Acquiescenza – Significato e Guida

L’acquiescenza è un istituto giuridico, regolato dall’art.328 del codice di procedura civile, che così recita, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

Vediamo di cosa stiamo parlando. Una sentenza di primo grado può essere impugnata con il ricorso in appello, mentre una di secondo grado può essere impugnata in Cassazione, anche se in questo caso solo per questioni di legittimità e non di merito.

Ora, ci chiediamo se è sempre possibile l’impugnazione, oppure se esistono alcuni casi, che non consentono al soccombente, anche parziale, di fare ricorso. La risposta è affermativa. Alcuni comportamenti del ricorrente potrebbero escluderne dall’inizio la legittimità del ricorso. Questo succede quando da alcuni suoi comportamenti espliciti o taciti, si evince la volontà di accettare il contenuto della sentenza.

L’acquiescenza è, quindi, l’accettazione implicita o esplicita di una sentenza, tale da non renderne possibile l’impugnazione per le parti acquietate. Il caso più semplice di acquiescenza si ha con la manifesta volontà della parte verso cui è stata rivolta la sentenza di accettarne il contenuto. Ciò si può avere con una dichiarazione scritta, resa dalla stessa parte, oppure tramite apposita delega al rappresentante legale.

Ma l’acquiescenza si può avere anche implicitamente, ovvero attraverso comportamenti della parte a cui si rivolge la sentenza, che fanno intendere la volontà di accettarla.

Vediamo cosa succede, se la sentenza opera verso più soggetti e il comportamento di uno di questi determina acquiescenza totale o parziale e cerchiamo di capire se questa vale anche verso gli altri soggetti del processo. La risposta in questo caso è negativa, l’acquiescenza fa riferimento solo al soggetto, i cui comportamenti rendono non più impugnabile da questi la sentenza in maniera parziale o totale. Sono esclusi gli altri soggetti.

L’acquiescenza, come abbiamo detto, si desume da comportamenti espliciti o impliciti della parte verso cui è stata prodotta la sentenza. Ma se ciò è vero, prima ancora di fare ricorso in appello o in Cassazione, bisogna valutare bene quali siano state le proprie azioni e quali di queste potrebbero avere reso non più impugnabile in tutto o in parte la sentenza.

Chiaramente, il consiglio è di continuarsi ad affidare a un legale anche dopo la sentenza, quando si deve valutare il da farsi, proprio per non incorrere in un’acquiescenza indesiderata di uno o più capi. Tuttavia, esistono alcune azioni, che fortunatamente non comportano in sé alcuna acquiescenza. Si pensi al caso di un creditore, che dopo la sentenza di condanna nei confronti del debitore, riscuote da questi la cifra decisa dal giudice, ma allo stesso tempo fa ricorso, perché ritiene di avere diritto a una riscossione maggiore.

In questo caso, in teoria, per quanto detto sopra, riscuotendo la cifra decisa dal giudice, sembrerebbe che egli abbia accettato la sentenza. Invece, il ricorso è possibile, semplicemente perché il creditore impugna la sentenza sull’entità del credito, adoperandosi per riscuotere almeno quanto stabilito dal giudice, ma nella speranza che con il ricorso potrà ottenere di più.

Lo stesso discorso vale quando una parte soccombente in un giudizio decide di adempiere in tutto o in parte alla sentenza, ma solo per evitare conseguenze peggiore. Si pensi proprio al caso appena esposto, ma guardandolo con gli occhi del debitore. Questi potrebbe ritenere ingiusta la sentenza, magari ritenendo che il diritto di credito vantato nei suoi confronti non esista o che esso sia inferiore a quanto deciso dal giudice di primo grado o di appello. Intende, quindi, fare ricorso, ma nel frattempo paga, anche solo per evitare di subire un pegno, oppure che gli venga ipotecato un immobile o che si proceda nei suoi confronti con un’esecuzione forzosa.

L’acquiescenza, in questo caso, non si ha per il solo fatto che il soccombente abbia deciso di dare seguito al contenuto della sentenza.

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