Espromissione

L’espromissione è un atto, con il quale un terzo, espromittente, di sua iniziativa si assume l’obbligazione del debitore originario, espromesso, nei confronti del creditore, espromissario. Si distingue, pertanto, dalla delegazione, perché il terzo agisce senza alcuna delegazione del debitore, appunto. Si presume, quindi, che l’espromittente agisca di sua spontanea volontà, ma la dottrina ritiene che possa esservi una sollecitazione del debitore originario, senza che essa venga manifestata all’esterno.

L’espromissione diventa così un contratto tra terzo e creditore, anche se è ormai maggioritaria la tesi, per cui non sarebbe a favore di un terzo. Esistono tre tipologie contrattuali: cumulativa, privativa e novativa. La prima implica che il terzo diviene obbligato in solido con il debitore espromesso, nel secondo caso, l’espromittente sostituisce in toto l’espromesso, ereditandone l’intero contratto, infine, nel terzo caso, il terzo diviene unico debitore, ma il vecchio rapporto debitorio si estingue, dandone origine a uno nuovo.

L’art.1272 del Codice Civile stabilisce che il terzo non può opporre al creditore le eccezioni derivanti dal suo rapporto con il debitore originario. Di queste fanno parte le eccezioni personali, che poteva opporre verso il creditore solo il debitore originario, le eccezioni che poteva opporre il debitore originario, ma per fatti successivi alla espromissione, l’eccezione di compensazione, che avrebbe potuto opporre il debitore originario al debitore. Inoltre, se l’espromissione è di tipo novativa, l’espromittente potrà opporre al creditore solo le eccezioni relative ai suoi rapporti con lui.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa recita esattamente l’art.1272 c.c., che norma l’istituto dell’espromissione: “Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest’ultimo. Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a questo e non derivano da fatti successivi all’espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione”.

La conseguenza è che la spontaneità dell’azione rende l’espromissione un atto bilaterale, mancando la delega, mentre la delegazione è da considerarsi con struttura trilaterale. Con l’espromissione, poi, il terzo assume un obbligo verso il debitore originario, per cui è un istituto diverso dall’adempimento del terzo con funzione solutoria.

In altre parole, con l’espromissione il terzo diventa coobbligato verso il creditore, insieme al debitore originario, il quale non viene liberato dall’obbligazione. Questo, a tutela del creditore, che non può essere pregiudicato dalla sostituzione della figura del debitore.

L’espromittente assume verso il creditore l’obbligazione pattuita con il debitore originario, per cui ne consegue che le due figure faranno necessariamente riferimento al rapporto intercorrente fino a quel momento tra creditore e debitore originario. La conseguenza di tale discorso è che l’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni personale del debitore originario, quelle successive alla nascita dell’espromissione e la compensazione, dato che il debitore originario è stato espromesso.

Non è possibile, salvo patto contrario, fare valere le vicende intercorrenti tra espromittente e debitore originario, il cosiddetto rapporto di provvista. Per questo, l’espromissione si dice parzialmente titolata, nel senso che è causale con riferimento al rapporto di valuta e astratta con riferimento a quello di provvista. Le parti, però, hanno la possibilità di rendere l’espromissione del tutto causale.

Secondo la Cassazione, nel rapporto di espromissione non hanno rilevanza i rapporti interni tra espromittente e debitore originario e le ragioni che abbiano determinato l’intervento del primo. La causa del negozio giuridico è data dall’assunzione del debito altrui tramite un’attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti tra espromittente e debitore originario, anche se non è richiesta l’assoluta estraneità del primo verso il secondo.

Il presupposto necessario per la sussistenza di un’espromissione è, invece, l’esistenza di una precedente obbligazione, senza la quale l’istituto decade per assenza di causa.

Come abbiamo detto, l’espromissione ha carattere cumulativo, quando l’obbligazione del terzo si affianchi a quella del debitore espromesso. Tuttavia, essa può avere anche un carattere novativo o liberatorio, nel senso che libera il debitore originario e origina un’obbligazione nuova tra espromittente e creditore. In questi casi, la giurisprudenza non richiede che tale liberazione avvenga con una qualche formula sacramentale, ma che almeno si evinca dal contegno concludente.

Abbiamo visto come l’espromissione si differenzi dalla delegazione di pagamento, perché non vi è qui alcuna delega tra debitore espromesso ed espromittente. Si ha anche una distinzione dall’istituto dell’accollo, perché questi è basato su un accordo tra debitore originario e debitore subentrante o accollante, in quanto qui l’accordo intercorre tra debitore espromittente e creditore.

Una peculiarità, l’escussione del traente da parte della banca, presso la quale sia stata scontata una cambiale tratta, non ha efficacia liberatoria per il girante, che rimane coobbligato in solido nei confronti della banca girataria.

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