In questa guida spieghiamo in cosa consiste l’atto di citazione e mettiamo a disposizione un fac simile da scaricare.
Come Funziona l’Atto di Citazione
L’atto di citazione è l’atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione davanti al tribunale (e, nei casi previsti, al giudice di pace). È l’atto con cui l’attore convoca il convenuto a comparire in un giorno preciso e, allo stesso tempo, espone il proprio diritto, i fatti, le prove e formula le domande. Il riferimento normativo principale resta l’articolo 163 del codice di procedura civile, che detta il contenuto obbligatorio dell’atto; la struttura è stata rivista dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e ulteriormente precisata dal correttivo (d.lgs. 164/2024). Tra le novità più rilevanti, oggi l’atto deve indicare anche l’indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto «risultante da pubblici elenchi» e, parimenti, gli indirizzi PEC delle persone che lo rappresentano o assistono: questa indicazione, introdotta proprio dal correttivo 2024, incide sulla regolarità dell’atto e sulle comunicazioni telematiche che seguiranno.
Nel dettaglio, il contenuto minimo richiesto dall’articolo 163 comprende l’indicazione del giudice adito, l’identificazione delle parti (con codice fiscale), la determinazione dell’oggetto e dei fatti posti a fondamento della domanda, l’esposizione degli elementi di diritto, l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione, la fissazione della data della prima udienza e gli avvertimenti di legge rivolti al convenuto. Dopo la riforma, l’avvertimento “forte” è l’invito al convenuto a costituirsi almeno settanta giorni prima dell’udienza (non più venti), ai sensi dell’articolo 166 c.p.c., con le conseguenze di decadenza previste dagli articoli 167 e seguenti in caso di tardiva costituzione. Spesso i formulari inseriscono anche l’avvertenza circa l’obbligo di difesa tecnica e la possibilità di chiedere il patrocinio a spese dello Stato, per completezza informativa.
Il calendario processuale parte da due pietre miliari: il termine a comparire e i termini di costituzione. Il termine a comparire (art. 163-bis c.p.c.) è l’intervallo minimo tra la data di notificazione della citazione al convenuto e la data della prima udienza fissata nell’atto. Oggi è di 120 giorni (innalzato rispetto al passato); se la notificazione avviene all’estero, il termine sale a 150 giorni. Questi margini temporali servono a dare spazio alla nuova fase preparatoria e agli scambi difensivi che precedono l’udienza. Il convenuto, a sua volta, deve costituirsi non più “entro l’udienza”, ma almeno 70 giorni prima dell’udienza indicata; l’attore deve costituirsi entro 10 giorni dalla prima notificazione della citazione (salvo l’ipotesi di abbreviazione dei termini). La mancata osservanza dei 70 giorni da parte del convenuto comporta le ordinarie decadenze (a partire dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio e dalle riconvenzionali), mentre la tardiva costituzione dell’attore è regolata dall’art. 171 c.p.c. e, in alcune ipotesi, può essere sanata; resta fermo che il dies a quo dei 10 giorni decorre da una notificazione valida e, nei casi di pluralità di notifiche, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si guarda alla prima notificazione utile.
Una volta scaduti i 70 giorni per la costituzione del convenuto, si apre la finestra delle “verifiche preliminari” del giudice istruttore ex art. 171-bis c.p.c.: entro i 15 giorni successivi, il giudice controlla d’ufficio regolarità della vocatio, competenza e ammissibilità, può impartire ordini e fissare i passaggi successivi, in modo che la prima udienza sia davvero “utile” e non un appuntamento meramente dilatorio. Il correttivo del 2024 ha puntualizzato diversi profili applicativi di questa fase, accentuandone la funzione di filtro e concentrazione.
Quanto alla validità dell’atto, l’articolo 164 c.p.c. individua le ipotesi di nullità della citazione: mancano, ad esempio, il giudice adito, i dati identificativi essenziali, la data dell’udienza, l’avvertimento ex n. 7, o è stato assegnato un termine a comparire inferiore alla legge. In caso di nullità, il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione o, se il convenuto si è costituito, può “salvare” gli effetti sanando il vizio; resta fermo che l’inosservanza dei termini a comparire è causa tipica di nullità. Con il correttivo, la centralità degli avvertimenti e delle indicazioni telematiche (come la PEC) accentua l’attenzione su questi profili formali: omissioni rilevanti possono comportare nullità ex art. 164, con necessità di rinnovare.
Sul piano della notificazione, la regola generale resta quella degli articoli 137 e seguenti c.p.c., ma la pratica quotidiana è sempre più telematica. Se il destinatario è tenuto per legge a dotarsi di PEC o ha eletto domicilio digitale, la notificazione via PEC dell’atto di citazione è la via maestra; gli indirizzi “da pubblici elenchi” sono oggi al centro sia della redazione dell’atto (che li deve indicare) sia della sua notificazione (che può e talvolta deve avvenire per via telematica). La giurisprudenza e la dottrina applicativa post-Cartabia sottolineano come, in presenza di un domicilio digitale opponibile ai terzi, la notificazione a mezzo PEC sia non solo valida ma, in certe categorie di destinatari, doverosa per l’avvocato notificante; in difetto si rischiano eccezioni sulla regolarità del procedimento di notifica.
Sul “come” si scrive oggi una citazione ben fatta, la tecnica redazionale deve recepire il nuovo impianto. Nella prima parte si individuano con precisione il giudice, le parti (con codici fiscali), gli indirizzi fisici e telematici, incluso l’indirizzo PEC del convenuto da pubblici elenchi e, se noto, del suo difensore. Nella parte narrativa si selezionano i fatti in ordine logico e cronologico, si distinguono chiaramente i fatti principali da quelli secondari, si espongono le ragioni di diritto senza trasformare l’atto in una memoria “fiume”, si indicano le prove già nella citazione (testimonianze, documenti, istanze istruttorie ammissibili), consapevoli che la fase preparatoria mira a far arrivare all’udienza con il thema decidendum già definito. Nella parte conclusiva si fissano le domande in modo chiaro e graduato, si quantifica il petitum quando possibile e si formula l’invito al convenuto a costituirsi entro 70 giorni prima dell’udienza, con l’avvertimento sulle decadenze; si fissa una data d’udienza rispettando il termine a comparire di 120 o 150 giorni, si inserisce il prospetto delle spese e l’elenco dei documenti. Modelli e formulari aggiornati confermano questa impostazione e ricordano di riportare in modo esplicito l’avviso sul patrocinio a spese dello Stato e sulle regole della difesa tecnica.
Un punto delicato è la chiamata di terzo. Se si prevede di chiamare in causa un terzo già in citazione o se il convenuto intende farlo, occorre governare i termini a comparire del terzo: anche per il terzo, la citazione deve rispettare l’articolo 163-bis, dunque il termine minimo di 120 giorni tra notifica e udienza fissata per consentirgli una costituzione non a ridosso dell’udienza. La gestione processuale richiede quindi di modulare l’agenda sin dall’atto introduttivo, per evitare successive stasi legate al rispetto dei termini del terzo.
Cosa succede dopo il deposito? L’attore, entro 10 giorni dalla prima notificazione, si costituisce depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, l’originale notificato, la procura e i documenti; in caso di pluralità di destinatari, la regola (salvo specifiche evoluzioni giurisprudenziali di dettaglio) è che il termine decorra dalla prima notificazione, non dall’ultima. Se la notifica è invalida e non viene sanata dalla costituzione del convenuto, il termine per costituirsi non decorre affatto finché la notifica non sia stata rinnovata validamente. Questo tema ha risvolti pratici importanti per evitare cancellazioni o decadenze.
Sotto il profilo dei vizi e dei rimedi, oltre alle nullità “tipiche” di cui all’art. 164, è bene ricordare alcuni scenari ricorrenti. Se l’avvertimento ex art. 163 n. 7 è formulato in modo non conforme (ad esempio, invitando il convenuto a costituirsi “venti giorni prima” invece dei corretti 70), il giudice tende a ordinare la rinnovazione con fissazione di una nuova udienza che rispetti i termini; nei casi in cui il convenuto si sia comunque costituito nel rispetto dell’art. 166, gli effetti sananti operano e si può evitare la rimessione in termini. Se l’udienza è stata fissata senza rispettare il termine a comparire di 120 giorni dal perfezionamento della notifica al convenuto, la citazione è nulla e va rinnovata; analogamente, la mancanza di data dell’udienza o del giudice adito determina nullità.
Infine, il rapporto tra citazione e “processo telematico”. La riforma ha spinto verso una digitalizzazione completa: l’indicazione degli indirizzi PEC “da pubblici elenchi” nell’atto, la preferenza per la notifica telematica quando possibile, la costituzione e i depositi telematici sono oggi la regola, con eccezioni residuali. Ciò non cambia l’essenza della citazione come atto a formazione e a notificazione “esterna”, ma incide sulle modalità: l’avvocato notificante deve curare la reperibilità dell’indirizzo in registri ufficiali e la corretta redazione della relata di notifica telematica, allegando le ricevute PEC a prova del perfezionamento. Formule operative e prassi redazionali aggiornate mostrano come impostare la relata e gli avvertimenti per evitare eccezioni in rito.
Esempio di Atto di Citazione
Tribunale di __
Atto di citazione
La società Alfa, con sede in __, via __ n° __ (Cod. fisc. e P.Iva __), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. __,
o il Sig./la Sig.ra __, nata a __ il __ (Cod. fisc. __), residente in __ alla via __ n. __,
elettivamente domiciliata in __, alla via __, presso lo studio dell’Avv. __ (cod. fisc. __), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al presente atto e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax __ e/o indirizzo di PEC __, espone quanto segue.
Fatto
(esposizione del fatto ed indicazione dei documenti e/o dei testi che forniscono la prova di quanto si deduce)
Dichiarazione ex art. 163, co. 3 n. 3-bis
Il contenuto varia a seconda che si tratti di mediazione:
obbligatoria, che dunque costituisca condizione di procedibilità (in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari). In tal caso, occorre scrivere quanto segue:
“L’attore dichiara che, ai sensi dell’art. 163, co. 3 n. 3-bis, la domanda proposta con il presente atto è soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28 (ovvero dall’art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) e che tale condizione è stata soddisfatta in quanto l’attore ha […]”
Tra i documenti che si offrono in comunicazione, elencati alla fine dell’atto di citazione tra le istanze istruttorie, va dunque inserito anche il verbale del mediatore con esito negativo.
facoltativa (quando la materia non rientra tra quelle per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità), occorre scrivere quanto segue:
“L’odierno attore, in data __; veniva informato dall’Avvocato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 d.lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura”.
In tal caso, tra i documenti potrà inserirsi l’informativa ex art. 4 d.lgs. n. 28/2010.
Quanto affermato con riguardo alla mediazione, vale anche in tutti i casi in cui l’atto riguarda una materia in cui è prevista la negoziazione assistita.
Diritto
(indicazione delle ragioni di diritto)
***
Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, la soc. Alfa, come sopra generalizzata, rappresentata e difesa,
cita
il sig. __, nel suo domicilio in __, via __ n° __ (o società __, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore sig. __ nella sua sede in __) a comparire dinanzi al Tribunale di __, nei suoi noti locali, sezione e Giudice istruttore designandi ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del giorno __, alle ore di rito (Attenzione: il termine per comparire non deve essere inferiore a 120 giorni dalla notifica dell’atto di citazione), con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata, con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
conclusioni
Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare … ;
per l’effetto condannare il sig. __ (o la società __) al pagamento della somma di € __ oltre interessi fino alla data dell’effettivo soddisfo;
emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad € __.
In via istruttoria:
si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale e/o giuramento decisorio del sig. __;
si chiede l’ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
vero che… ;
vero che… ;
Si indicano a testi i sig.ri:
…
…
si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:
…
…
Informativa ex art. 4 d.lgs. n. 28/2010, ovvero lettera inviata con proposta di negoziazione assistita rimasta priva di riscontro,
in caso di materia per cui è prevista la mediazione obbligatoria, processo verbale dell’espletato procedimento di mediazione con esito negativo ovvero esito negativo della negoziazione assistita proposta.
__, li __ (luogo e data)
Avv. ___ (Sottoscrizione avvocato)
Procura alle liti (aggiornata alla Legge sulla concorrenza n. 124/2017 e all’informativa GDPR ex Regolamento UE 2016/679)
Io sottoscritto __, nato a __ il __ (Cod. Fisc. __), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio (oppure a “in qualità di legale rappresentante, delego a rappresentare e difendere nel presente giudizio la società Alfa, con P.Iva …”), in ogni sua fase e grado, con ogni più ampia facoltà del caso e di legge, ivi comprese, in via esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di proporre e/o resistere a gravami, opposizioni, reclami, di riscuotere e quietanzare somme, di procedere in via esecutiva, di chiamare terzi in causa, di estendere o ridurre le domande, di proporre nuove domande ed eccezioni, di agire in via riconvenzionale, di transigere e/o conciliare, l’Avv. __ (cod. Fisc. __).
Eleggo domicilio presso e nel suo studio in __, via __ n° __.
Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.
Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.
Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico; altresì, dichiaro di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa
Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.
__, li __ (Luogo e data)
Sig. __ (sottoscrizione parte)
Oppure
Per la società Alfa, il sig. __ (sottoscrizione legale rapp.te)
La firma è autentica
Avv. __ (sottoscrizione avvocato)
Fac Simile Atto di Citazione
Di seguito è possibile trovare un fac simile atto di citazione Word.