Il contratto di factoring si inquadra all’interno della disciplina dellla legge n.52 del 1991 e consiste nella possibilità offerta a un’impresa di cedere i propri crediti esigibili a un soggetto, definito factor, che si assume obblighi di gestione, riscossione e contabilizzazione. Si tratta di una pratica oggi ormai abbastanza diffusa, per quanto in Italia vi sarebbe bisogno che questo mercato si sviluppasse più di quanto non abbia fatto sinora. Le parti del contratto sono tre, il creditore cedente, il creditore cessionario e il debitore ceduto.
La legge dispone la presenza di tre requisiti per fare in modo che possa avere luogo un contratto di factoring, il creditore cedente deve essere un’impresa, il cessionario deve essere una banca o altro istituto attivo nell’intermediazione finanziaria e i crediti ceduti devono rientrare nell’attività d’impresa. Da queste disposizioni, consegue che possono ricorrere al factoring solo le imprese, che il cessionario non possa che essere una società finanziaria con oggetto sociale consistente proprio nell’essere attiva nella rilevazione di crediti altrui e che questi devono essere attinenti all’attività d’impresa.
La legge dispone anche che, in assenza di previsione esplicita, i crediti si intendono ceduti dietro garanzia di solvibilità da parte del creditore cedente, nei limiti del corrispettivo pattuito. In assenza di anche solo uno dei tre requisiti indicati, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile sulla cessione di crediti agli articoli 1260 e seguenti.
Esistono due tipologie essenziali di factoring, la cessione del credito con la formula pro solvendo e quella con formula pro soluto. Nel primo caso il creditore originario rimane esposto al rischio di insolvenza fino all’effettiva riscossione del credito o dei crediti da parte della società di factoring. Nel secondo caso, invece, questo rischio non sussiste, in quanto i crediti si intendono ceduti senza garanzia e, pertanto, sarà il cessionario a doversi accollare le eventuali perdite derivanti dall’inadempienza contrattuale del debitore o dei debitori.
Spieghiamo meglio il significato di questo. Il factoring è un contratto con cui un’impresa cede a una società apposita la gestione dei propri crediti, finalizzata alla riscossione. Questo, in quanto nella generalità dei casi, un’impresa che produce beni e servizi non ha uffici specializzati nella gestione dei crediti, non rientrando nella sua attività principale. Potrebbe però accadere che nella pratica quotidiana i crediti concessi alla clientela si moltiplichino, diventando difficile starvi dietro. Si pensi alle piccole e medie imprese, il cui potere contrattuale è spesso ridotto al lumicino, essendo attive in settori con alta concorrenza. Queste, allo scopo di ottenere una commessa o un ordine, devono piegarsi ai tempi di pagamento dei clienti, che non di rado pagano a distanza di mesi dalla data di stipulazione del contratto di cessione di una partita di merce o dell’erogazione di servizi.
Il caso più noto, specie negli ultimi anni, è quello della Pubblica Amministrazione, che. anche per via della crisi, ha accumulato una massa enorme di debiti verso le imprese italiane, con la conseguenza di provocare a queste danni di liquidità anche molto gravi e che in diversi casi hanno portato alla chiusura delle aziende, le quali nonostante vantassero crediti certi, non erano nella condizione di pagare più i dipendenti e i fornitori e di accedere al credito bancario, i cui rubinetti si erano nel frattempo chiusi.
Ecco, quindi, che un mercato del factoring più sviluppato avrebbe potuto evitare in Italia molte delle situazioni più critiche. Dunque, le società di factoring possono venire in soccorso anche solo per la gestione della massa di crediti vantati, specie quando la quantità dei debitori è numerosa. Si pensi a un centinaio di clienti, ciascuno dei quali deve effettuare pagamenti a varie scadenze pattuite, tali da fare lievitare a centinaia di operazioni la mole di lavoro necessario per fare entrare la liquidità alle date convenute.
Le società di factoring agevolano la riscossione con un’azione di sollecito telefonico, in prossimità delle scadenze, oltre che studiando le eventuali soluzioni, per fare in modo che al debitore sia reso possibile pagare, anche se a volte non necessariamente nei tempi previsti. Parliamo di rateizzazioni. Per questo, il ruolo della società di factoring diventa essenziale spesso per l’impresa, specie se di piccole dimensioni, in quanto le anticipa liquidità, che altrimenti otterrebbe solo all’atto del pagamento da parte del debitore. Ovviamente, il servizio non è gratuito, ma avviene dietro il sostenimento di una commissione. Questa sconta l’anticipo e di fatto funziona da interesse vero e proprio. Inoltre copre anche il rischio di insolvenza del debitore, che esiste solo per il caso di cessione pro solvendo. Risulta essere evidente che con questa tipologia contrattuale il costo della commissione applicata sarà più alta che quella applicata nel caso di cessione del credito pro soluto.
Nel caso di cessione del credito con la formula pro soluto, se il debitore non adempie all’obbligazione alla scadenza, la società di factoring richiama l’impresa cedente, sollecitandola alla restituzione delle somme corrisposte. La società di factoring accetta o rifiuta di rilevare da un’impresa crediti, addossandosi il rischio di insolvenza del debitore, se dopo una disamina della pratica o della moltitudine delle pratiche, nota possibili criticità finanziarie in capo al debitore ceduto. Risulta essere ovvio che i crediti verso la Pubblica Amministrazione siano molto più facilmente rilevati con la formula pro solvendo, essendo gli enti pubblici generalmente, ma non sempre, pagatori certi, per quanto ritardatari.
Il factoring si configura quale contratto atipico. La sua natura essenziale consiste, come abbiamo visto, nella cessione di crediti d’impresa, mentre altre eventuali prestazioni effettuate dal factor hanno natura accessoria. La conseguenza è che il factoring deve essere inquadrato come mandato alla gestione di crediti ceduti, alla quale fa riferimento sia un negozio di finanziamento che un negozio di garanzia.
In un’economia sempre più veloce e competitiva, si capisce quanta importanza possa rivestire la corretta gestione della liquidità di un’impresa, con la capacità di fare entrare in cassa il denaro alle scadenze pattuite, evitando ritardi. Il factoring consente, addirittura, di incassare un credito in anticipo rispetto alla scadenza, e, se convenuto, di addossare a terzi il rischio d’insolvenza. A fronte di questo beneficio, bisogna chiaramente mettere in conto un costo, quello legato alle commissioni, che a sua volta andrebbe messo in relazione all’onere che la stessa impresa creditrice sosterrebbe con la gestione dei crediti per proprio conto, avendo la necessità di impiegare persone, mezzi e immobili allo scopo, con esiti probabilmente anche meno soddisfacenti, visto che la società di factoring è specializzata proprio nella gestione e riscossione dei crediti, essendo questo il suo oggetto sociale.