Il diritto o patto di manleva è un accordo intercorrente tra due parti con la quale una viene tutelata con riferimento a un obbligo o a una responsabilità. L’espressione viene utilizzata anche in ambito processuale, quando si chiama in causa un terzo per essere da questi garantito da una richiesta risarcitoria. Un caso tipico è quello della Pubblica Amministrazione, che chiede a una ditta a cui ha appaltato l’esecuzione di determinati lavori di essere sollevata, manlevata, dalle pretese del danneggiato.
In generale, il contratto atipico di manleva consiste nell’accordo tra due soggetti, in base al quale uno si obbliga nei confronti dell’altro di tenerlo indenne da eventuali pretese patrimoniali, che potrebbero essere avanzate nei suoi confronti. Un caso molto diffuso si ha nel mondo delle imprese, dove gli amministratori, una volta cessato il rapporto professionale che li lega alla società, vengono sollevati da qualsiasi azione di responsabilità, la quale potrebbe essere promossa dalla società controllante, oppure dai soci o dai creditori.
Trattandosi di un contratto atipico, la manleva non è disciplinato dall’ordinamento italiano, ma secondo una consolidata giurisprudenza, essa è ammessa per realizzare interessi meritevoli di tutela. A questo fine, si considera legittimo quel patto, in base al quale il mallevadore si assume un onere patrimoniale, ma in cambio di un preciso interesse, in assenza del quale l’accordo viene considerato nullo per mancanza o illiceità della causa.
Nel patto deve essere specificato l’evento o il fatto che fa scattare l’assunzione dell’obbligo da parte del mallevadore e al contempo deve essere indicato il limite massimo di assunzione di questo onere, pena la nullità del contratto, ovvero deve essere previsto un ammontare massimo di debito a carico di chi si assume l’onere, ricavabile anche dal tipo di rischio oggetto del diritto.
L’art.1229 del Codice Civile recita che è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. Risulta essere nullo anche qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Dunque, il diritto di manleva non costituisce un’esclusione assoluta di responsabilità a carico di un soggetto, ma semplicemente un trasferimento del rischio in capo a un altro soggetto, il mallevadore, per cui il contratto non contrasta con il divieto contenuto nel suddetto articolo del Codice. Inoltre, è condizione necessaria che il mallevadore abbia un interesse a assumersi un tale onere, altrimenti il contratto è nullo.
Il patto di manleva non può escludere nemmeno un soggetto dall’assunzione della responsabilità per suoi comportamenti dolosi, altrimenti contrasterebbe con l’art.1900 c.c., che impedisce che si possa trarre giovamento da un proprio comportamento doloso.
Il contratto di manleva deve essere a titolo oneroso perché in questo modo si può comprendere la ragione per cui il mallevadore si assume un rischio, altrimenti sarebbe un atto del tutto frutto di liberalità, non compatibile con questo patto atipico. Inoltre, l’onere a carico del soggetto sollevato dalla responsabilità non si traduce in un incentivo a non adempiere.
La nullità non viene limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, ma anche all’ordine pubblico, che coinvolge interessi ulteriori rispetto a quelli di debitore e creditore. Quanto disposto, poi, dall’art.1229 deve coordinarsi con la cosiddetta clausola penale in base alla quale si ritiene che in caso di dolo o di colpa grave del debitore, generalmente essa non abbia efficacia e, quindi, il debitore sia integralmente responsabile.
Lo scopo del combinato tra queste norme è di evitare che il debitore metta in atto comportamenti che sa potere essere privi di conseguenze giuridiche a suo carico, trasferendone il rischio a terzi, ma di fatto privando il creditore di tutela. In questo senso va inquadrata la nullità del patto per i casi di assenza o illiceità dell’oggetto, ovvero nella volontà del legislatore di tutelare gli interessi di terzi.