Tra le obbligazioni, nel Codice Civile vengono citate e normate quelle alternative agli artt.1285 e ss. Esse sono caratterizzate da un oggetto complesso, costituito da una pluralità di prestazioni e da un unico adempimento, ovvero il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo una delle prestazioni pattuite, ma non può costringere il creditore ad accettare l’adempimento parziale di più obbligazioni. A questo proposito, si ha una distinzione tra obbligazioni alternative e quelle facoltative. Nelle prime, l’impossibilità sopravvenuta di adempiere a una delle prestazioni previste comporta l’obbligo per il debitore di concentrarsi sull’adempimento della seconda, mentre nel caso delle obbligazioni facoltative si ha l’estinzione dell’obbligazione medesima.
Caratteristica delle obbligazioni alternative sta nel fatto di essere parzialmente indeterminate, la determinazione è infatti legata alla scelta della prestazione da eseguire. Questa va comunicata attraverso una dichiarazione recettizia e diviene irrevocabile con l’adempimento di una delle prestazioni. In dottrina si discute se la scelta della prestazione da eseguire in un’obbligazione alternativa sia un atto unilaterale recettizio o tacito o un atto giuridico in senso stretto. Infatti, essa non modifica un rapporto obbligatorio, ma individua un fatto tra due o più fatti precostituiti. Per fare in modo che la scelta sia legalmente valida, è necessario che chi la effettua sia capace di assumere l’obbligazione, mentre non rileva l’errore tra i vizi del consenso, dato che i requisiti dell’essenzialità e della riconoscibilità non sono obbligatori.
La scelta spetta al debitore, nel caso che non sia rimessa al creditore o a un terzo. Se il debitore non la esercita entro il termine previsto, spetterà al creditore effettuare la scelta. Al contrario, se il creditore non si avvale della scelta della prestazione da eseguire, essa spetterà al debitore. Infine, se la scelta ricade in capo a un terzo e questo non si avvale della facoltà entro il termine assegnato, essa spetterà al giudice.
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione prima che sia stata effettuata la scelta determina la concentrazione del debitore sulla prestazione alternativa, mentre se l’impossibilità sopravvenuta avviene dopo che sia stata effettuata la scelta, l’obbligazione si ritiene estinta. Se l’impossibilità sopravvenuta è per colpa del debitore e la scelta è rimessa a lui, l’obbligazione si concentra sulla prestazione alternativa. Se, invece, essa discende da una colpa a carico del creditore e la scelta ricade in capo al debitore, questo è liberato dall’obbligazione nel caso in cui non ritenga di volere adempiere alla prestazione alternativa e chiedere il risarcimento del danno. Se l’impossibilità sopravvenuta avviene per colpa del creditore e la scelta spetta ad esso stesso, il debitore è liberato dall’obbligazione se il creditore non sceglie di ricevere l’altra prestazione e di risarcire il danno. Se, infine, la prestazione diventa impossibile per colpa del debitore, il creditore può scegliere di ricevere la prestazione alternativa o il risarcimento del danno.
Diversa, come abbiamo accennato, è l’obbligazione facoltativa, che consiste in un’unica prestazione, anche se il debitore può liberarsi eseguendone una diversa. Tuttavia, se la prestazione principale non può essere eseguita per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si considera estinta e non si potrà pretendere l’esecuzione della prestazione facoltativa. Nell’obbligazione facoltativa, poi, la scelta viene esercitata attraverso l’esecuzione della diversa prestazione, ma non siamo nell’ambito della datio in solutum, dato che l’esecuzione della prestazione diversa non dipende da un accordo tra le parti.
Tornando alle obbligazioni alternative, dunque, abbiamo due prestazioni, le quali non devono essere eseguite entrambe, ma solo una al posto dell’altra. Pertanto, non sono obbligazioni ad oggetto cumulativo, che si caratterizzano per l’esecuzione di tutte le prestazioni che sono oggetto dell’obbligazione nell’interesse del creditore.
Essendovi due obbligazioni, bisogna successivamente scegliere quale delle due eseguire, attraverso una scelta chiamata anche concentrazione. Una volta che la scelta viene individuata, magari attraverso l’esecuzione, l’obbligazione da complessa diventa semplice, in quanto il debitore non si libera eseguendo la prestazione alternativa, nemmeno nel caso in cui quella scelta sia divenuta impossibile.
La Cassazione nel 2014 ha stabilito che in caso di licenziamento illegittimo, nel caso in cui il lavoratore in regime di tutela reale opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art.18, comma 5, il rapporto di lavoro subordinato si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, senza che debba esservi il pagamento dell’indennità stessa e che permanga un obbligo retributivo per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non viene eseguita dal lavoratore. La conseguenza è che nel caso di mancato pagamento dell’indennità, si rientra nella mora debendi per inadempimento o ritardo nell’inadempimento.
Quello di cui sopra è un esempio succinto di applicazione pratica di un caso di obbligazione alternativa. Essa può essere contratta nella quotidianità, specie nel mondo degli affari, partendo da due prestazioni poste in alternativa tra di loro su un piano di parità e con scelta rimessa in capo ad una delle parti o a un terzo, con la conseguenza che nel caso di nullità dell’obbligazione principale per indeterminabilità dell’oggetto, non si può ritenere integrato il presupposto per l’adempimento dell’obbligazione subordinata.