Il decreto ingiuntivo è l’ordine del giudice con cui si intima al debitore di pagare una somma liquida ed esigibile, consegnare cose fungibili o una cosa mobile determinata, quando il credito è assistito da prova scritta. La base normativa è negli artt. 633 e seguenti c.p.c.: l’art. 633 individua gli ambiti di ammissibilità; l’art. 634 definisce che cosa sia “prova scritta”.
Prova scritta (novità su fatture elettroniche)
Dopo il correttivo Cartabia (d.lgs. 164/2024, in vigore dal 26 novembre 2024), l’art. 634 c.p.c. chiarisce che anche le fatture elettroniche transitate tramite SdI sono “prova scritta idonea” per ottenere il decreto su crediti commerciali (somministrazioni/servizi di imprenditori e lavoratori autonomi). Ciò riduce i contenziosi su sufficienza della sola e-fattura.
Giudice competente
Il ricorso si propone al Giudice di Pace o al Tribunale in composizione monocratica che sarebbe competente se si agisse con causa ordinaria: è la regola dell’art. 637 c.p.c. (criteri per materia, valore e territorio).
Come si chiede: ricorso, decreto e (eventuale) rigetto
La domanda si deposita con ricorso che indica i fatti e le prove prodotte (art. 638 c.p.c.). Se la prova non basta, il giudice può invitare a integrare e, in mancanza, rigetta con decreto motivato (art. 640 c.p.c.). Se accoglie, emette il decreto e assegna al debitore il termine per opporsi.
Termini di notifica del decreto e perdita di efficacia
Il decreto va notificato al debitore entro 60 giorni dalla pronuncia se la notifica avviene in Italia, 90 giorni negli altri casi; altrimenti diventa inefficace e si può riproporre la domanda (art. 644 c.p.c.).
Opposizione dell’ingiunto
Dal giorno della notifica del decreto decorrono 40 giorni per proporre opposizione; il giudice può ridurre il termine a 10 o aumentarlo fino a 60 per giusti motivi (art. 641 c.p.c.). L’opposizione introduce un giudizio ordinario davanti all’ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso l’ingiunzione (art. 645 c.p.c.).
Opposizione tardiva
Se l’ingiunto prova che non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore, può proporre opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), con disciplina cautelare coerente (possibile sospensione dell’efficacia esecutiva).
Esecutorietà del decreto- Prima e dopo l’opposizione
Il giudice può dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo già in fase monitoria (art. 642 c.p.c.), specie se il credito è fondato su cambiale/assegno/atto pubblico, o se sussiste grave pregiudizio nel ritardo; può anche autorizzare l’esecuzione senza attendere i 10 giorni del precetto ex art. 482 c.p.c.
Se c’è opposizione, il giudice dell’opposizione può: concedere la provvisoria esecuzione (anche parziale sulle somme non contestate) ex art. 648 c.p.c.; oppure sospenderla per gravi motivi ex art. 649 c.p.c..
Dalla carta all’esecuzione: precetto e riforma della “formula esecutiva”
Per passare all’esecuzione forzata occorre notificare titolo (in copia conforme) e precetto: il precetto assegna un termine non inferiore a 10 giorni prima di iniziare l’esecuzione (artt. 480 e 482 c.p.c.). Dal 1° marzo 2023 la formula esecutiva è abolita: l’art. 475 c.p.c. richiede la copia attestata conforme del titolo (tra cui il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo), non più la spedizione in forma esecutiva.