Chi ha avuto a che fare con la giustizia, indipendentemente da quale sia stata la sua posizione, a un certo punto si è trovato ad essere oggetto della richiesta di sostenimento delle imposte relative alla registrazione degli atti giudiziari. Iniziamo subito con il dire che per la nostra legislazione, le imposte di registro della sentenza, sia essa stata emessa da un giudice di primo grado, di appello o da un giudice di pace, sono a carico della parte soccombente. Pertanto, chi vince una causa dovrebbe stare relativamente tranquillo sul fatto di non essere chiamato a pagare.
In verità, in Italia le cose non sono mai così semplici, e le stesse norme dispongono il pagamento in solido tra le parti. Questo significa che per l’Agenzia delle Entrate è importante che qualcuno paghi, o la parte soccombente o quella vincitrice della causa. Se la prima non dovesse adempiere alla sua obbligazione, dovrà pensarci la controparte, la quale si vedrà recapitare a casa la famosa busta verde, quella con cui lo Stato chiama a pagare per atti di tipo giudiziario, come spiegato in questa guida sulla raccomandata indescritta.
Emessa la sentenza, il cancelliere e il segretario del tribunale effettuano relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Per le cause civili, la richiesta di registrazione deve avvenire entro 5 giorni dall’emanazione o dalla pubblicazione della sentenza. Lo stesso vale per i decreti ingiuntivi, anche se in questo caso il termine dei 5 giorni decorre dalla data di esecutività. Anche per le sentenze penali, che condannino al risarcimento di un danno, la richiesta deve avvenire entro 5 giorni dalla data in cui essa è ritenuta passata in giudicato. Per i decreti di trasferimento delle procedure esecutive, la registrazione deve avvenire entro 20 giorni dall’emanazione del provvedimento o dalla sua pubblicazione. Infine, quando il rogante dell’atto è il cancelliere, il termine massimo è fissato in 20 giorni, come per i verbali di rinuncia all’autorità, l’apposizione dei sigilli, la nomina dell’incaricato alla redazione dell’inventario e altri atti minori.
Una volta ottenuta la documentazione, l’Agenzia delle Entrate emette un avviso di liquidazione, con il quale intima il pagamento delle spese entro i successivi 60 giorni. Il pagamento deve avvenire tramite modello F23 e può essere effettuato prima che dall’ente arrivi la notifica di liquidazione. In genere, non è il diretto interessato a sostenere il costo in prima persona, ma il suo avvocato, che accedendo online al sito dell’Agenzia delle Entrate è in grado di individuare in tempo quale sia la somma da versare per il proprio cliente, chiaramente addebitandogliela con la parcella. Nel caso in cui non se ne occupi l’avvocato, dovrà effettuare il pagamento proprio il cliente, facendo attenzione a registrare diversi dati, tenendo conto che l’ufficio competente per la riscossione è quello sito nella provincia nella quale opera il tribunale che ha emesso la sentenza.
Il cliente deve indicare l’anno in cui il provvedimento è stato adottato, l’ente che lo ha emanato e il tipo di atto, ovvero sigla SC per una sentenza civile, DI per un decreto ingiuntivo. Effettuato il pagamento con il modello F23, bisognerà presentare la ricevuta all’Agenzia delle Entrate. Il pagamento può avvenire in qualsiasi banca, sportello postale o concessionario della riscossione. Nel caso in cui fossero scaduti i termini, avverrà l’iscrizione al ruolo e la cessione del credito vantato a Equitalia, che notificherà la cartella di pagamento. A partire dal 2017, però, essendo stata Equitalia assorbita dall’Agenzia delle Entrate, sarà questa nei fatti ad occuparsi di tale notifica.
Abbiamo scritto che a dovere pagare è la parte soccombente, ma in alcuni casi è quella vittoriosa a volerlo fare, in modo da accorciare i tempi per impugnare la sentenza, decorrendo il termine dalla notifica della sentenza. Evidente, che questa cercherà di rivalersi successivamente sulla parte soccombente.
In caso di errore nella liquidazione dell’imposta, la parte interessata può richiedere che sia rivista, oppure potrà pagare l’imposta errata, chiedendone dopo il rimborso, evitando di allungare i tempi per la pubblicazione della sentenza. Attenzione a una recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale non si ha l’obbligo di pagare in anticipo l’imposta di registro per ottenere la copia di un atto con apposita di formula esecutiva.
Una volta registrato dal cancelliere, il provvedimento del giudice può essere rilasciato in originale, copia o estratto. Ciò non vale nei seguenti casi
-Originali, copie ed estratti di sentenze e altri provvedimenti rilasciati per la prosecuzione del giudizio in altra sede.
-Per gli atti richiesti d’ufficio per un procedimento giurisdizionale.
-Per le copie degli atti che servono per l’approvazione o l’omologazione.
-Per le copie degli atti destinate alla trascrizione o all’iscrizione nei registri immobiliari.
-Per le copie degli atti che il pubblico ufficiale è tenuto a depositare negli uffici pubblici.
-Per il rilascio dell’originale o della copia di una sentenza, necessaria per procedere all’esecuzione forzata.
Conoscere la procedura di registrazione degli atti giudiziari è quindi semplice.