La domanda riconvenzionale è una tematica rientrante nel processo civile. Quando una parte decide di chiamare in giudizio un’altra parte, la convenuta, questa può limitarsi ad eccepire le pretese della parte attrice, oppure propone eccezioni, per fare in modo che il giudice rigetti l’istanza della controparte, o ancora può proporre domanda di accertamento incidentale. Infine, può anche formulare una domanda riconvenzionale, che si distingue dall’opposizione delle eccezioni, visto che in questo caso si amplia l’oggetto del giudizio, dando origine a un’azione autonoma, attraverso la quale la parte citata chiede un giudizio favorevole. Si tratta, a tutti gli effetti, di una contro domanda.
La parte convenuta, quindi, con la domanda riconvenzionale non si limita ad opporre dinnanzi al giudice le pretese della controparte, ma ribatte con la richiesta di un diritto soggettivo, mirando ad ottenere una pronuncia costitutiva, modificativa o estintiva.
Vediamo quando va presentata la domanda riconvenzionale.Il termine perentorio è quello dei 20 giorni precedenti alla prima udienza di comparizione nell’atto di citazione, entro la quale va depositata la comparsa di risposta; oppure, entro dieci giorni prima, nei casi di abbreviazione dei termini, come da art.163-bis, secondo comma, c.p.c.
Nel caso in cui l’oggetto o il titolo della domanda siano omessi o risultino incerti, il giudice ha la facoltà di fissare un nuovo termine perentorio, entro il quale il convenuto deve fare pervenire l’integrazione, fermi restando i termini di decadenza e i diritti acquisti anteriormente all’integrazione.
Stando all’art.36 c.p.c., la domanda riconvenzionale non può essere proposta nel giudizio in modo incondizionato, ma deve dipendere sempre da un processo pendente, all’interno del quale viene instaurata, in conseguenza o del titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quanto già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.
In questi casi, il giudice competente per la causa principale lo è anche per le domande riconvenzionali, tranne che queste non eccedano la sua materia o per valore, per cui dovrebbe rimettere l’intera causa a un giudice superiore, oppure si limita a provvedere alla causa principale, rimettendo le parti a un altro giudice, in merito alle eccezioni presentate.
L’art.183 c.p.c. ammette la presentazione di domande riconvenzionali anche da parte dell’attore, in risposta a quelle presentate dalla parte convenuta, secondo il principio della reconventio reconventionis nella prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa. Infatti, il suddetto articolo ammette che l’attore presenti domande nuove, in relazione alle domande di riconvenzione e alle eccezioni esibite dalla controparte.
Risulta essere sorto un dubbio in dottrina, così come successivamente anche nella giurisprudenza e, infine, nel legislatore, riguardante il contenuto della domanda riconvenzionale, vale a dire se esso possa essere di qualsiasi tipo, sempre che collegato alla domanda principale tramite la sola mera identità delle parti, oppure se esso debba essere ricondotto al merito della domanda principale. Si è optati per questa seconda interpretazione, altrimenti verrebbe meno per l’attore originario, quello che ha citato un’altra parte in giudizio, la durata ragionevole del processo. Infatti, se la domanda principale e quella riconvenzionale non possedessero lo stesso contenuto, è ipotizzabile che la durata del processo rischi di essere più lungo. Bisogna però considerare che la presentazione di due domande separate all’interno dello stesso processo porterebbe vantaggi in termini economici. Il legislatore, però, sembra essere stato propenso per assegnare maggiore rilevanza alla delicata tematica dei tempi processuali, che si sa essere molto lunghi in Italia. Questa interpretazione, poi, racchiude l’idea dell’uso pretestuoso delle domande riconvenzionali da parte del convenuto, al solo fine di guadagnare tempo, opponendosi alla parte attrice.
Vediamo quanto stretto deve essere il contenuto della domanda riconvenzionale rispetto a quella principale. Stando all’art.36 c.p.c., è stabilito quale definizioni restrittiva della prima che il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o per valore. Con riferimento alla prima parte, significa che la domanda riconvenzionale debba avere ad oggetto i fatti costitutivi allegati dall’attore come fondamento della propria domanda principale. Da questo punto di vista, il nesso è inteso abbastanza stretto.
Quanto alla seconda parte, significa che la domanda riconvenzionale deve essere uno sviluppo dell’eccezione proposta in via principale del convenuto. Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, la domanda riconvenzionale è ammissibile, se non eccede la competenza del giudice, anche se dipende da un titolo diverso da quello dedotto a fondamento della domanda principale, qualora tra le domande esista un collegamento obiettivo. In questo caso, l’opportunità del processo simultaneo è rimessa alla discrezione del giudice di merito, che è insindacabile. Il giudice privo di competenza, invece, deve rimettere l’intero processo al giudice competente per la causa riconvenzionale.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora sia stata proposta una domanda principale di valore non eccedente 1.100 euro, e una riconvenzionale eccedente la competenza del giudice di pace, quest’ultimo non può separare la domanda riconvenzionale e rimetterla al giudice superiore, in quanto deve rimettere l’intera causa al tribunale, tale che le due domande siano trattate contestualmente e decise entrambe con giudizio impugnabile in appello.
Con la domanda riconvenzionale, il convenuto oppone alla domanda principale nei suoi confronti un provvedimento positivo e negativo per la controparte, che vada oltre il mero rigetto, con l’eccezione riconvenzionale, pur deducendo fatti modificativi, estintivi o impeditivi, si limita a chiedere il rigetto della pretesa della parte avversaria, totalmente o parzialmente, anche al solo fine di subire una condanna minore.
Il giudice del foro del consumatore, se competente per la causa principale, conosce anche della domanda riconvenzionale che dipende dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, sempre che non sia eccedente per materia e valore.
La domanda riconvenzionale può anche essere esperita non solo nei confronti della parte attrice, ma anche di un altro convenuto. Nel campo del lavoro, questa deve essere proposta a pena di decadenza nella memoria di costituzione, che deve essere depositata entro il termine di 10 giorni dall’udienza di discussione. Pena l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, la parte resistente deve anche chiedere che l’udienza di discussione sia rifissata. Sarà cura dell’ufficio notificare alla parte ricorrente sia la domanda riconvenzionale, sia il decreto di rifissazione dell’udienza.
Visto che la domanda riconvenzionale è autonoma rispetto a quella principale da cui scaturisce, il suo scrutinio prosegue anche nei casi in cui questa venisse dichiarata dal giudice inammissibile per questioni di rito. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale può essere presentata dalla parte resistente, dato che si presume che l’opposto stia cercando di fare valere le sue ragioni, attraverso la proposizione della domanda principale. Naturalmente, anche l’opposto può presentare domanda riconvenzionale, in risposta alla domanda riconvenzionale presentata dall’opponente.
In merito, poi, all’opposizione allo stato passivo, il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado, la Cassazione ha stabilito che non è valido solamente con riferimento alle disposizioni della sentenza per l’ammissione di un credito insinuato, ma anche con riferimento alla presentazione delle domande riconvenzionali e quelle altre domande volte a fare valere situazioni strettamente inerenti al giudizio di opposizione allo stato passivo.
Sono numerose le sentenze della Cassazione sul tema e ognuna di fatto stabilisce paletti e condizioni sui termini di ammissibilità delle domande di riconvenzione.