Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta. Risulta essere questo il contenuto dell’art.1386 del Codice Civile, che disciplina la caparra penitenziale, da non confondersi con quella confirmatoria.
In concreto, le parti possono pattuire nel contratto il diritto di recesso di una delle due o di entrambe, ma dietro il pagamento di un corrispettivo nei confronti del contraente non recedente. Dunque, in ciò consiste la sostanziale differenza con la caparra confirmatoria, questa ha la funzione di risarcimento del danno contro il mancato adempimento dell’altra parte contrattuale, mentre la caparra penitenziale è il prezzo prestabilito del diritto di recesso. Secondo la giurisprudenza, nonostante non sia prevista una forma particolare per la sua pattuizione tra le parti, non sarebbe sufficiente il mero riferimento all’art.1386 c.c. per la sua sussistenza quale diritto di recesso, dovendosi essere stabilita espressamente, altrimenti avrebbe funzione di caparra confirmatoria.
La caparra penitenziale si distingue anche dalla multa penitenziale, contemplata dall’art.1373 c.c., che prevede la facoltà di recedere dal contratto dietro la corresponsione all’altra parte di una somma di denaro. Il meccanismo appare, infatti, molto simile, ma si differenzia per l’assenza di una dazione di denaro o di altri beni fungibili all’atto della stipulazione del contratto.
Una volta che il contratto è stato firmato, le parti hanno, quindi, davanti a loro una scelta tra adempimento e recesso. Nel caso in cui una delle due scelga per la seconda, deve sostenere un onere, come sopra accennato. Qualora il recedente sia colui che ha versato la caparra all’altra parte contrattuale, perde tale somma. Se il recedente è colui che ha ricevuto la caparra, è tenuto a restituire all’altra parte il doppio della somma versata.
Vi presentiamo un semplice esempio per chiarire meglio il concetto. Tizio stipula con Caio un contratto preliminare di compravendita per un immobile di cui è proprietario attualmente il primo. Caio versa a titolo di caparra penitenziale la somma di 15.000 euro a Tizio, con la quale si garantisce la possibilità di recedere eventualmente dal contratto, ovvero di non stipulare quello di compravendita successivo. In sede di stipula del contratto, Tizio ci ripensa e decide di non vendere più a Caio l’immobile. Per ciò, egli deve restituire al mancato acquirente la somma di 30.000 euro, ovvero il doppio di quanto ricevuto all’atto della firma del contratto preliminare. Se ad esercitare il diritto di recesso fosse stato, invece, Caio, questi avrebbe semplicemente perso la somma dei 15.000 euro versati a titolo di caparra penitenziale.
Se il recesso non viene esercitato da nessuna delle due parti, la parte che ha ricevuto la dazione di denaro è tenuta a restituirla a quella che aveva effettuato il versamento, oppure la somma potrà essere computata quale corrispettivo per il contratto stipulato. Per esempio, se il prezzo pattuito per la vendita dell’immobile dell’esempio fosse stato di 150.000 euro, nel caso in cui nessuno tra Tizio e Caio recedesse dal contratto, i 15.000 euro versati dal secondo al primo a titolo di caparra penitenziale potrebbero essere semplicemente calcolati quale somma da detrarre dall’importo complessivo, ovvero Caio dovrà versare a Tizio i restanti 135.000 euro per l’acquisto dell’immobile. Potrebbe anche succedere, tuttavia, che l’oggetto della caparra penitenziale non sia stato il denaro, ma un altro bene fungibile, come potrebbe essere l’oro. In questo caso, sarebbe più semplice immaginare che Tizio restituisca a Caio l’oro ricevuto, invece che procedere a una sua valutazione ai prezzi attuali di mercato e al fine di scalarne il valore dal prezzo pattuito, cosa comunque possibile.
Riassumendo, la caparra ha la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale tra le parti e ha natura reale, in quanto si perfeziona con la dazione di denaro o di altri beni fungibili. Ciò non esclude che le parti possano concordare la consegna della somma o di altri beni fungibili in un momento successivo a quello di conclusione del contratto, in tutto o in parte, sempre che anteriormente alla scadenza prevista per l’adempimento delle obbligazioni pattuite. Per i contratti a esecuzione continuata o periodica, la parte può anche recedere successivamente, ma salvi gli effetti per le prestazioni già eseguite.
Per fare in modo che possa distinguersi dalla caparra confirmatoria, è necessario espressamente stabilire il diritto di recesso per le parti. Se si parla semplicemente di caparra penitenziale nel contratto, si presume che il diritto di recesso sia unilaterale, ovvero in favore della sola parte che ha versato la somma di denaro o altro bene fungibile. Per fare in modo che possa aversi un diritto bilaterale è necessario che esso venga espressamente sancito. Infine, il patto di recesso si configura quale contratto accessorio rispetto a quello principale, ma la sua inefficacia non pregiudica quella di questo. Viceversa, l’inefficacia del contratto principale pregiudica il patto di recesso e l’annessa previsione della caparra penitenziale.