Atti di Ritiro Pubblica Amministrazione – Definizione e Significato

Costituiscono manifestazione di autotutela, in forza della quale l’amministrazione provvede ad eliminare i propri atti illegittimi in sede di riesame d’ufficio dell’atto

Il potere di ritiro compete alla
-Autorità che ha emesso l’atto -> auto ritiro
-Autorità gerarchicamente superiore -> ritiro gerarchico
-Governo -> ritiro governativo

Preliminarmente occorre effettuare una macro distinzione
-Atti di ritiro che incidono sull’atto
Annullamento
Revoca
Abrogazione
Mero ritiro
-atti che incidono sul rapporto
pronuncia di decadenza

Non presenti in tale classificazione ma non per questo meno importanti sono gli Atti affini a quelli di ritiro ed in particolare
-Sospensione
-Riforma
-Rettifica

ANNULLAMENTO
Risulta essere il ritiro con efficacia retroattiva ex tunc dell’atto inficiato da un vizio di legittimità.
I presupposti per il legittimo esercizio del potere di annullamento, che devono risultare dalla motivazione, sono i seguenti:
-Illegittimità originaria dell’atto
-Interesse pubblico concreto ed attuale diverso da quello del ripristino della legalità
Cadono in seguito all’annullamento, tutti gli effetti prodotti medio tempore; tuttavia tale efficacia retroattiva incontra un limite in quegli effetti che abbiano determinato situazioni di fatto che ormai si sono esaurite, per le quali quindi non è più possibile una restituito in integrum

REVOCA
Risulta essere il ritiro con efficacia ex nunc di un atto inopportuno per una diversa valutazione delle esigenze di interesse pubblico, che erano state tenute presenti al momento dell’emanazione dell’atto stesso.
Tale facoltà può essere esercitata in
-Auto revoca
-revoca gerarchica
-No -> dal governo
Non è sufficiente l’inopportunità dell’atto ma deve sussistere anche un interesse pubblico concreto ed attuale all’eliminazione dell’atto stesso
Traslaticiamente si afferma in dottrina che la potestà di revoca incontra un limite insuperabile nei diritti soggettivi che siano eventualmente sorti per effetto dell’atto da ritirare

ABROGAZIONE
Risulta essere il ritiro con efficacia ex nunc di un atto originariamente opportuno, il quale però, per mutate o sopravvenute circostanze di fatto, non risponde più all’interesse pubblico.
Può essere pronunciata perché
-sono venute meno le esigenze di interesse pubblico originarie
-sono sorte nuove esigenze di interesse pubblico diverse da quelle originarie
-l’introduzione di nuovi metodi tecnologici nella pubblica amministrazione rende superato o anacronistico l’atto.

MERO RITIRO
A differenza dei casi precedenti, tale facoltà si attua nei confronti di un atto ancora inefficace o perché privo di un requisito di esecutività ovvero perché privo di un requisito di obbligatorietà.

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