Escussione – Significato e Definizione

Quando una banca o una società finanziaria erogano un credito a un cliente, sia esso impresa o famiglia, si coprono dal rischio che questo possa non essere restituito, in parte o in toto, a causa di difficoltà economiche sopravvenute, si pensi a un lavoratore che perde il posto e che non può più pagare le rate mensili del mutuo o a un’azienda che fallisce e non può più restituire il prestito ottenuto, o di problemi di altra natura. Per questo richiede il rilascio di adeguate garanzie, che possono essere reali, come ipoteca su beni immobili o mobili registrati di proprietà o pegno su beni mobili, o personali, queste ultime anche dette fideiussioni. Esse agevolano l’erogazione di un prestito o, in molti casi, lo rendono possibile, visto che un debitore sprovvisto di beni di proprietà dal valore congruo difficilmente si vedrà accettata la richiesta da parte di un istituto. Tra le azioni a disposizione del creditore a difesa del suo credito, vi è l’escussione, ovvero la possibilità, dietro titolo esecutivo, di sottoporre i beni del debitore a esecuzione forzata.

Si pensi alla cambiale. Se compilata in maniera corretta, e se su di essa siano state annullate in misura minima dovuta le marche da bollo, essa costituisce titolo esecutivo, nel senso che nel caso di inadempienza del debitore, il creditore ha la possibilità di escutere i beni del primo per rivalersi del credito vantato, senza ricorrere al giudice con interminabili azioni legali, che spesso finiscono per provocare dispendio inutile o quasi di tempo ed energie.

In realtà, il termine escussione viene spesso utilizzato all’interno dell’espressione beneficio di escussione, che riguarda il diritto di un debitore di grado inferiore di ottenere che il creditore escuta coattivamente i beni del debitore principale, prima di rivolgersi alla sua persona. Ciò è possibile nei casi in cui non esista un vincolo di solidarietà tra i due o più debitori, ovvero quando questi non sono obbligati in solido. Il beneficio di escussione non è possibile quando il debitore principale versi nell’impossibilità di effettuare i pagamenti al creditore. Esso è previsto dal codice civile a favore del fideiussore, il quale è tenuto, però, a indicare quali beni del debitore principale possono essere escussi e ad anticipare le spese relative all’azione di escussione del creditore. Una situazione analoga si ha per i soci di società semplici, che possono pretendere che sia prima escusso il patrimonio sociale, indicando su quali beni possa avvenire tale azione. Lo stesso dicasi per i soci di società in nome collettivo e di quelli accomandatari in società in accomandita semplice, dai quali i creditori non possono pretendere il pagamento dei crediti vantati, nemmeno se la società versa in stato di liquidazione, se prima non hanno escusso il patrimonio sociale.

Dunque, riepilogando, l’escussione è la possibilità assegnata al creditore di escutere il patrimonio del debitore nel caso di inadempienza e fino a rivalersi del tutto del credito vantato. Qualora questa azione non sia possibile, per esempio, perché il debitore risulti nullatenente o perché i beni di cui è proprietario sono stati già pignorati o sottoposti a ipoteca da altri creditori, il creditore può rivolgersi a un eventuale garante del debitore, detto anche fideiussore, che risponde del debito contratto dal primo con tutto il suo patrimonio. Questi può opporgli, come detto, il beneficio di escussione, ovvero può pretendere, se non è obbligato in solido, che il creditore prima escuta il patrimonio del debitore principale, ma se, come detto, questa azione risulta impossibile da attuare, ecco che tale beneficio non potrà essere fatto valere.

Sopra, abbiamo citato il caso della cambiale quale titolo esecutivo che assegna al creditore il diritto di escussione. Se su di essa non è stata annullata alcuna marca da bollo, contrariamente a quanto richiesto dalle leggi cambiarie, o se l’importo annullato risulta essere inferiore alla misura dovuta, il titolo perde la sua esecutività, per cui l’escussione non è possibile, restando intatto il diritto del creditore a riscuotere la somma indicata sul documento. Attenzione, però, perché la mancata esecutività non può essere fatta valere automaticamente dal debitore, ma deve essere rilevata dal giudice.

La conseguenza è che il garante si espone all’atto dell’apposizione della firma per il rilascio di una fideiussione a un rischio, direttamente proporzionale a quello di insolvenza del debitore garantito. Non è un caso che il fideiussore sia nella quasi totalità dei casi un parente stretto o un amico fidato del debitore, anche perché è tenuto non solo a garantire che il debito sia interamente restituito, ma anche che esso venga ripagato a ogni scadenza pattuita. Dunque, diventa necessario spesso persino una vicinanza fisica tra le due figure, al fine di consentire al garante di monitorare l’andamento dell’obbligazione. Chi rilascia una fideiussione, infine, non può eccepire al creditore di non essere stato al corrente dell’inadempienza del debitore principale, potendo essere segnalato al pari di questo come cattivo pagatore o protestato.

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