Il riporto è un contratto che consiste nel trasferimento da parte del riportato della proprietà di titoli di credito a un dato prezzo al riportatore, il quale assume l’obbligo di riconsegnare al riportato titoli della medesima specie a un prezzo prestabilito, che può essere inferiore o superiore rispetto a quello concordato per la precedente transazione. Si tratta di un contratto reale, ovvero che si perfeziona con la consegna del bene.
Per quanto sia un contratto unitario sul piano giuridico, si ha, in realtà, la somma di due operazioni, quella con cui la proprietà dei titoli passa dal riportato al riportatore e quella con la quale la proprietà viene ritrasferita al riportato con la consegna dei titoli oggetto del contratto. I proventi di questi ultimi, come i dividendi e le cedole, spettano di diritto al riportato, anche se per l’esercizio del diritto di opzione il riportato deve informare il riportatore, altrimenti questi ha facoltà di vendere a terzi tali diritti. Se i titoli sono oggetto di premi o rimborsi, proventi e oneri spettano al riportato, mentre il diritto di voto spetta al riportatore, salvo patto contrario.
Di solito, il prezzo a termine risulta superiore di quello a pronti, in quanto il riportato cede titoli con l’obbligo per il riportatore di restituirglieli a una certa data, al fine di procurarsi liquidità. In sostanza, il primo paga un interesse al riportatore per il finanziamento di fatto ricevuto. In questo caso, siamo davanti a un caso di riporto con riporto, ovvero dietro il pagamento di un interesse. Può accadere, tuttavia, il contrario, ovvero che a doversi procurare liquidità sia il riportatore, grazie ai titoli acquistati dal riportato e che successivamente, con ogni evidenza, cederà a terzi. Ecco, quindi, che il prezzo a pronti sarà fissato superiore di quello a termine, perché dovrà essere il riportatore a pagare gli interessi al riportato. Siamo in presenza, in questo caso, di un riporto con deporto. Infine, nel caso in cui il prezzo a termine sia pari a quello a pronti, si ha un contratto di riporto alla pari.
Questo tipo di contratto può essere utilizzato sia in banca che in borsa. Nel primo caso, l’istituto potrebbe concedere un credito al cliente, rivestendo il ruolo di riportatore, riporto attivo, ma potrebbe anche farsi concedere liquidità dalla clientela, assumendo le vesti di riportato, riporto passivo. Questa tipologia contrattuale è anche nota gergalmente con l’espressione pronti contro termine e si tratta di una delle principali modalità con le quali le banche italiane provvedono alla raccolta diretta di liquidità tra la clientela, insieme ai conti correnti e all’emissione di obbligazioni. I pronti contro termine sono operazioni la cui durata varia da un minimo di una settimana a un massimo di 12 mesi.
Soffermiamoci un attimo sul contratto di riporto. Tizio cede a Caio 100 titoli obbligazionari del valore nominale cadauno di 100 e che attualmente quotano sul mercato secondario 97. Pertanto, Tizio dispone di un valore pari a 9.700, ma ha l’esigenza di ottenere liquidità immediata per eseguire un’altra operazione finanziaria. Pertanto, concordano che Caio gli versi subito la somma di 9.700 e che dopo 90 giorni, Tizio riacquisti i 100 titoli, chiaramente, non gli stessi, essendo beni fungibili come il denaro, a 9.850. Si ha così che Tizio avrà pagato a Caio un interesse pari a 150/9.700 x 90/365 = 0,38%. Questo sarebbe il guadagno di Caio, il quale, tuttavia, nei 90 giorni che vanno dalla data di acquisto a quella di cessione dei titoli, li potrebbe cedere a terzi per riacquistarli un attimo prima della riconsegna al riportato, nella speranza che nel frattempo i prezzi siano scesi, maturando una plusvalenza, che si andrebbe a sommare all’interesse spuntato sul contratto di riporto.
In sostanza, avremo due tipi di operazioni
-Il contratto di riporto, con la doppia cessione riportato riportatore e riportatore riportato.
-Possibili compravendite tra riportatore e terzi per volontà del primo di potenziare i margini di guadagno.
Il contratto di riporto può essere anche utilizzato in borsa per prolungare la propria posizione speculativa, nel caso in cui sul mercato non si fossero verificate le condizioni auspicate. Un venditore allo scoperto o ribassista, infatti, cede titoli a terzi senza possederli, ma facendoseli prestare da un broker, impegnandosi a restituirli entro una certa data, confidando che per allora i prezzi dei titoli siano scesi e, pertanto, l’esborso necessario per acquistarli risulti inferiore all’incasso iniziale. Se ciò non avviene, può stipulare un contratto di riporto, con il quale chiude l’operazione originaria e proroga la propria posizione speculativa. La durata è fissata in borsa a 10 giorni, visto che tali contratti possono essere accesi e chiusi rispettivamente il quinto e il quindicesimo giorno successivi alla data di stipulazione. Non è più possibile il rinnovo tacito, mentre il contratto può essere estinto anticipatamente, ovvero tra il primo e il nono giorno di borsa successivo a quello di stipulazione.