L’accessione è regolata dall’art.934 del Codice Civile, dove sancisce che Qualunque piantagione, costruzione o opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
Dunque, in via generale, salve le eccezioni indicate nell’articolo 934, che richiama allo scopo gli articoli seguenti, tutto ciò che si trova sopra o sotto il suolo viene incorporato. La conseguenza è che il proprietario del suolo lo è automaticamente anche dei beni che si trovano sopra o sotto di essi, siano essi mobili o immobili. Il termine accessione deriva proprio dal latino accessio, che può essere tradotto come aggiunta, accrescimento, visto che con essa si ottiene l’accrescimento di una cosa a discapito di un’altra e come nel caso sopra descritto, in genere, ciò accade per il suolo.
Attenzione, perché potrebbe sembrare che tutto ciò che si trovi sopra o sotto il suolo diventi di proprietà di chi detiene titolo sul suolo medesimo, ma non è esattamente così. Se lascio un veicolo sopra un fondo, non ne perderò la proprietà e il proprietario del fondo non acquisirà la proprietà anche del veicolo. Infatti, l’accessione riguarda tutti quei beni incorporati al suolo, come una piantagione, una costruzione e altre opere. La conseguenza è che non perderò la proprietà del suddetto veicolo, a meno che esso non venga incorporato al suolo, per esempio, trasformato in un monumento, per cui in quel caso la proprietà passa al titolare del fondo.
Le eccezioni indicate nell’art.934 c.c. riguardano le opere fatte dal proprietario del suolo con materiali non suoi, le opere eseguite da terzi con materiali propri, le opere eseguite da terzi con materiali altrui e i casi di accessione invertita, riportata dall’art.938 c.c., che recita quanto segue, Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
In questo caso, è il costruttore dell’edificio a diventare anche proprietario del suolo occupato in buona fede, mentre seguendo il normale caso dell’accessione, sarebbe dovuto essere il contrario, ovvero che il proprietario del suolo acquisti la proprietà della porzione di edificio ricadente sul suo fondo.
Per il momento abbiamo parlato di accessione riferita al suolo, ma questa può aversi anche per i casi di espansione della proprietà, quando una cosa sia unita materialmente a un’altra per un fatto naturale o umano. Per stabilire cosa acceda a cosa, si fa riferimento al concetto di prevalenza, nel senso che è la cosa prevalente a attirare la cosa secondaria o accessoria. Nel caso dell’occupazione di parte di un fondo contiguo, attraverso la costruzione di un immobile, per esempio, come abbiamo appena visto, è il suolo a essere attirato dall’edificio, perché questo è la cosa prevalente.
Esistono varie casistiche di accessione. Nel caso di alluvione, si hanno unioni di terra e incrementi, che si formano per via dello straripamento di un corso del fiume nelle vicinanze. Questi incrementi e unioni apparterranno al proprietario del fondo. Con l’avulsione, invece, si ha che un fiume o un torrente, straripando, stacca un pezzo di fondo e lo trascina verso un altro fondo, incrementandolo. Il proprietario di questo e acquisisce la proprietà, anche se è tenuta a pagare al proprietario del primo fondo il valore di tale incremento. L’alveo abbandonato si ha quando il fiume abbandona il suo vecchio letto e forma un altro letto. Il fondo emerso dal vecchio letto rimane soggetto ai vincoli del demanio pubblico. Allo stesso tempo, le isole e le unioni di terra formate dai fiumi appartengono al demanio pubblico.
Le ipotesi appena elencate rientrano nei casi di accessione di immobile a immobile. Quelli inizialmente contemplati dall’art.934 c.c. sono, invece, casi di accessione di mobile a immobile. Esistono, infine, due altri casi di accessione di mobile a mobile. La prima è l’unione o commistione, che si ha quando due cose appartenenti a due diversi proprietari vengono unite senza che risulti possibile separarle e evitarne contemporaneamente un grave deterioramento. In questo caso, i proprietari acquisiscono la proprietà della cosa unita in proporzione al valore della cosa propria unita all’altra, salvo che il valore di una delle due cose sia nettamente superiore all’altra, per cui il proprietario della cosa prevalente acquisisce l’intera proprietà del bene, pagando al proprietario della cosa accessoria il valore del bene perduto.
La specificazione si ha quando una cosa viene costruita con materiale altrui. In questo caso, il costruttore acquisisce la proprietà della cosa, pagando a chi gli ha fornito il materiale il prezzo di questo. Tuttavia, se il valore del materiale risultasse superiore a quello della manodopera, diventa proprietario della cosa costruita il titolare del materiale impiegato, il quale dovrà riconoscere il prezzo della manodopera.