L’atto amministrativo è qualsiasi manifestazione di volontà, conoscenza, giudizio posta in essere da una autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amministrativa, per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili.
Risultano pertanto da questa definizione essere caratteri essenziali dell’atto
-la manifestazione di volontà
-la sua provenienza da una autorità amministrativa
-l’esercizio da parte della stessa di una funzione amministrativa
-il riferimento ad un caso concreto per destinatari determinati o determinabili
Si è soliti classificare gli atti amministrativi in 3 macro-categorie:
-Provvedimenti negoziali (ammissioni, concessioni)
-Accertamenti costitutivi (iscrizione)
-Meri atti (certificati)
Elementi comuni a tutte le categorie sono la
-VOLONTA’
-DISCREZIONALITA’
La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell’autorità amministrativa.
Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità
-AN : la scelta dell’emanazione o meno di un determinato atto
-QUID : il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori
-QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma)
-QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento
Anche quando la discrezionalità è piena, la scelta dell’amministrazione, a differenza di quanto avviene per l’autonomia privata inerente al negozio giuridico privatistico, incontra alcuni limiti generali
-A. INTERESSE PUBBLICO: nell’emanare il provvedimento, l’autorità deve avere di mira l’interesse pubblico meritevole di tutela
-B. CAUSA DEL POTERE: ogni potere ha una sua causa e una sua funzione specifica ed è illegittimo l’esercizio di un determinato potere per assolvere ad una funzione diversa (es. eccesso di potere per sviamento)
-C. PRINC. DI LOGICA: la scelta dell’amministrazione deve rispettare i principi di logica e non contraddizione (in caso contrario si potrebbe configurare il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà nella motivazione o tra provvedimenti)
-D. PRINC. DI IMPARZIALITA’: l’autorità deve garantire la par condicio fra tutti coloro che aspirano ai benefici derivanti dall’esercizio di una potestà discrezionale (la violazione di tale principio può comportare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento o per manifesta ingiustizia)
Nel contenuto dell’atto amministrativo si è soliti distinguere 2 specie di componenti:
-ELEMENTI
1) essenziali: soggetto,volontà, oggetto, forma -> mancanza -> NULLITA’
2) accidentali: termine, condizione, onere, riserva -> mancanza -> ANNULLABILITA’
REQUISITI:
1) di validità -> mancanza -> ANNULLABILITA’
2) di efficacia -> mancanza -> ANNULLABILITA’
In particolare rilevante ai fini di questa trattazione è l’ ulteriore classificazione dei requisiti in
-Requisiti di legittimità: componenti necessari affinché l’atto possa corrispondere allo schema astratto previsto dalla legge
-Requisiti di esecutività: componenti necessari affinché l’atto possa esplicare i suoi effetti
-Requisiti di obbligatorietà: componenti necessari affinché l’atto possa produrre i suoi effetti
I requisiti di legittimità, la cui presenza è indispensabile per ritenere l’atto immune da vizi e la cui mancanza, per contro, determina l’annullabilità dell’atto sono i seguenti:
-presupposti di fatto e di diritto
-capacità, competenza e legittimazione (dell’autorità emanante)
-rispetto dei limiti della discrezionalità
-esistenza ed adeguatezza della motivazione
L’invalidità dell’atto amministrativo va riconosciuta in tutte le ipotesi in cui esso si presenti difforme dal modello delineato astrattamente dalla legge; pertanto a seconda della maggiore o minore difformità da quest’ultimo si distinguono 3 specie di illegittimità
-NULLITA’ quando manca un elemento essenziale dell’atto ed in particolare nelle seguenti ipotesi:
a) difetto di qualità di organo pubblico del soggetto
b) incompetenza assoluta dell’organo
c) volontà viziata da violenza fisica
d) oggetto impossibile, illecito, indeterminato
f) mancanza di forma essenziale
conseguenze
1) opera de jure
2) può essere fatta valere da chiunque e in qualunque tempo
3) l’atto non è suscettibile di convalescenza
4) l’atto nullo è emanato in carenza di potere e quindi il giudice competente, salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva, sarà il giudice ordinario
-ANNULLABILITA’ quando l’atto, pur avendo tutti gli elementi per la sua giuridica esistenza, presenta un vizio in uno dei suoi requisiti di legittimità, tale atto pur essendo invalido è idoneo a produrre i suoi effetti fin quando non intervengano l’annullamento o la sospensione che però avranno efficacia retroattiva ex tunc
conseguenze
1. non opera di diritto
2. può essere fatta valere solo dal soggetto interessato ed entro il termine di decadenza
3. l’atto annullabile è suscettibile di convalescenza
-IRREGOLARITA’ quando la difformità rispetto allo schema legale astratto è così poco rilevante da non causare l’annullabilità (errore nella citazione della norma invocata)
Principio generale dell’ordinamento è quello secondo cui la validità di un atto deve valutarsi alla stregua delle situazioni di fatto e di diritto esistenti al momento in cui lo stesso viene emanato, quindi l’atto non può acquisire una causa di invalidità per effetto di eventi verificatesi successivamente alla sua emanazione
VIZI DI LEGITTIMITA’
-VIOLAZIONE DI LEGGE: consiste in un rapporto di contraddittorietà fra l’atto amministrativo e una norma di legge, la quale concerne o la forma o il procedimento o il contenuto dell’atto stesso.
Tale contraddittorietà può essere di 2 specie
a) mancata applicazione
b) falsa applicazione della norma
-INCOMPETENZA: si verifica quando l’atto viene emanato da un organo amministrativo diverso da quello che per legge ha la potestà di provvedere.
L’incompetenza può aversi per ragioni di
a) materia
b) territorio
c) grado
d) valore
Cosa fondamentale è che l’organo in questione appartenga allo stesso ordine di poteri, allo stesso settore amministrativo ed investito di poteri di analoga natura; cioè si tratti di incompetenza relativa (inc. assoluta nullità)
-ECCESSO DI POTERE: sotto lo schema di eccesso di potere si raggruppano tutte le violazioni di quei limiti interni della discrezionalità amministrativa inerenti alla natura stessa del potere esercitato ( int. Pubblico, causa del potere, precetti di logica ed imparzialità).
Tale vizio è ravvisabile soltanto nell’area degli atti discrezionali e non in quella degli atti vincolati.
La giurisprudenza amministrativa ha elaborato alcune figure sintomatiche tipiche, da cui può trarsi l’indizio della presenza del vizio di eccesso di potere
Sviamento dall’interesse pubblico
Sviamento dalla causa tipica
Contraddizione fra motivazione e dispositivo o fra le varie parti della motivazione stessa
Travisamento ed erronea valutazione dei fatti
Contraddizione con provvedimenti precedenti
Disparità di trattamento
Mancata predeterminazione dei criteri di valutazione
Difetto di motivazione
Violazione di circolare
Vizi della volontà
Elusione della sentenza