L’opposizione è lo strumento con cui l’ingiunto contesta il decreto ottenuto dal creditore in via monitoria: si propone, di regola, con atto di citazione notificato al ricorrente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto, termine che decorre dalla notifica all’ingiunto e che il giudice è tenuto ad indicare nel provvedimento ai sensi dell’art. 641 c.p.c.
Opposizione a Decreto Ingiuntivo
La proposizione dell’opposizione nei quaranta giorni impedisce che il decreto diventi irrevocabile e apre un giudizio a cognizione piena nel quale si discute il fondamento del credito: la fase monitoria, sommaria e inaudita altera parte, lascia il posto a un ordinario contraddittorio sull’esistenza, esigibilità ed entità della pretesa, con possibilità per l’opponente di proporre difese di rito e di merito e per il creditore di dover provare il proprio diritto secondo le regole ordinarie dell’onere probatorio. Questo effetto “trasformativo” dall’accertamento sommario alla cognizione piena è riconosciuto in dottrina e giurisprudenza come tratto essenziale del rimedio oppositivo.
Quanto alla forma, l’opposizione si introduce con citazione davanti al giudice competente, da notificare al creditore ricorrente entro i quaranta giorni; una volta eseguita la notifica, l’opponente deve costituirsi depositando l’atto nei termini dell’art. 165 c.p.c. (in via ordinaria dieci giorni dalla notifica), salvo gli effetti di eventuale abbreviazione del termine a comparire autorizzata ex art. 163-bis c.p.c., con correlata riduzione del termine di costituzione. La competenza dipende per materia, valore e territorio secondo i criteri ordinari, ferma la rilevanza di eventuali fori pattizi o speciali.
Se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’opposizione non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del titolo: è però possibile chiedere al giudice dell’opposizione la sospensione dell’esecuzione provvisoria quando ricorrono gravi motivi, istanza che può essere proposta già nell’atto di citazione e che viene decisa con ordinanza non impugnabile ai sensi dell’art. 649 c.p.c. L’eventuale sospensione paralizza l’esecuzione forzata intrapresa in base al decreto, con gli effetti tipici sulle attività esecutive pendenti.
Nel corpo del decreto devono essere riportati gli avvertimenti di legge, tra cui il termine per l’opposizione; in ambito consumeristico la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato l’esigenza che il provvedimento contenga un chiaro avviso sulle conseguenze della mancata opposizione anche rispetto al controllo di eventuali clausole abusive, tema che incide sulla completezza dell’informazione dovuta al debitore-consumatore.
Quando il termine di quaranta giorni è spirato, resta praticabile l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c., ricorrendo due condizioni cumulative: l’ingiunto deve provare la mancata tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore, e deve agire entro quaranta giorni dalla conoscenza effettiva dell’ingiunzione; resta inoltre la preclusione assoluta decorso il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, oltre il quale l’opposizione non è più ammessa. La disciplina consente anche in sede di opposizione tardiva di chiedere la sospensione dell’esecutorietà secondo l’art. 649 c.p.c., a tutela dell’ingiunto che abbia subito una notifica viziata o un impedimento qualificato.
Sotto il profilo pratico, l’opponente deve curare con attenzione la tempestiva notifica della citazione e la successiva iscrizione a ruolo nei termini, poiché l’inosservanza delle scansioni temporali può comportare inammissibilità dell’opposizione o inefficacia della domanda; sul merito della controversia può articolare ogni difesa utile, anche riconvenzionale se del caso, mentre il creditore, divenuto attore sostanziale, è chiamato a dimostrare il credito nelle forme del rito applicabile. In presenza di esecuzione già iniziata, l’ordinanza di sospensione eventualmente concessa nel giudizio di opposizione incide immediatamente sul processo esecutivo, inibendone la prosecuzione sinché perdura l’effetto sospensivo.
In sintesi, l’opposizione è un rimedio a termine breve e perentorio che apre un giudizio pieno sul credito monitoriamente ingiunto; l’efficacia esecutiva del decreto può essere neutralizzata solo con una specifica istanza cautelare fondata su “gravi motivi”; oltre il termine, l’ordinamento conserva una tutela eccezionale attraverso l’opposizione tardiva, strettamente vincolata alla prova di un impedimento qualificato e a rigorosi limiti temporali. Per casi concreti è opportuno valutare atti, termini e strategie difensive con un legale, anche per verificare profili di nullità delle notifiche, eventuali clausole vessatorie nei rapporti con consumatori e la convenienza di richiedere sin dall’esordio la sospensione dell’esecuzione provvisoria.
Esempio Opposizione a Decreto Ingiuntivo
TRIBUNALE DI ______________
Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
Oggetto/parole chiave _____________________________.
______________________________
ESPONE IN FATTO
– che, in data ________, ha ricevuto, notifica dell’ingiunzione n._________.
IN DIRITTO
Si contesta quanto affermato laddove si dice che ________ alla pag.______ n. _____ rigo _______ ciò ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
D’altronde, come risulta all’allegato n. ________ appare che ____________.
Pertanto, l’attuale opponente _______, come sopra generalizzato e difeso
CITA
il Sig. __________ nel suo domicilio in ________ via __________ n.
_______ a comparire dinanzi al Tribunale di ________ nei suoi noti
locali, sezione e Giudice istruttore designandi ai sensi dell’art. 168-bis,
c.p.c., all’udienza del giorno _____________ alle ore di rito, con invito
a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata,
con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i
termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167, c.p.c., e che
la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi
davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o
da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di
legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro
legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
voglia l’adito Tribunale di _________, così giudicare:
– dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l’opposta
ingiunzione n. ____ D.I. emessa dal medesimo intestato Tribunale di
________ in data ______________ e con la quale l’odierno opponente
era intimato di pagare a __________ la somma complessiva di €
________, oltre ad accessori e spese del monitorio;
– condannare _________ al rimborso delle spese a favore della parte
opponente __________.
In via istruttoria, chiede prova per interrogatorio e testi sui seguenti
capitoli:
1) vero che
___________________________________________________;
2) vero che
___________________________________________________;
3) vero che
___________________________________________________.
Indica a testi:
– il Sig. ________________.
Deposita:
1. _____________________;
2. _____________________;
3. ingiunzione opposta.
Al fine del versamento del contributo unificato dichiara che il valore
della causa è di € ______.
_______________, lì ____________
Firma _________
Fac Simile Opposizione a Decreto Ingiuntivo Word
Di seguito è possibile trovare il modello opposizione a decreto ingiuntivo Word da scaricare.