Cessione del Credito – Guida e Fac Simile

In questa guida spieghiamo in cosa consiste la cessione del credito e mettiamo a disposizione un fac simile da scaricare.

Per cessione del credito intendiamo un accordo con il quale un creditore trasferisce a un terzo il suo credito. Questa azione è disciplinata dall’art.1260 del Codice Civile, che recita Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, sempre che il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Dunque, l’accordo è un contratto di trasferimento della posizione creditoria tra il creditore originario, detto cedente, e il terzo acquirente del credito, detto cessionario. Il consenso del debitore, per quanto abbiamo letto, non è necessario, dato che per lui avrà poca importanza ottemperare all’obbligazione nei confronti di Tizio o di Caio, ma il Codice prevede un caso particolare, per cui sarà necessario il suo consenso al trasferimento, ovvero quando il credito ha carattere strettamente personale.

Non ci sono, per il resto, particolari limitazioni al trasferimento di un credito, se non che il cedente debba essere l’effettivo titolare del diritto di credito che intende trasferire a terzi. Non possono essere oggetto di cessione i diritti a carattere strettamente personali, come i crediti alimentari e gli altri indicati all’art.1261 c.c. Questi recita che I magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

Si vuole in questo modo impedire il venire meno dell’imparzialità a cui sarebbero tenuti alcuni soggetti, che esercitano le professioni sopra elencate, nel caso in cui si rendano cessionari di alcuni diritti di credito, sui quali pende il giudizio dell’autorità giudiziaria. Si pensi all’esempio estremo di un debitore ceduto, che contesti l’esistenza di un credito, che nel frattempo sia stato trasferito in capo al magistrato, chiamato a decidere sul caso.

Vediamo quali sono, invece, i crediti di natura strettamente personale. Si tratta di crediti, legati ai rapporti familiari, non trasmissibili per legge, oppure quelli per volontà contrattuale delle parti, come in alcuni casi il rapporto sociale. Dunque, parliamo dei crediti alimentari e quelli del socio contro la società, poiché non è giuridicamente possibile separare il credito dall’accessorio, non sarà consentito il trasferimento di un credito senza la fideiussione.

Di regola, la cessione di un credito non comporta l’adozione di una formalità particolare o un requisito di forma, tranne che ciò non sia giustificato dal negozio sottostante il contratto. Risuta essere richiesto semmai che il trasferimento del credito sia notificato al debitore ceduto, per fare in modo che questi sappia verso chi adempiere all’obbligazione. La cessione ha effetto nei confronti di questo, quando l’abbia accettata o gli sia stata notificata, ma anche prima della data di notificazione, se il debitore ceduto paga al cedente non è liberato dall’obbligazione, se si prova che egli fosse già a conoscenza del trasferimento del credito.

Invece, se il debitore paga il cedente in buona fede, prima che sia venuto a conoscenza della cessione, viene liberato dall’obbligazione, in quanto non è tenuto a verificare che il creditore sia realmente tale, così come risulta essere libero dall’obbligazione anche quando paga il cessionario prima ancora della notificazione, avendo avuto notizia certa da terzi del trasferimento del credito.

La notifica della cessione ha effetti anche verso terzi. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti che provino l’esistenza del credito in suo possesso e se è stata ceduta anche solo una parte del credito, il cedente deve consegnare al cessionario una copia autentica dei documenti.

Al cessionario viene trasferito il credito con tutti i diritti che spettavano al creditore originario, come privilegi, garanzie personali, reali e altri diritti accessori, ma allo stesso tempo il debitore ceduto potrà opporre nei confronti del primo le stesse eccezioni opponibili verso il creditore originario.

Il trasferimento di un credito porta i rischi derivanti dall’obbligazione, come l’inesistenza stessa del credito. Per questo, se la cessione avviene a titolo oneroso, il codice prevede che il cedente debba garantire il cedente sull’esistenza del credito, ma la garanzia può essere esclusa per patto, restando nel caso il creditore originario ugualmente obbligato verso il cessionario.

Qualora la cessione avvenga a titolo gratuito, invece, la garanzia è dovuta solo nei casi in cui la legge pone a carico del donante quella per l’evizione. Esistono due tipi di cessione del credito, pro soluto e pro solvendo. Con il primo, il cedente garantisce al cessionario l’esistenza del credito al momento della cessione e l’inesistenza di cause di nullità, annullabilità o altri vizi, che potrebbero fare venire meno il credito. Con la formula pro solvendo, il creditore garantisce al cessionario sia l’esistenza del credito all’atto del suo trasferimento, ma anche la solvenza dello stesso. Pertanto, se il debitore non adempie alla sua obbligazione, il creditore cedente potrà essere chiamato a corrispondere al cessionario gli interessi, a rimborsare le spese della cessione e quelle sostenute da questo ultimo per escutere il debitore ceduto, oltre che a risarcire l’eventuale danno. La garanzia non ha efficacia, però, se la mancata riscossione del credito dipende dalla negligenza del cessionario, il quale non abbia, ad esempio, esperito contro il debitore le azioni dovute per l’adempimento dell’obbligazione. Sono nulli i patti, finalizzati ad aggravare le responsabilità del creditore cedente.

Le cessioni del credito sono frequenti tra società. Immaginiamo che un’azienda non sia in grado di riscuotere uno o più crediti, oppure che trovi più conveniente cedere tali posizioni a una società specializzata nel cosiddetto factoring. A questo punto, la società cessionario o factor diviene il nuovo creditore del debitore o dei debitori ceduti, avendo acquistato dall’azienda i crediti sottostanti a un prezzo inferiore a quello nominale, dato che dovrà scontare sia il rischio di insolvenza, sia anche le spese per le commissioni, i solleciti e la gestione, oltre che gli interessi dovuti per la riscossione posticipata rispetto al momento del trasferimento.

Così facendo, l’azienda cedente potrà riscuotere in anticipo rispetto alle scadenze i crediti ceduti, anche se a percentuali inferiori al valore nominale inizialmente atteso. Il cessionario, invece, grazie alla sua esperienza consolidata nel settore e alla specializzazione nella riscossione dei crediti, potrà minimizzare i costi di gestione e procedere così alla riscossione con efficienza maggiore di quella che avrebbe potuto mostrare il creditore originario.

Nel caso di cessioni pro solvendo, però, l’azienda cedente resta ugualmente esposta al rischio di credito. La conseguenza è che generalmente si adotterà una politica del seguente tipo, cedere con la formula pro solvendo i crediti considerati maggiormente sicuri, sostanzialmente avendo la certezza di non restare esposti al rischio insolvenza dopo il trasferimento, utilizzare la formula pro soluto per i crediti maggiormente a rischio, quelli posseduti magari verso soggetti di fatto insolventi, ma con la conseguenza naturale che essi dovranno essere ceduti alle società specializzate a un valore infimo del loro prezzo originario. Si consideri, infatti, che le banche o le agenzie finanziarie hanno ceduto i prestiti più a rischio alle società di riscossione anche al 5% del loro valore originario, dovendo scontare queste ultime un rischio di insolvenza quasi totale.

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