Scrittura Privata – Modello e Guida

In questa guida spieghiamo in cosa consiste la scrittura privata e mettiamo a disposizione un modello da scaricare.

Il concetto di scrittura privata non ha una connotazione legale, potendosi intendere più praticamente come qualsiasi atto o documento non proveniente da un pubblico ufficiale, capace di conservare qualsiasi dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica, attraverso segni grafici.

Per essere attribuita al soggetto che l’ha prodotta, la dichiarazione deve anche essere da questi sottoscritta. La sottoscrizione è, pertanto, un elemento fondamentale della scrittura privata, perché è attraverso di essa che si origina la dichiarazione. Non è importante, invece, che il documento sia autografo, ovvero che sia scritto di pugno da chi l’ha firmato, potendo al limite essere anche scritto da terzi o composto al computer, risultando necessario che vi sia posta in calce la firma del dichiarante. Per dettagli è possibile vedere questa guida sulla scrittura privata sul sito Scritturaprivata.net.

La scrittura privata non ha valore di prova legale, ma prevede mezzi integrativi perché le sia conferita maggiore certezza. Per esempio, l’art.2702 del codice civile stabilisce che la scrittura privata acquista l’efficacia legale fino a querela di falso, nel caso in cui colui contro cui essa viene prodotta ne riconosce la sottoscrizione, oppure se essa è legalmente considerata riconosciuta.

La scrittura privata riconosciuta o considerata legalmente in questo modo fa piena prova fino a querela di falso. Quanto sopra accennato significa che colui contro cui essa viene prodotta deve impugnare il documento con querela di falso, contestandone la reale provenienza della sottoscrizione, ovvero deve dimostrare che la firma non è riconducibile alla persona che si presume abbia sottoscritto il documento. Tuttavia, qualora si intende contestare la verità della dichiarazione, non è attraverso la querela di falso che si dovrà esperire un’azione legale, ma con i modi consueti.

Con l’autenticazione, il notaio o un altro pubblico ufficiale autorizzato attesta che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, dopo debito accertamento dell’identità del sottoscrittore. L’autenticazione assegna alla scrittura privata efficacia di prova legale con riferimento all’origine della sottoscrizione e serve anche a rendere certa anche la data della sottoscrizione. In mancanza dell’autenticazione, infatti, la data non può essere considerata certa e di conseguenza essa viene presunta solo al verificarsi di eventi che la rendano certa la formazione della scrittura privata.

La scrittura privata si ha per riconosciuta anche nei casi in cui essa viene riconosciuta dalla parte contro cui viene prodotta. Se, ad esempio, un documento attestante un rapporto di credito tra Tizio e Caio viene firmato da quest’ultimo in qualità di debitore e il quale riconosce la dichiarazione come propria, la scrittura privata acquisisce valore di prova legale. Attenzione, però, per fare in modo che questa ipotesi si realizzi è necessario che il riconoscimento avvenga da parte del soggetto contro cui la scrittura viene prodotta, altrimenti non avrebbe senso che venisse riconosciuta dalla parte che chiede il rispetto di un suo diritto. Nel caso appena esposto, Tizio non potrebbe assegnare alcun valore di prova legale alla scrittura, riconoscendone la sottoscrizione, in quanto si tratta della parte creditrice, che esibisce il documento contro quella debitrice.

Il riconoscimento della scrittura privata può anche essere tacito, che si ha quando la parte contro cui viene prodotta non la disconosce o dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Una volta ottenuto il riconoscimento tacito, la scrittura privata acquisirà valore di prova legale con riferimento all’origine della sottoscrizione.

Il riconoscimento tacito si ha anche quando la scrittura privata viene prodotta contro il contumace. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha inteso tutelare la posizione di quest’ultimo, stabilendo che gli vada notificato il verbale con la citazione delle scritture private esibite contro di esso e che in qualsiasi momento conserva il diritto di costituirsi e disconoscere la scrittura prodotta contro di lui.

Per il momento abbiamo verificato i modi consentiti per il riconoscimento di una scrittura privata, ma vediamo adesso quali siano quelli per il disconoscimento. Il riconoscimento tacito può essere evitato dalla parte contro cui la scrittura viene prodotta alla prima udienza, ex art.183 c.p.c. o alla prima risposta successiva alla produzione. In questa sede, la parte deve negare formalmente che la scrittura la propria scrittura o la sottoscrizione. Gli eredi e gli aventi causa possono anche limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione, al fine di evitare il riconoscimento tacito.

Per quanto riguarda la parte che ha prodotto la scrittura, questa può rinunciare a farla valere nel processo, oppure potrà chiedere l’autenticità della sottoscrizione, ovvero che sia accertata mediante verificazione. La verificazione è un giudizio peculiare, che è teso all’accertamento della veridicità di una scrittura privata.

Essa può essere proposta in via principale o in via incidentale. Spesso si ha in via incidentale, ovvero quando la parte che l’ha prodotta intende avvalersene ugualmente ai fini del processo, anche se l’altra parte l’ha disconosciuta. Pertanto, dovrà chiedere un’azione di verificazione in via incidentale e all’interno dello stesso processo nel quale è stata esibita. Per fare in modo che questa richiesta sia proponibile è necessario che possegga il requisito dell’interesse ad agire, che si ha quando la scrittura privata avrebbe valore di prova nel processo e non ci sono altre prove consistenti.

Quando la verificazione è richiesta in via principale, invece, si origina un processo specifico, magari al fine di avvalersi della scrittura privata come prova in un processo successivo, oppure in via stragiudiziale.

A giudicare sulla veridicità della sottoscrizione sarà il Collegio giudicante, che con sentenza può riconoscere che la scrittura privata sia stata sottoscritta dalla parte contro cui è stata prodotta e che ha ne ha negato la paternità. Quest’ultima può essere sanzionata da una pena pecuniaria.

Il giudizio di verificazione si differenzia dalla querela di falso, perché può avere ad oggetto solo una scrittura privata non riconosciuta e ne accerta solamente la provenienza, mentre la querela di falso ha a che fare con la veridicità del documento. Per la verificazione è ammessa qualsiasi prova, ma per lo più si utilizza la consulenza tecnica, ovvero la perizia grafica di un esperto, tesa a comparare la firma della sottoscrizione della scrittura con altre riconducibili alla parte che nega di esserne responsabile.

Detto ciò, la verificazione non è in sé uno strumento di tutela assoluta in favore della parte che ha prodotto la scrittura privata, perché la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione può sempre contestarne la genuinità del documento, ricorrendo alla querela di falso.

Ecco, quindi, che la scrittura privata, utilizzata in origine proprio per dare certezze ai negozi giuridici, con il tempo è finita spesso per produrre effetti contrari a quelli desiderati, perché in mancanza di conoscenza di tutti i meccanismi alla sua base, si tratta di un documento contestabile e, pertanto, precario ai fini della certezza giuridica.

Attenzione a un dato, in teoria può esistere una scrittura privata senza firma, ma di norma non ha alcuna efficacia probatoria, anche se può essere considerato dal giudice in un processo quale elemento apprezzabile. Al contempo, anche la riproduzione meccanica, fotocopia, di una scrittura privata può assumere valore di prova legale, a patto che la parte contro cui viene prodotta non l’abbia disconosciuta espressamente e a tale fine, però, va detto che il disconoscimento non potrà essere generico, bensì motivato e circostanziato.

Infine, se la scrittura privata si compone di più fogli, di cui solo l’ultimo è stato firmato, la provenienza si considera accertata, a patto che il documento sia caratterizzato da un’unicità contenutistica e lessicale, tale da non fare dubitare sul fatto che gli l’abbia firmato, abbia inteso sottoscrivere tutto il contenuto dei fogli.

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