Condizione Sospensiva, Risolutiva, Casuale, Potestativa e Mista

La condizione è un elemento accidentale di un negozio giuridico. Oltre agli elementi essenziali, infatti, le parti possono apporre al negozio clausole, che ne condizionano l’efficacia, i tempi e i modi dell’adempimento. Attraverso queste clausole, i motivi, che generalmente sono irrilevanti, diventano elementi altrettanto importanti del negozio.

Non tutte le tipologie contrattuali, però, ammettono l’apposizione di clausole condizionali. Risulta essere il caso del matrimonio, che non può essere sottoposto a condizione o a termine. A tale proposito, va detto che in alcuni contratti, l’apposizione degli elementi accidentali comporta la nullità dell’intero negozio giuridico, come con l’accettazione ereditaria, mentre in altri, si veda il matrimonio, l’impianto del contratto rimane ugualmente valido.

Andiamo a vedere la definizione di condizione. Essa può essere intesa come un avvenimento futuro e incerto, al verificarsi della quale le parti concordano che il negozio inizi o cessi gli effetti. Alcune precisazioni, le condizioni producono i loro effetti sull’efficacia del negozio, non anche sulla loro validità. L’efficacia del negozio è subordinata al verificarsi di un evento, che coincide con la condizione stessa. Tale evento, per fare in modo che possa essere considerato una condizione, deve essere incerto e futuro. Ciò implica che non può considerarsi condizione un evento presente, anche se ignoto dalle parti, oppure uno futuro, ma certo. La conseguenza è che la condizione è cosa diversa dal termine, che fa riferimento a un evento futuro, ma certo.

Dunque, vediamo questo schema tradizionale: “dies incertus an, incertus quando”, ovvero un evento, di cui si ignora se avverrà ed eventualmente quando, “dies incertus an, certus quando”, vale a dire un evento, di cui non si sa se si verificherà, ma di cui eventualmente si conosce con certezza la data, “dies certus an, incertus quando”, relativo a un evento che le parti conoscono essere certo, ma non quando potrebbe verificarsi, “dies certus an, certus quando”, un evento certo sia sul se e sul quando si dovrebbe verificare.

La futuribilità dell’evento è considerata, quindi, un elemento essenziale, perché si possa parlare di condizione, ma parte della dottrina non la ritiene una qualità obbligatoria, essendo sufficiente che l’evento, anche passato, sia incerto. A questo proposito, però, resta necessario che esso sia ignoto alle parti al momento della stipula del contratto. A questo fine, si considera la conoscenza dell’uomo medio, mentre non può considerarsi ignoto un evento, che per quanto fosse sconosciuto alla maggioranza delle persone, era a conoscenza delle parti o di almeno una di esse.

Altre caratteristiche della condizione sono la sua possibilità materiale e giuridica, nel senso che il suo realizzarsi deve anche essere ragionevolmente possibile, altrimenti verrebbe meno la sussistenza di un condizionamento del contratto. Nei casi di condizione sospensiva, l’intero contratto è nullo. Questa previsione radicale dipende dal fatto che, apponendo una condizione di fatto non realizzabile, le parti avrebbero, nella realtà, convenuto di non sottoporre a condizione il contratto. Se la condizione è, invece, risolutiva, questa si considera non apposta. Quando, però, la condizione attiene non all’intero contratto, ma alla singola clausola, si applica la disciplina della nullità parziale.

Anche la liceità è una caratteristica essenziale della condizione. Essa consiste nel non contrastare norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume. A tale riguardo, l’illiceità si può configurare quando il fatto illecito si assume che possa produrre un effetto favorevole al suo autore, altrimenti non si statuirebbe altro, che la produzione di effetti sfavorevoli a chi contravviene alle leggi. Anche in questo caso, la condizione illecita colpisce con la nullità l’intero contratto, salvo che non si abbia un caso di nullità parziale, quando essa afferisce alla singola clausola. Per fare in modo che una condizione sia considerata impossibile o illecita, è necessario che possegga tale qualità all’atto di inserimento nel contratto, perché se si tratta di una qualità sopravvenuta, si è semplicemente dinnanzi a un evento non più realizzabile.

Esistono vari tipi di condizioni. L’art.1353 del Codice Civile fa riferimento a quella sospensiva e a quella risolutiva. La prima si ha, quando l’efficacia del negozio dipende dal verificarsi di un evento. Esempio, “ti pagherò 1.000 euro, se Tizio arriverà in Italia”. Non sapendo se e quando Tizio arriverà in Italia, non è detto che il pagamento avverrà.

Casi del genere si hanno con i contratti ad aedificandum, quelli che legano un negozio relativo a un immobile al verificarsi di un certo evento.

La condizione è, invece, risolutiva, quando gli effetti di un contratto su produrranno fino al verificarsi di un dato evento, successivamente al quale il negozio si risolverà. Esempio, “puoi rimanere gratis nel mio appartamento fino al giorno del mio ritorno dal periodo di lavoro all’estero”. Il contratto di comodato d’uso viene meno, quindi, al ritorno della controparte dal soggiorno all’estero, per cui il verificarsi della condizione apposta risolve il contratto.

Secondo la giurisprudenza, solo i contratti di compravendita sottoposti a condizione risolutiva produrrebbero effetti traslativi, mentre quelli sottoposti a condizione sospensiva non potrebbe essere considerato ad efficacia traslativa. La distinzione appare semplice in linea teorica, ma nel contratto possono esistere casi di interpretazione dubbia, circa i quali non c’è accordo in dottrina su quali criteri utilizzare per cercare di capire di quale tipo di clausola si tratti.

In relazione alla condizione, possono sussistere ulteriori qualificazioni. Essa può essere intesa affermativa, quando il negozio produrrà gli effetti al verificarsi dell’evento citato. Esempio, “ti pago 1.000 euro, se Tizio viene in Italia”, mentre si parla di condizione negativa, quando la produzione degli effetti del negozio è legata al non verificarsi di un evento. Esempio, “ti pago 1.000 euro, se Tizio non viene in Italia”.

La condizione è, poi, casuale, se essa dipende da terzi o dal caso, il che sarebbe uguale, tranne che sulla volontà di terzi non possa agire almeno una delle parti.

Si dice che la condizione sia, invece, potestativa, quando essa dipende dalla volontà di una delle parti. L’evento consiste in un fatto umano, che rientra nella discrezione del soggetto che deve metterla in atto e che impone un impegno in capo a chi lo assume.

Infine, si ha una condizione mista, quando il verificarsi di un evento è legato in parte al caso o a terzi e in parte alla volontà di una delle parti.

Nell’ambito delle condizioni potestative rivestono importanza quelle meramente potestative. A tale proposito, l’art.1355 c.c. stabilisce che è nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva, che dipenda dalla mera volontà dell’alienante o del debitore, rispettivamente.

Vediamo come facciamo a distinguere una condizione potestativa da una meramente potestativa. L’avverarsi di una condizione, nel primo caso, non dipende dalla mera volontà di chi la pone, ma da fattori oggettivi e soggettivi, che incidano sulla sua volontà. Esempio, “ti assumo nella mia azienda, se ti laurei”. La volontà di chi pone la condizione non è l’unico fattore ad incidere sulla decisione, in quanto è subordinata al verificarsi di un evento, che risulta essenziale per la produzione dell’effetto giuridico.

In altri termini, il Codice Civile dichiara nulli contratti del tipo “ti vendo l’immobile, se lo voglio” o “ti pago 1.000 euro, se lo desidero”. Ciò avviene con l’apposizione di clausole, che abbiano la capacità di qualificare una condizione come unilaterale, ovvero nell’interesse esclusivo di una parte, oppure quando emergano elementi idonei a manifestare tale qualità.

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