Il contratto estimatorio consiste nella consegna di uno o più beni mobili da parte del tradens all’accipiens e questO si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca i beni nel termine stabilito. Come si capisce, non si tratta di un contratto di compravendita, anche se l’art.1557 del Codice Civile stabilisce che Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Come si può comprendere, si tratta della possibilità per una parte di ricevere una partita di merce, senza pagarla nell’immediato. Pensiamo ai contratti tra commercianti e fornitori, i primi hanno la necessità di ricevere merce in grande quantità, anche se non sempre possono confidare di rivenderla del tutto. Per questo, pattuiscono un termine entro il quale dovrà avvenire il pagamento per la parte non restituita. Funziona così, per esempio, per la vendita di giornali o anche di preziosi. Se non vi fosse questo tipo di contratto, non sarebbe possibile per un esercizio di piccole e anche medie dimensioni essere attivo nel campo commerciale, in quanto l’impresa dovrebbe disporre di un capitale cospicuo da anticipare per acquistare la merce prima che venga venduta.
Il contratto estimatorio è reale, nel senso che il tradens adempie alla sua obbligazione con la consegna della cosa all’accipiens, ma non per questo ottiene subito il pagamento del prezzo relativo, risultando necessario attendere il termine concordato per verificare quanta merce sia tornata indietro. Quella che è stata venduta dall’accipiens e, pertanto, non restituita, sarà pagata. Inoltre, il tradens rimane formalmente il proprietario dei beni consegnati all’accipiens, ma non potrà disporne fino a quando non gli verranno restituiti. Per esempio, un fornitore che ha consegnato a un esercente 1.000 kg di pasta, pattuendo la riconsegna dell’invenduto entro 90 giorni, non può nei tre mesi successivi alla consegna entrare in negozio e vendere per conto proprio la merce, nonostante sia ancora il proprietario.
Da parte sua, l’accipiens si prende il rischio di perimento della cosa, pure se per causa a lui non imputabile. Risulta essere tenuto a pagare il prezzo di stima al tradens alla scadenza pattuita per la merce non restituita, oppure dovrà riconsegnarla, per l’appunto. I suoi creditori non potranno sottoporre questa merce a sequestro o pignoramento fino a quando il prezzo non sarà pagato al tradens. Questa precisazione appare ovvia, se l’accipiens non è proprietario dei beni a lui consegnati dal tradens, è evidente che questi non possono essere oggetto di azioni pignoratizie o di sequestro da parte dei creditori.
Chiaramente, al termine pattuito, l’accipiens può anche trattenere la merce ancora invenduta, pagandone il prezzo stimato al tradens. Lo farà se ritiene che questi beni saranno verosimilmente venduti a breve e che non ha senso, pertanto, restituirli, disponendo della liquidità necessaria per l’acquisto e dello spazio in magazzino.
Le parti possono concordare un prezzo minimo di vendita e l’accipiens non può esimersi dal pagare questo alla scadenza, anche nel caso in cui abbia rivenduto la merce a un prezzo inferiore. Non è esonerato, tuttavia, dal pagare al tradens l’eventuale maggiore prezzo di vendita, fatto salvo il diritto di trattenere il proprio compenso.
Il contratto non prevede tra i suoi termini essenziali la fissazione di un termine entro cui deve avvenire il pagamento. Esso resta valido, anche nel caso in cui non sia stato fissato e non risulti dalle leggi o dagli usi. In sostanza, ci troveremmo davanti a un contratto a tempo indeterminato. Lo stesso dicasi per il caso dei prezzi, i quali non devono necessariamente essere stati stabiliti prima della consegna, risultando necessario solamente che essi siano almeno determinabili o che le parti abbiano concordato un prezzo minimo di vendita. Dunque, un contratto estimatorio potrebbe essere privo sia del termine entro cui consegnare i beni che del prezzo da corrispondere al tradens per i beni non restituiti.
Si faccia attenzione alla distinzione tra contratto estimatorio e quello in virtù del quale un commerciante acquista merce da un fornitore, potendola rivendere a un prezzo superiore rispetto a quello pagato per ottenere la stessa, lucrando sulla differenza. Infatti, nel primo il proprietario rimane sempre il tradens, ovvero colui che ha consegnato la merce, nonostante non possa disporne per tutto il periodo in cui essa si trova nella disponibilità dell’accipiens, che risulta così titolare di un diritto disgiunto da quello di proprietà. Non solo, perché l’accipiens non può essere considerato nemmeno proprietario delle somme incassate dalla cessione della merce ricevuta in consegna al prezzo minimo, in quanto tale corrispettivo non gli appartiene. Anche in questo caso, quindi, i creditori non possono rivalersi su tali incassi, risultando di proprietà dei creditori.