Nel nostro ordinamento giuridico si definisce compensazione un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento, come disciplinato dal Codice Civile agli articoli 1241 fino al 1252. Nel diritto romano, la compensazione non era inizialmente prevista, almeno non fino all’era giustiniana, in quanto si mirava a non creare confusione tra actiones diverse, nel senso che se un creditore aveva al contempo anche un debito nei confronti del suo debitore, le due o più obbligazioni dovevano essere mantenute distintamente. In seguito, la pratica della compensazione fu accettata, a cominciare dalla iudicia bonae fidei, vale a dire che un creditore non poteva esigere dal suo debitore l’adempimento di un’obbligazione, se prima non aveva adempiuto a sua volta alla sua nei confronti di quest’ultimo. Con riferimento agli argentari, i banchieri dell’epoca, fu stabilito che qualora questi avessero nei confronti di un cliente rapporti sia di credito che di debito, avrebbero dovuto procedere al calcolo della posizione netta.
La compensazione è contenuta all’art.1241 c.c., laddove recita che Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
La ragione di tale previsione è essenzialmente pratica, invece che procedere all’adempimento di due obbligazioni distinte, che almeno parzialmente si annullerebbero l’un l’altra, si compensano i due importi debitori e si consente così a ogni creditore di vedersi adempiuta l’obbligazione per la parte corrispondente al credito vantato nei suoi confronti. In questo modo, una parte resterebbe eventualmente esposta verso l’altra solo per il debito residuo.
Esistono tre ipotesi di compensazione, legale, giudiziaria e volontaria. Iniziamo da quella più semplice, ovvero l’ultima, l’articolo 1252 c.c. dispone che Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
In buona sostanza, Tizio e Caio si accordano preventivamente o a posteriori di compensare le opposte obbligazioni, anche quando non dovessero godere dei requisiti previsti negli articoli precedenti del Codice Civile e di cui vi daremo conto. Esempio, Tizio ha prestato a Caio 10000 euro e a sua volta aveva ricevuto da questo 7000 euro. I due decidono di estinguere i debiti reciproci, per cui si avrà al netto che Caio resta debitore di Tizio per la differenza dei 3000 euro.
La compensazione legale si verifica tra due debiti aventi come oggetto una somma di denaro o altra quantità di beni fungibili della stessa specie, che in gergo giuridico sono anche definiti come crediti omogenei. Questi devono essere liquidi, ossia definiti nel loro ammontare, esigibili, non soggetti a condizione o termine. Esempio, Tizio ha ricevuto da Caio 100 grammi di oro e a sua volta Caio aveva prestato a Tizio 150 grammi di oro. Al netto delle due obbligazioni contrapposte, si ha che Caio è creditore di 50 grammi di oro.
Infine, la compensazione giudiziaria si verifica tra due debiti, che abbiano ad oggetto una somma di denaro o altri beni fungibili della stessa specie, ma a differenza del caso precedente è necessario che essi siano esigibili, ma non anche entrambi liquidi, sempre che il credito non liquido sia di pronta e facile liquidazione. Mentre nel caso precedente, la compensazione opera dal momento della coesistenza dei due crediti, qui essa deve essere disposta dal giudice con sentenza costitutiva.
Il divieto di compensazione si ha per il caso di domanda per il rimborso di valore delle cose, di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato. In altri termini, deve essere rimosso, l’illecito, non solo quando la restituzione delle cose sia possibile, ma anche quando essa non sia possibile e sia dovuto il loro valore.
Il datore di lavoro non può opporre in compensazione i suoi crediti per estinguere i suoi debiti salariali, nei limiti in cui questi siano necessari per il mantenimento del lavoratore e della sua famiglia. Questa disposizione ha a che fare con l’impignorabilità del salario e dello stipendio per la parte relativa alla pura sussistenza materiale del lavoratore e della sua famiglia, per cui è ovvio che nemmeno la compensazione possa operare in questi casi.
Il debitore principale non può opporre in compensazione il debito del creditore verso il fideiussore. Anche tale regola appare ovvia, in quanto si ha con il rapporto fideiussorio che il debitore principale non può trarre difesa dalla posizione del fideiussore verso il creditore.
Tornando al caso di compensazione volontaria, le parti possono disporla anche con riferimento a crediti non omogenei. Esempio, Tizio ha prestato a Caio 1000 euro e Caio ha consegnato a Tizio un lingotto d’oro da 20 grammi. L’autonomia negoziale delle parti sul punto è limitata solo dal divieto di compensazione previsto per interessi trascendenti da quelli del singolo individuo, ovvero per ragioni di ordine pubblico o d’interesse sociale. Anche in questo caso, la compensazione opera a partire dalla coesistenza dei due crediti, opera solo per volontà delle parti e non può essere rilevata dal giudice.