In questa guida spieghiamo in cosa consiste l’accordo transattivo e mettiamo a disposizione un modello da scaricare.
L’accordo transattivo o transazione è un contratto con il quale due parti pongono fine a una lite o prevengono una lite, facendosi reciproche concessioni. Nel nostro ordinamento è previsto all’art.1965 del Codice Civile. Il contratto è anche noto con l’espressione di scrittura transattiva. Formalmente, si tratta di un negozio giuridico a titolo oneroso. L’accordo consensuale è basato sulle dichiarazioni di scienza, che hanno per oggetto la ricognizione di situazioni di fatto o di diritto preesistenti alla lite.
Secondo la Corte di Cassazione, queste dichiarazioni non hanno valore di confessione, non possedendo l’animus confitendi, ma devono essere considerate come strumentali al raggiungimento dello scopo della transazione. Al massimo esse potrebbero assumere valore di accertamento, se considerate sub specie facti, in quanto lo scopo di un accordo transattivo non è di accertare oggettivamente una situazione dubbia, ma di porre fine all’incertezza soggettiva, modificando una situazione di fatto dubbia e fonte di lite.
Come detto, la legge prevede che le parti debbano farsi reciproche concessioni, ovvero che ciascuna di esse debba rinunciare a qualcosa, a una parte delle proprie pretese. Se fosse una sola parte a sacrificare una sua pretesa, saremmo dinnanzi non a una transazione, ma a una rinuncia. Per esempio, un creditore potrebbe rinunciare unilateralmente al credito vantato nei confronti di un debitore, magari prendendo atto della difficoltà che questi avrebbe nell’adempiere all’obbligazione.
Chiaramente, le norme nulla dicono su quale percentuale di rinuncia si debba pervenire, ovvero non è detto che la transazione equivalga a un 50% di rinuncia da entrambe le parti. La situazione più neutra sarebbe certamente di un incontro esattamente a metà strada, rispetto alle opposte posizioni e agli interessi divergenti, ma non è detto che si pervenga a questo. Per esempio, Tizio ritiene di essere creditore di Caio per 1.000 euro, ma Caio non riconosce affatto un simile debito, adducendo una certa motivazione. Per prevenire una lite o per porvi fine, Tizio potrebbe rinunciare a metà del credito vantato e Caio potrebbe accettare di pagare la metà della cifra pretesa, siglando la transazione.
Potrebbe accadere, invece, che Caio, ostinandosi di non dovere nulla a Tizio, conceda a questo solo una somma di 300 euro e che Tizio, sentendo di dovere altrimenti adire le vie legali, accetti, accontentandosi dell’offerta. Come si vede, in questo caso Tizio ha rinunciato al 70% della sua pretesa, mentre Caio ha concesso il 30% del massimo a cui sarebbe stato altrimenti chiamato a sborsare.
L’accordo transattivo avviene generalmente con una scrittura privata, che serve alle parti per prevenire future rivendicazioni. La forma scritta è necessaria per provare l’esistenza della transazione, che non potrebbe essere provata con testimoni. Per un esempio, è possibile vedere questo modello accordo tra le parti su Documentiutili.com. Se l’oggetto della transazione riguarda diritti su beni immobili, servirà l’assistenza di un notaio e l’accordo va trascritto nei pubblici registri.
Grazie alla transazione, le parti possono modificare l’oggetto della lite, transazione semplice, sostituirlo con una situazione nuova, transazione novativa, e creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quello oggetto della pretesa e frutto di contestazioni, transazione mista.
Non sempre è possibile, però, giungere alla firma di una transazione. La legge lo esclude nei seguenti casi.
-Non possono essere transati diritti indisponibili. Per esempio, un datore di lavoro e un dipendente non possono accordarsi per la riduzione dello stipendio.
-La transazione non può riguardare contratti illeciti.
-Risulta essere annullabile la pretesa che la parte sa di essere non dovuta. Per esempio, se Tizio pretende da Caio il pagamento di una somma di 1000 euro, nonostante sappia che non gli spetta niente, l’accordo potrebbe essere annullato.
Vi sono altri casi per cui l’accordo transattivo può essere annullato. Uno si ha quando si giunge a una transazione per mezzo di documenti successivamente riconosciuti come falsi, quando una o entrambe le parti non avevano notizia che l’accordo abbia per oggetto una lite su cui è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, quando una delle parti scopre successivamente all’accordo che l’altra parte gli ha nascosto documenti utili alla sua pretesa, quando in seguito alla scoperta successiva di documenti, una delle parti diviene consapevole che la pretesa dell’altra parte non era fondata.
Essendo un contratto, la transazione è sottoposta alle norme sui contratti tipici. Come detto, è consensuale, perfezionandosi con il consenso delle parti, ha effetti reali, ma può anche essere a effetti obbligatori, è oneroso, perché ciascuna delle parti deve concedere qualcosa delle proprie pretese, mentre è più complicato comprendere se sia di ordinaria o straordinaria amministrazione. A questo fine, è necessario tenere conto del rapporto controverso sul quale il negozio agisce. Questo può essere un atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione e a sua volta la transazione, qualunque sia il rapporto su cui incide, può imporre un obbligo di straordinaria amministrazione, che non si può assumere senza autorizzazione.