Atto di Citazione – Guida e Fac Simile

In questa guida spieghiamo in cosa consiste l’atto di citazione e mettiamo a disposizione un fac simile da  scaricare.

L’atto di citazione è un atto che avvia il processo di cognizione ordinario e consiste nella richiesta al giudice a opera della parte attrice della tutela di un proprio diritto e contestualmente nell’invio della comunicazione relativa alla parte convenuta, avvertendola sia della data in cui dovrà presentarsi dinnanzi al giudice che della pretesa richiesta a suo carico. In questo modo, il convenuto avrà tempo e modo per preparare la sua difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio nel processo.

Per quanto appena esposto, consegue che la parte attrice deve rendere edotte dell’atto di citazione almeno due parti, ovvero il giudice e il convenuto. Per questo, si dice anche che il processo sia un’attività svolta tra tre persone, di cui, il giudice, chiaramente al di sopra e equidistante dalle altre. Ma la funzione dell’atto di citazione non è solo quella di portare a conoscenza le altre due parti della domanda giudiziale, ma anche di informarle dell’oggetto del processo. Infatti, l’attore dovrà fare riferimento in esso sia della situazione sostanziale che intende chiedere di tutelare, che dell’illecito altrui, che sarebbe stato prodotto a suo danno, e, infine, della tutela che intende chiedere al giudice.

Per questo, l’art.163 del Codice di Procedura Civile individua alcuni criteri, in base ai quali l’atto di citazione deve essere redatto. Come prima cosa, in esso va indicato il tribunale, dinnanzi al quale viene presentata la domanda giudiziale. Deve anche contenere gli estremi identificativi della parte attrice, ovvero suoi nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio o dimora, gli stesi estremi identificativi del convenuto e delle persone che rappresentano o assistono i due soggetti.

Nell’atto di citazione va, poi, inserito il petitum, ovvero l’oggetto della richiesta al giudice da parte dell’attore, cioè cosa nella sostanza intendere chiedergli. Di seguito deve comparire anche la causa petendi, vale a dire l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che sono alla base della domanda giudiziale.

Di seguito, nell’atto di citazione devono esservi pure le conclusioni, le richieste che l’attore pone al giudice, che rappresentano il metro con cui quest’ultimo potrà giudicare la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Esse possono essere modificate, sempre che non venga mutato l’oggetto del processo, che è quello e resta tale con l’invio dell’atto di citazione.

All’atto di citazione devono essere allegati i mezzi di prova, quelli di cui l’attore intende avvalersi per fare valere le sue ragioni e, in particolare, i documenti. Tuttavia, l’art.183 del codice di rito prevede che l’indicazione di tali mezzi probatori potrà avvenire anche in un momento successivo rispetto a quello di proposizione dell’atto di citazione.

Esso deve anche indicare il nome e il cognome del procuratore, che rappresenterà l’attore in giudizio, tranne quei rari casi, in cui gli sarà consentito di stare personalmente davantial giudice. A tale proposito, l’art.125 c.p.c. stabilisce che il difensore che rappresenta una parte in giudizio deve indicare nella citazione anche il proprio codice fiscale e il numero dell’eventuale fax. La procura può essere rilasciata anche in data successiva a quella di notificazione dell’atto, ma pur sempre prima che la parte si costituisca nel processo.

Contrariamente a quanto avviene con il ricorso, la citazione deve essere prima notificata alla parte convenuta e successivamente notificata presso la cancelleria del giudice. Nell’atto di citazione devono comparire la data della prima udienza e l’invito al convenuto di costituirsi entro il termine di venti giorni prima dell’udienza o di dieci giorni, nel caso di abbreviazione dei termini. In più, va segnalata l’avvertenza alla parte convenuta che la costituzione oltre i termini sopra indicati prevede la decadenza ai sensi degli artt.38 e 167 c.p.c.

Bisogna porre molta attenzione ai termini, quando si redige un atto di citazione. L’articolo 163-bis c.p.c., per esempio, stabilisce che tra il giorno della notificazione della citazione e quello della prima udienza di comparizione deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore ai novanta giorni. Questo termine viene esteso a 150 giorni, qualora il luogo della notificazione non sia in Italia, ma all’estero. Tuttavia, se la causa richiede una decisione più veloce, il presidente del tribunale può abbreviare i termini fino alla metà di questi sopra indicati, su istanza della parte attrice e con decreto motivato in calce all’atto originale e alle copie della citazione.

In generale, però, quando viene fissato un termine inferiore al minimo previsto dalle norme, la citazione è da considerarsi nulla. Se i termini sono eccedenti il minimo, significa che il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, potrà chiedere al giudice di accorciare i tempi per l’udienza, rispetto a quelli indicati dalla parte attrice, chiaramente sempre entro le scadenze fissate dalla legge. Il presidente del tribunale emanerà il relativo decreto, tramite il quale il cancelliere comunicherà all’attore almeno cinque giorni liberi prima della nuova data di udienza.

Quando non vengono rispettati tutti i criteri previsti per la redazione e la notificazione, l’atto di citazione è nullo. Uno di questi casi si ha quando non sono chiare le parti, ovvero il giudice e la parte convenuta. Ciò potrebbe accadere, per esempio, per l’erronea o omessa indicazione degli estremi indentificativi dell’uno o dell’altro. Altri casi di nullità si hanno anche per la mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione o se è stato assegnato un termine inferiore al minimo previsto dalla legge per l’udienza, come spiegato in precedenza, così come anche per il mancato avvertimento al convenuto della decadenza per i casi di mancata costituzione entro i termini previsti.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice dispone di ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. La rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale si producono a decorrere dalla data della prima notificazione. In assenza di rinnovazione, invece, la causa viene cancellata dal ruolo e il processo si estingue.

Diverso è il caso, in cui il convenuto si costituisca in giudizio. Questo atto corregge, infatti, i vizi della citazione e vengono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Ma può anche accadere che il convenuto, nonostante si sia costituito in giudizio, sia consapevole dei vizi che hanno inficiato la citazione, facendoli notare al giudice, questo fisserà una nuova udienza nel rispetto dei termini.

Altre ipotesi di nullità sono previste dall’art.164 c.p.c., ovvero quando è incerto il petitum o manca la causa petendi. In questi casi, il giudice rileva la nullità e chiede all’attore di integrare la domanda entro un termine perentorio, se il convenuto si è costituito. Le decadenze maturate prima della rinnovazione o dell’integrazione restano tali.

Se il giudice, in assenza di costituzione del convenuto, omette di rilevare i vizi nel corso della prima udienza, potrà farlo in ogni fase successiva del giudizio di primo grado. Si pone una distinzione tra rinnovazione degli atti e rimessione in termini, per cui la prima non implicherebbe anche la possibilità per la parte convenuta di essere rimessa nei termini, tuttavia, la parte convenuta non costituitasi nel processo potrebbe essere ammessa anche successivamente ai termini indicati, qualora eccepisse che la citazione non gli abbia consentito la conoscenza del processo in tempo, a causa di vizi rilevati. Il giudice, se accerta che tale eccezione sia valida, riammette il convenuto nei termini per permettergli di costituirsi nel processo.

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