Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Modello e Guida

L’opposizione al decreto ingiuntivo è il mezzo con il quale l’ingiunto impugna il decreto del giudice emesso ai suoi danni, qualora ritenga che la condanna sia ingiusta. Essa va proposta con un atto di citazione davanti all’ufficiale giudiziario che ha emesso il decreto ed entro il termine dei 40 giorni dalla notifica o il minore o maggiore tempo assegnato dal giudice.

Nell’opposizione, l’ingiunto deve motivare le ragioni, per le quali ritiene che il credito non sussista in tutto o in parte. La citazione in opposizione deve essere notificata al ricorrente presso il procuratore o nel luogo di residenza, dove questi abbia eletto il suo domicilio, per i casi di costituzione di persona.

Se il decreto ingiuntivo fosse provvisoriamente esecutivo, il giudice istruttore, ricorrendo gravi motivi, su istanza dell’ingiunto può sospendere la sua esecutività con un’ordinanza non impugnabile. Al contrario, se il decreto non fosse provvisoriamente esecutivo, il giudice può concedere l’esecuzione, nel caso ritenga che l’opposizione non appaia ben fondata o che non sia di facile soluzione, oppure quando non è basata su una prova scritta. Il giudizio che si apre con l’opposizione all’ingiunzione origina un procedimento ordinario, tanto che i termini previsti per la comparizione non sono dimezzati, come si prevedeva fino in passato.

Tuttavia, pe i giudizi instaurati successivamente al 22 giugno del 2013, il giudice dispone l’udienza per la prima comparizione entro 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

Di fatto, l’opposizione al decreto ingiuntivo dà vita a un’inversione dell’iniziativa processuale, perché questa è adesso assunta non più da chi intende fare valere un suo diritto, il creditore, ma da chi intende opporsi al diritto altrui, il debitore ingiunto.

Ecco, quindi, che presentando l’atto di citazione per opporsi al decreto, il debitore diventa l’attore del nuovo procedimento ordinario, mentre il creditore è ora il convenuto. Tuttavia, l’inversione dei ruoli processuali è solo formale, perché le posizioni rimangono uguali con riferimento all’onere della prova, all’allegazione dei fatti e alla domanda riconvenzionale.

Il giudizio di opposizione può concludersi in svariati modi, oltre all’accoglimento delle contestazioni dell’ingiunto. Se l’opposizione è stata proposta fuori dai termini o se l’opponente non si è costituito, il giudice su istanza del ricorrente dichiara il decreto esecutivo, cosa che impedisce una nuova opposizione da parte dell’ingiunto o che si dia seguito all’opposizione già presentata.

Se l’opposizione viene rigettata integralmente con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, il decreto ingiuntivo acquisisce efficacia esecutiva. Infine, se l’opposizione viene accolta parzialmente, conservano gli effetti esecutori solo gli atti già compiuti nei limiti della somma o delle quantità ridotte.

L’opposizione al decreto ingiuntivo può essere depositata in modalità telematica o cartacea. Nel caso di deposito telematico dell’avviso di opposizione o impugnazione, il procedimento da seguire è il seguente, il difensore dell’ingiunto dovrà salvare in formato digitale sul proprio computer in formato .emg o .msg le ricevute di accettazione e di consegna della notifica effettuata tramite PEC. Successivamente, dovrà redigere un apposito atto, in formato PDF, nel quale dovrò spiegare che il deposito è relativo all’opposizione al decreto ingiuntivo. L’atto dovrà contenere, nome, cognome o denominazione della parte assistita; la data di notifica dell’atto di opposizione; numero di ruolo del procedimento monitorio o di quello del procedimento, nel quale è stato emesso il decreto impugnato, numero del decreto opposto; data di emissione del decreto opposto.

Dopo avere compiuto le suddette operazioni, il difensore dovrà predisporre una busta telematica con il software utilizzato per il deposito telematico degli atti. Questa deve essere archiviata nel fascicolo telematico del decreto ingiuntivo opposto e deve contenere l’indicazione dell’ufficio giudiziario nei dati generali, del registro, del ruolo, del N.R.G., la denominazione di istanza generica alla voce tipo di deposito, l’atto, in formato PDF testo, in qualità di atto successivo, denominato come avviso di opposizione.pdf, ricevuta di accettazione a seguito di notifica PEC, ricevuta di consegna a seguito di notifica PEC, entrambe come allegato generico, se non si utilizzino le tipologie precedenti.

Una volta che il deposito viene effettuato e dopo che è stato accettato dal cancelliere, nel fascicolo telematico comparirà l’evento consegna avviso opposizione.

Qualora non sia possibile provare l’avvenuta notifica dell’opposizione mediante deposito telematico, il difensore estrae una copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte.

Quindi, l’avvocato dovrà stampare su carta il messaggio ricevuto tramite PEC e relativo alla notifica, insieme agli allegati e alle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici originali.

Oltre alle modalità tecniche utilizzate per notificare il deposito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, vale la pena ribadire come si tratti di un atto, il cui fine è di contrastare il diritto avanzato dal creditore, dando origine a un nuovo procedimento contro la pretesa della controparte.

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