Compensazione Legale, Compensazione Giudiziale e Compensazione Volontaria

La compensazione legale viene disciplinata all’art.1243 del Codice Civile, che chiarisce che essa si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.

Dunque, immaginiamo che Tizio abbia prestato a Caio 100 euro e che allo stesso tempo Caio abbia venduto a Tizio un telefonino usato di vecchia generazione per l’importo di 70 euro. Abbiamo una situazione per la quale Tizio vanta verso Caio un credito di 100 euro e contemporaneamente ha un debito 70 euro, ovvero, siamo in presenza di due debiti contrapposti, i quali possono essere tra di loro compensati per ragioni di economicità. Invece che dare origine, infatti, a due transazioni separate, potrebbe risultare sufficiente una o nessuna. Nell’esempio sopra esposto, basterebbe compensare i due debiti tra di loro, per cui Caio resterebbe esposto verso Tizio per la maggiore differenza tra il proprio debito e il credito verso il primo, cioè per la somma di 30 euro. Una volta pagata questa, i rapporti di credito debito tra i due soggetti si estinguono.

Il Codice puntualizza, però, che per fare in modo che due debiti siano tra di loro compensabili, essi devono anche essere omogenei, liquidi ed esigibili. Omogenei significa che devono avere ad oggetto gli stessi beni fungibili, come il denaro, liquidi implica che siano determinabili nel loro ammontare ed esigibili significa che non sono sottoposti a condizione o a termine.

Una volta che ricorrono le tre caratteristiche sopra indicate, risulta possibile la compensazione legale. Può accadere, quindi, che due soggetti abbiano tra di loro rapporti debitori, ma che questi non siano liquidi, ovvero prontamente determinabili. In questi casi, risulta possibile ricorrere al giudice per la loro quantificazione, sempre che la compensazione risulti di facile e pronta soluzione. Il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che ritiene esistente.

Una terza ipotesi consiste nell’accordo volontario tra le parti, in merito a rapporti di credito debito non liquidi, omogenei ed esigibili. Nulla vieta a due soggetti, infatti, di accordarsi per la compensazione, che in questo caso è del tipo volontaria e si distingue da quella giudiziale, decisa in tribunale, così come da quella legale, che avviene sulla base di un meccanismo automatico e senza previo accordo tra le parti.

La compensazione è un mezzo di estinzione di due contrapposte obbligazioni di carattere soddisfattorio, nel senso che lascia soddisfatte le parti. Non sempre essa è possibile, come testimonia l’art.1246 c.c., per cui fanno eccezioni i seguenti casi
-Crediti per la restituzione di cose per i quali il proprietario sia stato ingiustamente spogliato.
-Crediti per la restituzione di cose depositate o date in comodato.
-Crediti dichiarati impignorabile.
-Rinuncia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore.
-Divieto stabilito dalla legge.

Abbiamo anche scritto che la compensazione legale non presuppone l’esistenza di un accordo tra le parti, ma è anche vero che il giudice non può rilevarla d’ufficio per l’art.1242 c.c., ragione per cui essa è eccepibile solo dalla parte che si è costituita in giudizio.

Quanto ai beni omogenei, abbiamo detto che si tratta di beni dalla natura fungibile, come nel caso del denaro. Non si potrebbe dire la stessa cosa, per esempio, per il caso di opere d’arte, due quadri, anche apparentemente identici, potrebbero assumere valori estremamente diversi. Uno potrebbe al limite essere una copia e valere poco, mentre l’altro essere battuto all’asta per svariati milioni di euro. La conseguenza è che non si tratta di beni fungibili. Altri beni diversi dal denaro lo sono, invece, come nel caso dell’oro. I prezzi di questo asset, essendo quotidianamente determinato a livello internazionale, consentono una valutazione puntuale, per cui si è sempre in grado di sapere quanto valga un grammo di oro 24 carati.

Quanto all’esigibilità, si è visto come essa implichi l’assenza di termini e condizioni. In teoria, due debiti dovrebbero essere immediatamente esigibili per essere compensabili tra di loro legalmente, ma potremmo avere casi di scadenza omogenea, come nel caso di Tizio che ha prestato a Caio 100 euro con restituzione pattuita per il 10 maggio 2018 e Caio che ha ceduto a Tizio un bene con pagamento fissato per la stessa data. I due debiti nei fatti si annullerebbero alla medesima data e in presenza di un accordo tra i due scatterebbe l’immediata compensazione.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la liquidità e l’esigibilità dei due crediti contrapposti sono elementi indispensabili per delimitare i casi di compensazione legale, in quanto altrimenti verrebbe meno la certezza sull’esistenza del diritto opposto, essendo possibile una successiva contestazione nel se e nel quanto della controparte.

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