In questa guida spieghiamo in cosa consiste la messa in mora.
Nella quotidianità capita spesso che un cliente ritardi nell’effettuare un pagamento o nella consegna di una merce, così come un gestore ritarda nell’erogare un servizio in nostro favore. Risulta essere importante allora capire come e quando il debitore possa essere messo in mora. Ciò avviene essenzialmente quando decorre infruttuosamente il termine ultimo per adempiere all’obbligazione. Tuttavia, per fare in nodo cheun debitore possa essere considerato moroso, è necessario che il creditore gli mandi una comunicazione scritta, con la quale lo invita a adempiere all’obbligazione prevista dal contratto. A tale fine è consigliabile che la comunicazione avvenga tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo che si abbia prova della sua esistenza.
La messa in mora viene disciplinata dall’art.1219 del codice civile, che stabilisce che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per scritto. Si capisce, quindi, che la costituzione in mora è un vero e proprio atto giuridico, che acquisisce valore legale nel momento in cui essa viene portata a conoscenza della controparte per il tramite di una raccomandata scritta con ricevuta di ritorno o in tempi moderni anche di posta elettronica certificata.
La forma scritta non è necessaria, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non avere intenzione di adempiere all’obbligazione, dato che così facendo ha esternato in maniera palese la sua volontà, rendendo inutile la sollecitazione formale da parte del creditore, quando il termine entro cui adempiere è scaduto e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, visto che la scadenza del termine contrattuale non giustifica il ritardo, quando si tratta di obbligazione da fatto illecito, in quanto si presuppone che la lesione del diritto altrui esige una pronta soluzione.
Vediamo in concreto a cosa serve la messa in mora. Come prima cosa, a intimare il debitore di adempiere all’obbligazione, nel caso se lo fosse scordato o che sia stato impossibilitato a farlo. Secondariamente, essa interrompe i termini per la prescrizione del diritto di credito.
Non esistono condizioni formali particolarmente rigorosi per la costituzione in mora del debitore, per cui essa interrompe sempre i termini della prescrizione, una volta che sia dimostrata l’esistenza della comunicazione scritta. Per questo è consigliabile la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno o della posta elettronica certificata.
Vediamo cosa bisogna scrivere in una lettera per la messa in mora della controparte. Risulta essere consigliabile essere incisivi, sintetici e chiari, descrivendo i fatti che danno diritto alla prestazione richiesta e mettendo in evidenza la differenza tra le previsioni contrattuali e la situazione effettiva venutasi a creare per effetto dell’inadempienza. Risulta essere anche consigliato inserire in essa una formulazione precisa per l’esecuzione della prestazione, come la consegna di un bene o il pagamento di una somma di denaro. A tale proposito è necessario fissare un termine perentorio per effettuare l’adempimento, che di solito è di 15 giorni, ma può anche essere più breve, minacciando altrimenti di adire le vie legali per il caso di decorso infruttuoso anche del nuovo termine.
Vediamo quali sono gli effetti concreti della costituzione in mora del debitore. Essenzialmente, due, essa comporta l’obbligo per il debitore di risarcire i danni eventualmente accusati dal creditore per il ritardo nell’inadempimento o per l’inadempimento completo, inoltre, aggrava il rischio per il debitore. In genere, quando il termine ultimo per adempiere decorre senza che l’obbligazione sia stata adempiuta e il debitore ne sia responsabile, l’obbligazione si estingue, nel senso che il debitore è liberato dalla prestazione, nel caso di messa in mora, invece, il debitore moroso sarà ugualmente tenuto ad adempiere all’obbligazione ed eventualmente anche al risarcimento dei danni.
Questo aspetto è importante, perché in assenza di una messa in mora formale, il debitore non solo sarebbe liberato dall’obbligazione, ma non avrebbe alcuna responsabilità con riferimento agli eventuali danni provocati dalla sua inadempienza contrattuale.
Si pensi al caso di un fornitore, che abbia stipulato con un’azienda cliente un contratto per la consegna entro un termine specifico di materiale audiovisivo, necessario allo svolgimento di una conferenza. Ipotizziamo che alla data indicata, il fornitore non abbia effettuato la consegna senza motivare l’inadempienza contrattuale. Il cliente mette in mora il debitore e gli intima di consegnare il materiale entro i successivi 5 giorni, in modo da essere in tempo per dare ugualmente seguito alla conferenza. Se il fornitore, avendo ricevuto una comunicazione formale scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fa decorrere anche il nuovo termine perentorio senza effettuare la consegna, sarà tenuto al risarcimento dei danni, che nel caso specifico potrebbe consistere sia in una perdita d’immagine nei confronti dei partecipanti alla conferenza, sia anche all’acquisto all’ultimo minuto e a prezzi maggiorati del materiale da un altro fornitore.
Quanto al danno da risarcire, esso dovrà essere conseguenza diretta dell’inadempimento e consiste nel danno emergente e nel lucro cessante. Nel primo caso, parliamo della perdita subita dal creditore, mentre nel secondo facciamo riferimento al mancato guadagno.
Vediamo come si calcolano gli interessi di mora. Dal gennaio 2013 sono scattati i nuovi interessi di mora automatici, che non presuppongono come necessaria la messa in mora del debitore. Il legislatore è voluto andare incontro alle esigenze pratiche delle aziende, che per il solo inadempimento di un contratto da parte di una controparte incorrono spesso in problemi di liquidità, subendo così un danno.
Non bisogna confondere gli interessi di mora con quelli legali, i primi, come abbiamo visto, scattano al mancato inadempimento di una clausola contrattuale, mentre i secondi sorgono con l’infrazione di una norma di legge. La differenza è anche nelle percentuali, perché negli ultimi tempi, con il crollo dei tassi di mercato, quelli legali quasi si sono azzerati, mentre quelli di mora restano molto alti. Essi si attestano attorno al 7 o 9% e il loro livello volutamente alto è volto sia a disincentivare comportamenti scorretti in fase di esecuzione di un contratto, sia a risarcire chi subisce un’inadempienza, nel pieno riconoscimento del danno che quest’ultima comporta. Nel dettaglio, tali interessi si calcolano sommando al tasso di riferimento della BCE uno spread del 7% per i prodotti e del 9% per i generi alimentari. Il tasso BCE preso a riferimento è quello vigente l’1 gennaio dell’anno per il primo semestre, l’1 luglio per il secondo semestre.
Nel fissare gli interessi di mora, il Ministero dell’Economia e delle Finanze cita le cosiddette transazioni commerciali, intendendo per esse i contratti, comunque denominati e conclusi dopo l’8 agosto 2002, tra imprese, ovvero esercenti un’attività economica organizzata o una libera professione, oppure tra imprese e amministrazione pubbliche, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi in cambio di un pagamento in denaro.
Quanto al giorno, dal quale scattano gli interessi di mora, il codice civile fissa un termine di 15 giorni dalla scadenza.
Il consiglio pratico è di affidarsi a un avvocato per la redazione di una lettera per la costituzione in mora di un debitore. Ciò per due motivi essenziali, in primo luogo, per evitare di commettere errori o dimenticanze, tale da rendere la comunicazione formalmente oggetto di eccezioni dal ricevente, inoltre, l’invio di una lettera da parte di un avvocato fa più effetto e potrebbe spingere la controparte a provvedere tempestivamente all’adempimento contrattuale, quindi, a effettuare il pagamento o a consegnare la merce o ancora a erogare il servizio.