore | Note
[•] | [•] | [•] | [es. 60 gg dfm] | [€ •] | [•]
Allegato B – Specifiche tecniche e formato Flusso Cessioni
Formato file [CSV/XML/EDI], campi minimi obbligatori: n. fattura, data, CF/P.IVA Debitore, imponibile/IVA/totale, scadenza, DDT/PoD, IBAN Debitore se disponibile, causale, eventuali riferimenti ordine/contratto.
Allegato C – Condizioni Economiche
Tipo factoring: [pro soluto / pro solvendo]. Plafond complessivo: € [•]. Limiti per Debitore: vedi Allegato A. Anticipo massimo: [__]%. Commissione servizio: [__]% su ceduto/incassato. Interessi Anticipo: [indice]+[spread]. Commissioni accessorie: [istruttoria € •; gestione incassi € •; recupero % •]. Conto Riserva: [__]%; interessi su riserva [sì/no – misura]. Giorni banca/Data Valuta: [•]. Spese legali a carico: [•]. Policy diluizioni ammesse: [•]. Coverage pro soluto: [__]% per Debitore fino a € [•]; carenze e franchigie: [•]. Tempi di rimborso pro solvendo: [•] giorni.
Allegato D – Testo di Notifica ai Debitori Ceduti
“Spett.le [Ragione Sociale Debitore], Vi comunichiamo che, ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c. e Legge 52/1991, i crediti vantati da [Cedente] nei Vostri confronti, derivanti da forniture/servizi fatturati, sono stati ceduti a [Factor]. Da oggi ogni pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Factor ai seguenti riferimenti: [IBAN/coordinate]. Restano fatti salvi i Vostri diritti di opporre le eccezioni maturate anteriormente alla presente comunicazione. Per informazioni: [contatti Factor]. Distinti saluti.”
Fac Simile Contratto di Factoring
Di seguito viene proposto un fac simile contratto di factoring Word.