Atti Recettizi e non Recettizi

L’art.1331 del Codice Civile stabilisce che Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona a cui sono destinati. All’interno della categoria degli atti unilaterali, quindi, è possibile distinguere tra atti recettizi e atti non recettizi. Per quanto abbiamo letto nel precedente articoli, gli atti unilaterali sembrerebbero produrre effetti solo dal momento in cui vengono portati a conoscenza del soggetto ai quali sono destinati. Tuttavia, esiste un’interpretazione alternativa, secondo la quale la natura recettizia non fa riferimento all’efficacia dell’atto, ma al suo perfezionamento. Dunque, l’atto si può definire perfetto nel momento in cui giunge a conoscenza della persona alla quale è destinato.

Quanto al requisito della conoscenza da parte del destinatario, l’art.1335 c.c. stabilisce che La proposta, l’accettazione e la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. In altre parole, dovremmo parlare di conoscibilità dell’atto, non di conoscenza effettiva, in quanto è sufficiente che il destinatario sia stato messo nelle condizioni di apprendere dell’esistenza dell’atto, non già che esso lo abbia realmente conosciuto.

Un esempio di atto recettizio è la disdetta di un contratto di locazione immobiliare, che ai sensi dell’art.1597 si intende rinnovato tacitamente in assenza della prima, se è stato stipulato a tempo indeterminato. Altri atti di natura recettizia sono il licenziamento del dipendente e la manifestazione espressa di volere esercitare il diritto di prelazione. Nel primo caso, la Corte di Cassazione con sentenza n.5786 del 1999 ha stabilito che la volontà di recedere dal contratto di lavoro da parte della società, se munita di personalità giuridica, deve essere manifestata dall’apposito organo, senza che possano interferire terzi estranei, altrimenti l’atto recettizio unilaterale è colpito da nullità assoluta, come nel caso in cui il licenziamento venga intimato da un soggetto privo del potere di rappresentanza del datore di lavoro. Nello stesso anno, la Cassazione, con sentenza n.3985, scrive che il diritto di prelazione e il riscatto di immobili urbani si esercitano con la manifestazione del conduttore della volontà di riscatto dell’immobile con un atto di citazione o ogni altro atto scritto, sempre che esso venga a conoscenza del compratore entro sei mesi dalla trascrizione della compravendita, trattandosi di atto recettizio.

Quanto, infine, agli atti non recettizi, essi producono effetti non appena vengono emessi dal dichiarante, indipendentemente dalla conoscenza o meno del destinatario.

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