Esecuzione Forzata

Esecuzione forzata significa trasformare un diritto “scritto” in una soddisfazione concreta, partendo da un titolo esecutivo valido, da un precetto regolarmente notificato e da un pignoramento efficace, sino alla liquidazione dei beni o all’assegnazione delle somme. Dopo la Riforma Cartabia e il successivo “correttivo” del 2024, il quadro operativo è cambiato in modo rilevante: oggi non serve più la formula esecutiva sul titolo, perché è sufficiente la copia conforme; questa semplificazione discende dalla riscrittura dell’art. 475 c.p.c. ed è applicabile ai titoli formatisi dal marzo 2023, con l’effetto pratico di accorciare l’avvio dell’esecuzione e ridurre passaggi di cancelleria non necessari. La modifica è stata introdotta dal D.Lgs. 149/2022 e confermata nei primi bilanci applicativi del 2024.

Il precetto resta l’atto di “diffida” che apre il percorso esecutivo e dà al debitore un termine minimo per pagare; l’innovazione significativa riguarda la possibile sospensione del termine di efficacia quando il creditore chiede le ricerche telematiche dei beni, così da non perdere il “tempo utile” mentre attende le risultanze. Il filo conduttore della riforma, infatti, è rendere rapida la scoperta del patrimonio aggredibile: l’art. 492-bis c.p.c. consente di interrogare per via telematica banche dati pubbliche e, all’esito, di indirizzare l’azione dove è davvero utile, con moduli e prassi operative aggiornate dagli UNEP e una ricca casistica applicativa maturata nel 2024–2025. Anche sul piano dei costi, il correttivo del 31 ottobre 2024 ha eliminato il contributo unificato per i procedimenti di ricerca telematica dei beni, con un impatto diretto sull’accessibilità dello strumento per i creditori di importi medio-piccoli.

Nel pignoramento presso terzi, la scansione introdotta dalla delega del 2021 e dal D.Lgs. 149/2022, che aveva gravato il creditore di oneri ulteriori di iscrizione a ruolo e di avvisi al debitore e al terzo, è stata ricalibrata dal D.Lgs. 164/2024. Il correttivo ha semplificato gli adempimenti e, in particolare, ha inciso sull’obbligo di notificare l’avviso di iscrizione a ruolo, razionalizzando un passaggio che nella prassi aveva generato inefficacie del pignoramento per vizi formali. La ratio è evitare che il vincolo ex art. 546 c.p.c. si prolunghi senza controllo e, nello stesso tempo, non scaricare sul creditore oneri duplicati rispetto al deposito nel fascicolo dell’esecuzione. L’applicazione concreta di queste regole è già oggetto di note e commenti giurisprudenziali nei primi mesi del 2025.

Sulle espropriazioni immobiliari, oltre al canale “classico” della vendita delegata al professionista, hanno preso corpo due istituti nati per accelerare la liquidazione: la vendita diretta e le nuove regole di stima e pubblicità. La vendita diretta, introdotta con gli artt. 568-bis e 569-bis c.p.c., consente al debitore, con il controllo del giudice, di individuare un acquirente e chiudere più rapidamente la procedura, evitando ribassi e deserti. Sul fronte della pubblicità, il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia è stato aggiornato nel luglio 2024 e centralizza gli avvisi per beni mobili e immobili, con una interfaccia rinnovata e funzioni di ricerca che mirano a incrementare la platea dei partecipanti e il realizzo. Accanto al PVP restano attivi i portali autorizzati alla pubblicità delle vendite giudiziarie, che convogliano traffico e candidature.

La fase esecutiva vera e propria resta scandita dalle regole di competenza e dai mezzi di tutela del debitore e dei terzi. L’opposizione agli atti esecutivi e l’opposizione all’esecuzione sono i rimedi per censurare vizi del titolo, del precetto o del pignoramento e per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti; il giudice dell’esecuzione mantiene poteri di sospensione nei casi previsti, in un equilibrio tra efficienza e garanzie. Il sistema è inoltre sempre più digitale: gli atti si depositano telematicamente, gli avvisi e le comunicazioni passano per PEC, le deleghe di vendita si svolgono con piattaforme online e i pagamenti sono tracciati, con l’obiettivo di ridurre tempi morti e rischi di invalidità. Le linee guida e i vademecum degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti pubblicati tra la fine del 2024 e il 2025 fotografano prassi ormai uniformi sul territorio, dai moduli per l’istanza 492-bis alle scelte dei beni da pignorare.

Guardando all’insieme, l’“esecuzione forzata 2025” si regge su tre pilastri: titoli prontamente utilizzabili senza formula esecutiva, indagini patrimoniali telematiche che indirizzano l’azione e procedure di vendita più visibili e contendibili grazie al PVP. Il correttivo del 2024 ha limato gli eccessi burocratici del pignoramento presso terzi, mentre la pratica ha consolidato modelli e modulistica per le ricerche ex art. 492-bis. Per un caso concreto conviene verificare, titolo alla mano, se occorra la previa ricerca dei beni per non disperdere l’efficacia del precetto, quale forma di pignoramento sia più adatta rispetto alle risultanze telematiche e se la strada della vendita diretta possa massimizzare il realizzo, sfruttando la pubblicità centralizzata e i nuovi strumenti digitali messi a disposizione dal sistema giustizia.

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