L’articolo 166 del Codice di Procedura Civile fissa i termini per la costituzione del convenuto, che può avvenire tramite procuratore o personalmente, nei casi consentiti dalla legge, almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o almeno 20 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice, 10 giorni prima nei casi di abbreviazione dei termini, a norma dell’art.163, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa con la copia di citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
La modalità di costituzione del convenuto è uguale alle modalità di costituzione dell’attore e la ricezione della notifica della citazione lo legittima a costituirsi come convenuto. La comparsa di risposta, invece, è l’atto con il quale il convenuto compare nel processo e contiene l’esposizione dei fatti, l’esplicazione della sua difesa, le prove e le conclusioni. Se questi elementi sono inseriti nella comparsa di risposta, alcuni sono obbligatori, a pena di decadenza, come la chiamata di un terzo in causa, le controdomande del convenuto e le conclusioni medianti le quali il convenuto stabilisce la propria posizione.
La sentenza del giudice ha effetti nei confronti delle parti, ovvero quella passata in giudicato ha efficacia tra le parti. Questa precisazione rileva, in quanto restringe l’ambito soggettivo dell’applicazione della sentenza, che altrimenti saremmo portati a pensare abbia efficacia erga omnes, ovvero verso tutti. Ciò si ha in conseguenza del principio del contraddittorio, in base al quale la sentenza non può nuocere a chi non è parte e a quanti non hanno potuto contraddire. Se la sentenza produce effetti nei confronti di terzi, risulta necessario che questi abbiano potuto agire nel processo, ovvero che siano stati chiamati, così da avere potuto esplicare le proprie ragioni. Solo in questo modo la sentenza acquista efficacia verso di loro.
Questi soggetti terzi possono entrare nel processo per la chiamata di una delle parti, oppure per volontà propria. Si consideri che alcuni processi, poi, non possono nemmeno celebrarsi senza la presenza di un numero maggiore di parti. Un primo modo per la presenza di un numero di parti nel processo superiore a due si ha con l’attore che propone la citazione di più convenuti. In sostanza, l’attore propone più domande, ciascuna per un differente convenuto. Le cause contro più persone possono essere presentate davanti a giudici diversi, ma se sono legate dal titolo e l’oggetto, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una delle parti, le quali verranno raggruppate in un unico processo. Dunque, più convenuti potranno essere chiamati in causa da un attore davanti a un solo giudice, anche in deroga alle norme sulla competenza, sempre che titolo e oggetto della causa siano in comune.
Tornando ai tempi della costituzione del convenuto, essi sono stati innalzati dai 5 giorni della formulazione precedente. La tempestività va accertata anche nel caso in cui l’udienza sia stata rinviata rispetto al giorno indicato dall’attore. Pertanto, va considerata tardiva la domanda riconvenzionale contenuta in una comparsa di risposta depositata entro i 20 giorni dalla data dell’udienza differita. Tuttavia, il termine dei 20 giorni non è perentorio, potendo il convenuto costituirsi fino alla data di udienza di precisazione delle conclusioni, anche se la costituzione tardiva comporta la decadenza di cui all’art.167 c.p.c., secondo comma, in base alla nuova riformulazione, ovvero le eventuali domande riconvenzionali e le domande processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Se è omesso o risulta incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, dopo avere rilevato la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla, ferme restando le decadenze maturate e fatti salvi i diritti acquisiti prima dell’integrazione.
Il convenuto deve depositare in tempo la propria difesa rispetto alla data della prima udienza di comparizione, in modo che il giudice possa studiare bene il fascicolo. Anche l’attore avrà modo di conoscere le difese della controparte, trovandosi nelle condizioni già alla prima udienza magari di proporre eccezioni o domande necessarie a seguito proprio di queste difese, oltre che modifiche e integrazioni di domande già proposte o di dedurre nuovi mezzi di prova.
Quanto al calcolo della tempestività della costituzione del convenuto, bisogna tenere conto del dies a quo, a ritroso rispetto alla data di fissazione della prima udienza, restando questo libero, per cui i 20 giorni devono essere effettivi, al netto del giorno in cui si terrà l’udienza di comparizione indicata. La sospensione dei termini processuali durante i periodi feriali comporta la sottrazione di questi dal computo di cui sopra. Nel procedimento civile, il vizio di cui è affetta la costituzione di una delle parti non determina una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per cui, ad esempio, in cassazione non si può eccepire l’irregolare costituzione del convenuto in primo grado, se non è stata sollevata nei motivi in appello.