Il certificato dei carichi pendenti attesta l’esistenza o meno di procedimenti penali in corso a carico di un soggetto e di eventuali giudizi di impugnazione. Esso si limita, quindi, a segnalare se un dato individuo risulti sottoposto a procedimento penale e, pertanto, si distingue dal certificato del casellario giudiziale, il quale segnala, invece, l’esistenza di una condanna a carico del soggetto. Dunque, il certificato dei carichi pendenti consente di conoscere l’esistenza di procedimenti penali in corso a carico di un soggetto, mentre il casellario giudiziale ne riporta le eventuali condanne subite.
Nel certificato dei carichi pendenti non compaiono gli estremi degli atti relativi alle indagini preliminari o già definiti con archiviazione o sentenza passata in giudicato. Compaiono, però, gli estremi degli atti con cui un soggetto assume la qualità di imputato, come la richiesta di rinvio a giudizio, la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, il decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio per direttissima, ogni altro provvedimento giudiziario che decidi sull’imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
Ogni provvedimento giudiziario viene, quindi, segnalato nel certificato dei carichi pendenti, con relativa annotazione di
-Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona sottoposta al provvedimento giudiziario, ovvero il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea e residente in Italia.
-Numero identificativo del procedimento.
-Autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario.
-Data, dispositivo del provvedimento giudiziale e norme applicate.
-Luogo, data dell’infrazione e norme applicate per ogni reato.
-Pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena, ma nessuna menzione della condanna, la quale va riportata nel certificato del casellario giudiziale.
-Misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.
Le segnalazioni nel certificato dei carichi pendenti sono cancellate alla cessazione della qualità di imputato, vale a dire quando la sentenza di non luogo a procedere non è più impugnabile, quando la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile o è divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
Il certificato dei carichi pendenti è rilasciato da qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita e di residenza del soggetto. La Procura rilascia il certificato che riporta solo i procedimenti in corso e i relativi provvedimenti di impugnazione davanti al Tribunale per il quale risulti territorialmente competente.
Esso può essere richiesto
-Dal diretto interessato o da una persona da lui delegata.
-Da un ente della Pubblica Amministrazione o dai gestori di servizi pubblici, quando esso risulti necessario per l’espletamento delle loro funzioni.
-Dall’autorità giudiziaria penale, che vi ha accesso direttamente; dal difensore della persona offesa dal reato e dal testimone.
In ogni caso, la richiesta va presentata munendosi di un documento di riconoscimento valido e utilizzando l’apposito modello presente in questa pagina. Il modulo richiesta certificato carichi pendenti deve essere compilato con i propri dati. Nel caso di delega a terzi, che è possibile scrivere utilizzando questo modello delega, bisogna allegare alla delega una copia del proprio certificato di identità in corso di validità. I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare una copia del permesso di soggiorno.
Il soggetto non può presentare richiesta personalmente di rilascio del certificato in alcuni casi
-Quando si è minorenni. La domanda va presentata da chi esercita la patria potestà, se il soggetto non ha compiuto l’età di 16 anni.
-Nel caso di interdizione. La richiesta va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina.
-Se si è detenuti. La richiesta va presentata da un delegato o per posta e se sprovvisti di documenti, essa va corredata dal visto del direttore del carcere.
-Se si è all’estero. La richiesta va presentata per posta o tramite un delegato.
Il certificato ha validità di sei mesi dalla data di rilascio. La firma non va autenticata e se la richiesta avviene per posta, fax o via telematica, è sufficiente allegare una copia del documento di riconoscimento. La richiesta prevede il sostenimento di alcuni oneri, 3,84 euro per diritti di certificato, 16 euro per il bollo, una marca da bollo per ogni due pagine di certificato. Se, poi, si richiede il rilascio del certificato in giornata, bisogna versare altri 3,84 euro per i diritti di urgenza.
Il rilascio avviene, però, gratuitamente, quando viene richiesto per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, così come anche per essere utilizzato in un procedimento per il quale l’interessato gode del gratuito patrocinio, oltre che per essere utilizzato a corredo di una domanda di riparazione dell’errore giudiziario. Attenzione, quando si è esenti dal versamento del bollo, bisogna produrre idonea documentazione che provi la sussistenza di tale diritto. La produzione del certificato dei carichi pendenti è possibile tramite dichiarazione sostitutiva per gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori dei servizi.