Clausola Compromissoria

Si definisce clausola compromissoria la previsione di una devoluzione a soggetti terzi della risoluzione di controversie, in qualità di arbitri, relativamente al contenuto di un contratto. Essa è indipendente dal resto del contratto, ovvero se questi è nullo, la clausola compromissoria resta valida e efficace. Viene considerata una clausola vessatoria quando viene proposta unilateralmente dai contratti, spesso redatti e stampati in grande quantità da contraenti forti e ai quali la controparte, il contraente debole, non può che aderire, salvo non potere stipulare un negozio.

Se la clausola compromissoria è contenuta in un contratto stipulato da due parti domiciliate in paesi diversi, non potranno essere applicate le disposizioni sulla vessatorietà della stessa, in quanto si farà riferimento alla Convenzione di Ginevra sull’arbitrato Commerciale Internazionale del 1961.

La richiesta di arbitrato proposta dalla società o esercitata nei suoi confronti deve essere depositata presso il registro delle imprese. Alla prima udienza è ammessa la partecipazione di terzi e di soci, anche se non trova applicazione l’art.819 del Codice di Procedura Civile, dove prevede il potere per gli arbitri di risolvere le questioni rilevanti e quelle pregiudiziali. Il lodo arbitrale è impugnabile ai sensi dell’art.829 e 831 c.p.c. Il lodo è vincolante per la società.

Per quanto riguarda la conciliazione stragiudiziale, la disciplina del procedimento avviene per mezzo di regolamento del Ministero della Giustizia e la procedura per la nomina del conciliatore è finalizzata a conservare l’integrale imparzialità, garantendo la riservatezza. Qualora sia previsto dalle parti e non fosse raggiunto un accordo, il procedimento si conclude con una proposta di conciliazione da parte del conciliatore, il quale deve chiedere a ciascuna delle parti in causa di indicare le ulteriori condizioni alle quali sarebbe disposta a pervenire a un accordo. Il conciliatore prende nota nel suo verbale di fallita conciliazione, segnalando le ragioni per le quali le parti non hanno voluto arrivare a un accordo.

Le dichiarazioni rese in sede stragiudiziale non possono essere utilizzate a fini probatori in un giudizio proposto a seguito della fallita conciliazione. Il giudice può anche escludere che il vincitore che abbia rifiutato la conciliazione abbia diritto al rimborso delle spese processuali e, anzi, questi potrebbe venire persino condannato al pagamento di queste.

Se, invece, in fase processuale il giudice scopre che non è stato effettuato un previo tentativo di conciliazione, su istanza della parte interessata, ordina la sospensione del processo pendente e fissa un termine da trenta a sessanta giorni per il deposito dell’istanza di conciliazione davanti a un organismo di conciliazione. Nel caso in cui il termine fissato non sia rispettato, il processo può essere ripreso su istanza della parte interessata.

Le clausole compromissorie possono essere contenute nei contratti di assunzione individuali e certificate da apposite commissioni, le quali devono valutare se le parti abbiano accettato volontariamente il loro inserimento in sede di stipula. Di recente, la legge ha vietato che le clausole compromissorie vengano istituite prima che sia trascorso un mese dalla data di assunzione del lavoratore.

Le clausole compromissorie possono essere impugnate, così come avviene per qualsiasi altra clausola del contratto, senza che vi siano particolari profili di censura nell’ambito della giurisdizione del lavoro. L’impugnazione per atti di trasferimento di sede o azienda anche all’estero non è possibile, dove ritenuti discriminatori per età, sesso, idee politiche o per attività sindacale svolta dal dipendente.

Non sono da considerarsi nulle le clausole compromissorie che deroghino ai contratti collettivi nazionali del lavoro o che escludono la loro applicazione in azienda. Questo tipo di clausole compromissorie ha posto diversi dubbi di costituzionalità, perché i lavoratori sarebbero l’unica categoria al quale verrebbe limitata la libertà di azione in giudizio e il diritto di difesa nell’ambito del lavoro.

Vero è che l’arbitrato in questi casi, tenendo conto della particolare tutela accordata al lavoro anche in Costituzione, è tenuto a operare secondo criteri di equità, ma è anche vero che esso non può comunque essere equiparato alla magistratura e, pertanto, l’ambito giuslavoristico sostanzialmente ricade sotto la giustizia privata.

Per quanto detto, l’azione giudiziaria, tesa a risolvere una controversia tra le parti, che avevano concordato una clausola compromissoria, in virtù della quale si sarebbero prima dovuti rivolgere a un organismo di conciliazione stragiudiziale, è da ritenersi improcedibile, perché come abbiamo visto, il giudice potrà sospendere il processo su istanza di parte, addebitando le spese a carico dell’attore.

La clausola compromissoria consiste, quindi, in una clausola contenuta in un contratto, con cui le parti stabiliscono che le future controversie che possano sorgere in merito all’esecuzione o all’interpretazione del contratto siano risolte da un collegio arbitrale. Si tratta così di una clausola negoziale, che in quanto tale è soggetta alla libera volontà delle parti. La differenza tra la clausola compromissoria e il compromesso è che la prima riguarda solo controversie che devono ancora sorgere tra le parti, mentre il secondo ha come oggetto controversie in corso.

L’oggetto della clausola può riguardare un contratto stipulato tra le parti, ma anche controversie in tema di rapporti extracontrattuali o attinenti all’esercizio di diritti reali. Trattandosi di clausola vessatoria, è soggetta alla specifica approvazione da parte del soggetto contraente al quale viene proposta. In mancanza di questo consenso esplicito, la clausola viene considerata nulla. Il senso di questa previsione sta nel costringere il contraente, considerato debole, a porre attenzione alla clausola, in modo da essere maggiormente consapevole sul suo contenuto vessatorio, ovvero potenzialmente sminuente un suo diritto.

La clausola compromissoria è utilizzata anche dalla FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’ambito della giustizia sportiva, dove impone ai tesserati, all’atto del tesseramento, di rinunciare a adire le vie della giustizia ordinaria per i casi di controversie inerenti l’attività sportiva, accettando di rimettersi al giudizio della Federazione stessa.

L’articolo 30 dello Statuto Federale sancisce che I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, di accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA e dalla UEFA, dai suoi organi o soggetto delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale.

Questo articolo è la rappresentazione massima del senso della clausola compromissoria, tanto che in questi anni, a seguito dei numerosi scandali esplosi in ambito sportivo, si è parlato spesso di una vera e propria giustizia parallela a quella ordinaria, rispetto alla quale questa non ha di fatto competenza. Le polemiche sono sorte in più di un’occasione con riferimento al contenuto di determinati lodi, che non sempre hanno dato il segnale di una giustizia efficace.

Per quanto in alcuni ambiti, come quello visto prima del lavoro, la clausola compromissoria potrebbe essere percepita quale diminutio di potenziali diritti socialmente sensibili e tutelate dall’ordinamento, essa ha il merito di alleggerire la macchina giudiziaria, che in Italia è già appesantita da milioni di controversie pendenti e da definire. In questa direzione vanno le riforme degli ultimi anni, tese ad agevolare il più possibile il ricorso tra le parti a un accordo stragiudiziale per i casi di controversia sul contenuto o l’interpretazione di un contratto, evitando, almeno in prima battuta, che si faccia ricorso al giudice ordinario, ingolfando gli uffici dei tribunali italiani.

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