Nel diritto cartolare italiano, si definisce azione di regresso quella che spetta al portatore o a chi ha pagato il titolo di credito nei confronti del girante o dell’avallante. Nel titolo cambiario esistono due categorie di obbligati, ai quali corrispondono due tipi di azione per ottenere il pagamento della somma indicata nel documento, gli obbligati diretti, ovvero coloro che si sono assunti l’obbligazione e contro i quali può essere esperita un’azione diretta per indurli a adempiere, gli obbligati in via di regresso, ovvero coloro che si sono assunti la responsabilità del pagamento e contro i quali può essere esperita un’azione di regresso, che li costringa a pagare. A loro volta, essi potranno rivalersi sui loro debitori.
L’azione di regresso può essere esperita in due casi
-Quando il titolo è stato presentato tempestivamente, ma il debitore non ha adempiuto all’obbligazione.
-Quando il titolo non è stato presentato tempestivamente, per cui non è stato possibile procedere con il protesto o con la constatazione equivalente.
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l’assegno bancario sia stato presentato in tempo utile, senza essere pagato, sempreche il rifiuto del pagamento sia constatato con un protesto. Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, anche quando l’assegno bancario non sia stato presentato in tempo e il titolo non sia stato pagato, senza che sia stato esperito il procedimento di protesto o che si sia proceduto con la constatazione equivalente. Questi diritti, però, vengono persi, se dopo il termine di presentazione, la somma non è più disponibile per responsabilità del trattario. Il portatore ha diritto a ottenere sia la somma indicata nel documento, gli interessi legali a decorrere dal giorno della presentazione e le spese per il protesto o la constatazione equivalente, nonché quelle sostenute per gli altri e le altre eventuali.
Il portatore può esercitare azione di regresso verso uno qualsiasi dei giranti, in genere, quello con maggiore disponibilità economica, mentre il girante che ha pagato può esercitare azione verso gli altri giranti di grado inferiore.
L’azione di regresso è soggetta ai termini di prescrizione, che sono pari a un anno per la cambiale contro il traente, i giranti e gli altri obbligati, a decorrere dal termine di presentazione, a sei mesi per l’assegno. L’azione di regresso tra gli obbligati, con riferimento a un assegno bancario, si prescrive dopo sei mesi dalla data del pagamento o dall’esercizio dell’azione, mentre successivamente a tale termine resta sempre possibile l’azione causale, i cui termini di prescrizione sono legati al rapporto obbligatorio sottostante.
L’azione di regresso è il diritto di un condebitore di rivalersi verso gli altri obbligati in solido per la quota loro spettante dell’obbligazione, nel caso in cui abbia pagato per intero questa. Il Codice Civile contempla alcune ipotesi di regresso, come in materia di trasporto cumulativo, il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire contro gli altri, o in materia assicurativa, il coassicuratore che ha pagato l’indennizzo si rivale verso gli altri coassicuratori.
Sono due le vie possibili per giungere a un’azione di regresso.
-Via giudiziale, il creditore cita i debitori, in prima istanza l’obbligato principale, per vedersi riconoscere i propri diritti e ottenere quanto gli spetti.
-Via stragiudiziale, il girante principale effettua il pagamento del titolo e con la rivalsa chiede agli altri giranti il rimborso.
L’azione di regresso è legata, quindi, all’esistenza di un rapporto debitorio in solido, che stando all’art.1292 c.c. si ha quando più debitori sono obbligati per la stessa prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri, oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera prestazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Dunque, un’obbligazione in solido presuppone l’esistenza di due rapporti, uno tra l’insieme dei debitori coobbligati e il creditore, l’altro tra i debitori coobbligati. Il creditore può presentare richiesta di pagamento anche a uno solo dei debitori, così come può citare uno di loro in giudizio, al fine di ottenere le spettanze. Questo gli consente di evitare molteplici citazioni in giudizio e di risparmiare tempo e sforzi. Il debitore chiamato a pagare per intero l’obbligazione non rimane senza tutele, ma a sua volta ha il diritto di rivalersi verso gli altri debitori coobbligati, per la quota loro spettante dell’obbligazione assunta. Questa è quella che definiamo, appunto, azione di regresso.
A questo proposito, l’art.1298 c.c. stabilisce che le parti di ciascuno dei coobbligati si considerano uguali, in assenza di previsione diversa, mentre l’articolo successivo contempla il caso di insolvenza di un debitore in solido. In questo caso, la perdita si ripartisce per quota tra gli altri coobbligati, compreso quello che ha effettuato l’intero pagamento.