l potere di proporre la domanda, il cui esercizio da avvio al processo spetta per l’art. 24 co. 1 della Cost. a tutti salve solo le disposizioni in tema di capacità.
L’atto col quale si propone la domanda può assumere le forme dell’atto di citazione oppure quelle del ricorso. Perché la domanda sia idonea ad avviare un processo indipendentemente dalla sua attitudine a pervenire alla pronuncia sul merito basta che la domanda possa obbiettivamente considerarsi tale.
Perché il processo possa però procedere alla pronuncia sul merito la domanda deve avere dei requisiti intrinseci che vengono definiti condizioni dell’azione dalla cui sussistenza dipende l’accoglibilità della domanda nell’ipotesi che sia vero quanto in essa esposta. Questi requisiti condizionano l’azione nel senso che da essi dipende il diritto ad ottenere una pronuncia sul merito. Quando la domanda possiede quei requisiti oltre a costituire l’esercizio del potere di proporre la domanda costituisce al tempo stesso il primo atto di esercizio dell’azione intesa come quella situazione giuridica che ricomprende in se l’intera posizione giuridica del soggetto che chiede la tutela giurisdizionale con riferimento all’intero processo.
Le singole condizioni dell’azione
Le singole condizioni dell’azione sono
La possibilità giuridica: deve esistere una norma che contempli in astratto il diritto che si vuole fare valere
L’interesse ad agire di cui all’art. 100 cpc che consiste nell’affermare che si sono verificati in concreto uno o più fatti costitutivi previsti in astratto da una norma e dei fatti lesivi di un diritto, ma lesione soltanto affermata nella domanda mentre la verifica effettiva costituisce già il risultato del processo di cognizione. Nel caso dell’accertamento mero l’affermazione del fato lesivo sarà sostituita dall’affermazione della contestazione o del vanto.
La legittimazione ad agire consiste nell’affermazione della titolarità attiva in capo a chi pone la domanda e passiva in capo a colui contro cui è proposta la domanda. Si possono far valere solo quei diritti che si affermano come diritti propri salvi i casi in cui la legge espressamente di far valere diritti altrui, casi definiti di legittimazione straordinaria o sostituzione processuale (es. azione surrogatoria del creditore). Non mancano casi, poi nei quali la scelta del legislatore è determinata da esigenze di natura sociale come la legittimazione a far valere interessi collettivi o diffusi. La legittimazione ad agire coincide con la titolarità dell’azione.
L’azione di cognizione è diritto verso il giudice ad un provvedimento sul merito. L’azione è un diritto astratto ma solo parzialmente astratto in quanto postula un aggancio al diritto sostanziale: l’aggancio consiste nell’affermazione nel senso che l’esistenza dell’azione è condizionata dal fatto che il diritto sostanziale sia affermato nella domanda come esistente e quindi meritevole di tutela.
Le azioni di cognizione
Se l’azione è diritto alla tutela giurisdizionale, è chiaro che esistono tanti tipi di giurisdizione quanti sono i tipi di tutela giurisdizionale perciò si parla di azione di cognizione, azione esecutiva e azione cautelare.
L’azione di cognizione si distingue dall’azione di mero accertamento che introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza di mero accertamento e azione costitutiva che introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza costitutiva.
L’azione di mero accertamento prevede che l’interesse ad agire sia determinato dalla contestazione che deve assumere un grado di consistenza e serietà. Nel caso si tratti di contestazione di tipo affermativo si parla di mero accertamento negativo, in contrapposizione di mero accertamento positivo.
L’azione di condanna. La cognizione si chiama condanna quando si svolge in funzione ed in preparazione dell’esecuzione forzata, l’azione è basata sulla violazione e perciò postula un quid plus rispetto all’accertamento mero, dunque se la domanda contiene l’affermazione di un diritto violato e di un conseguente bisogno di restaurazione sul piano materiale, l’azione è di condanna.
L’ordinamento contempla alcune figure di azioni di condanna che prestano elementi di specialità, o condanne speciali:
La condanna generica prevista dall’ art. 278 cpc che prevede la possibilità di scindere la pronuncia sul “se” si una certa prestazione, dalla pronuncia sul “quantum” lasciandola ad un’altra fase del processo oppure ad un processo successivo. Si tratta di una figura speciale perché la sentenza che si può ottenere se da un lato è una condanna perche consegue ad un’esigenza di tutela determinata da una violazione, dall’altro è una condanna che non potrà contemplare una esecuzione forzata fino a quando non sarà integrata con la condanna riguardante il quantum.
Condanna condizionale sia nel senso che il giudice fa dipendere l’esecuzione dal verificarsi di una condizione ma in questo caso la condizione investe solo la condanna e non l’azione, sia nel senso che la condizione appartenga al diritto sostanziale accertato (es. il diritto di tizio al pagamento di 100 da parte di caio se si verificherà una certa condizione)in quest’ultimo caso definibile come condanna a prestazione condizionata la sentenza potrà essere di condanna solo dopo l’avveramento della condizione mentre prima, non essendoci una violazione, sarà di accertamento mero.
Condanna in futuro. Si tratta di azioni volte ad ottenere una condanna attuale ad una prestazione soggetta ad un termine e perciò eseguibile solo dopo il decorso del termine. Anche queste azioni non possono che essere riconosciute di accertamento mero poiché prima della scadenza non può esserci violazione. Vi sono tuttavia dei casi in cui la legge stessa eccezionalmente configura delle autentiche condanne in futuro: es. convalida dello sfratto per finita locazione prima della scadenza e le condanne a prestazioni alimentari o mantenimento.
Accertamento con prevalente funzione esecutiva. Sono caratterizzati dalla sommarietà della cognizione per ottenere più rapidamente l’esecutività. In taluni casi la cognizione è sommaria perché superficiale. Es. decreto ingiuntivo in cui si può avere una pronunci senza neppure sentire l’altra parte. In altri casi la cognizione è sommaria perché incompleta (es. condanne con riserva) che sono provvedimenti a contenuto di condanna pronunciati nonostante che l’esame di alcune questioni sia stato accantonato per essere compiuto in seguito (ordinanza di rilascio)
L’azione costitutiva che oltre ad accertare il diritto ad una modificazione giuridica contemporaneamente realizza il quid pluris rispetto all’accertamento ossia la modificazione giuridica. La situazione è paragonabile a quanto accade nella condanna in cui si è pure visto che l’accertamento non basta per attuare la tutela ma costituisce la premessa logica e giuridica per l’ulteriore attività tutelatrice che è l’esecuzione forzata. Ma la differenza tra la sentenza di condanna e la sentenza costitutiva sta nel fatto che mentre nella condanna il giudice non può che rimandare l’attuazione effettiva del diritto ad un’attività tutelatrice ulteriore da compiersi dall’organo esecutivo, nella sentenza costitutiva l’ulteriore attuazione del diritto accertato può compiersi subito e direttamente dal giudice dal momento che per attuarla bisogna operare solo nel campo degli effetti giuridici.
L’azione preventiva non sembra configurabile un tipo di azione preventiva autonomo.
A questo punto possiamo dire che l’accertamento è l’elemento comune a tutti i tipi di azione.