Il cottimo fiduciario è una forma particolare di contrattazione, che può essere utilizzata in relazione a appalti pubblici solo in casi di urgenza e per opere di modesta entità e relativamente ai casi espressamente autorizzati dalle leggi.
Il vantaggio di questa forma contrattuale risiede nel suo carattere snello, che consente alla Pubblica Amministrazione di ottenere un servizio in tempi rapidi e con una certa rapidità anche sul fronte dei pagamenti.
Con il cottimo fiduciario, il funzionario pubblico affida a un soggetto idoneo, cottimista, l’esecuzione di lavori in tutto o in parte, cottimo totale o cottimo parziale, sulla base di un corrispettivo concordato. Si tratta di una procedura negoziata, che nel nostro ordinamento rappresenta l’alternativa al sistema generale dell’affidamento di un appalto per avviso di gara.
In sostanza, la gara diventa informale e la procedura di affidamento della commessa consiste nella chiamata diretta di una o più aziende fornitrici e successiva trattativa privata. Le procedure negoziali si concludono con la stipulazione di un contratto per iscritto, che vincolerà le parti contraenti. Quanto alla forma, essa sarà pubblica, a mezzo di notaio, pubblico amministrativa, a mezzo di pubblici ufficiali roganti, privata, a mezzo di obbligazioni stese in calce al capitolato e sottoscritta dal contraente, con atto separato di obbligazione firmato dal contraente e per corrispondenza, quando l’altra parte sia una ditta commerciale, infine, per scrittura privata sottoscritta dalle parti.
Quando il contratto coinvolge la Pubblica Amministrazione viene stipulato generalmente in forma pubblica amministrativa tra il dirigente e la controparte. In questi casi, il segretario comunale funge da ausilio, in qualità di ufficiale rogante.
Tuttavia, in quanto il contratto scaturisce da una trattativa privata, si ritiene che sia ammissibile anche la scrittura privata e, quindi, che l’intervento del segretario comunale non sia dovuto. Si tratta di una mera facoltà della Pubblica Amministrazione, pertanto, l’optare per l’una o per l’altra forma.
Come accennato in precedenza, ci si può avvalere o meno del cottimo fiduciario sulla base dell’entità della somma oggetto del contratto, per cui è il valore economico a determinare il discrimine.
Quanto alla registrazione del contratto, esso si ha quando tutte le disposizioni contenute in esso riguardano operazioni sottoposte al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, IVA, come nel caso di erogazione di servizi, che essendo imponibili ai fini IVA, comportano la registrazione. Essa può essere richiesta dalle parti contraenti, nel caso di scritture private non autenticate, nonché da notai, ufficiali giudiziari, segretari o dirigenti della Pubblica Amministrazione, gli altri pubblici ufficiali per gli atti da loro redatti, ricevuti o autenticati.
Vediamo quando è possibile nel concreto ricorrere al cottimo fiduciario. In relazione ai lavori, esso è consentito quando l’importo del contratto non superi i 200.000 euro e il lavoro in esame consista nella manutenzione o riparazione di opere o impianti, interventi non programmabili in materia di sicurezza, lavori non più rinviabili, dopo che siano state espletate le procedure ordinarie, lavori necessari per l’esecuzione di progetti; completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando la realizzazione dei lavori risulti urgente.
Per i beni e servizi, il cottimo fiduciario è possibile quando l’importo oggetto del contratto è di 211.000 euro al massimo, nel caso siano coinvolti enti territoriali e società pubbliche, di 137.000 euro per stazioni appaltanti particolari, come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli Enti Previdenziali. Inoltre, è necessario che la fornitura del bene o del servizio rientri nelle categorie espressamente previste da ciascuna stazione appaltante e che non superi i limiti degli importi da questa stabiliti, nel rispetto chiaramente dei limiti generali sopra indicati.
Risulta essere ammesso anche quando vi è la necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ma non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dello stesso contratto, per le prestazioni periodiche di servizi e forniture, dopo la scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure ordinarie e per la misura strettamente necessaria, nei casi di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, in modo da evitare situazioni di rischio per personale e cose, per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale.
Al fine di aggirare i limiti sopra indicati con riferimento all’importo massimo fissato, non è possibile frazionare i lavori.
Dunque, il cottimo fiduciario rappresenta un’alternativa alla procedura ordinaria e può essere esperito in modalità telematica o cartacea. Nel caso in cui il contratto non superi la cifra di 40.000 euro, sia per la realizzazione di lavori, sia per la fornitura di beni e servizi, è possibile individuare il contraente in maniera del tutto discrezionale, attraverso la pratica dell’affidamento diretto. Superato tale importo, invece, pur con le semplificazioni ammesse, la procedura di affidamento deve avvenire secondo criteri di trasparenza, rotazione e previa consultazione di almeno cinque operatori economici, qualora sussista un tale numero, individuati attraverso ricerche di mercato o la consultazione degli elenchi predisposti dalla stazione appaltante.